Page 24 - MediAppalti, Anno XIV - N. 8
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               mandante  di  un  raggruppamento  temporaneo    in  fase  di  gara,  un  RTI  può  legittimamente
               di  imprese,  che  abbia  presentato  domanda  di   modificare la propria composizione sia in termini
               concordato  in  bianco  o  con  riserva  a  norma   di sostituzione che di estromissione, senza poter
               dell’art. 161, comma 6, l. fall, e non sia stata   far ricorso ad addizioni di nuovi membri esterni.
               utilmente autorizzato dal tribunale fallimentare
               a  partecipare  a  tale  gara,  solo  se tale
               sostituzione possa realizzarsi attraverso la
               mera  estromissione  del  mandante,  senza
               quindi  che  sia consentita  l’aggiunta di
               un  soggetto  esterno al  raggruppamento;       Con l’art. 97 il legislatore ha superato
               l’evento che conduce alla sostituzione interna,     il principio di immodificabilità
               ammessa  nei  limiti  anzidetti,  deve  essere    dell’RTI in fase di gara prevedendo
               portato  dal  raggruppamento  a  conoscenza          fra le misure da comprovare
               della  stazione  appaltante,  laddove  questa      la sostituzione o l’estromissione
               non  ne  abbia  già  avuto  o  acquisito  notizia,   del membro carente del requisito,
               per  consentirle,  secondo  un  principio  di  c.d.   senza poter far ricorso ad addizioni
               sostituibilità procedimentalizzata a tutela della       di nuovi membri esterni
               trasparenza  e  della  concorrenza,  di  assegnare
               al  raggruppamento  un  congruo  termine  per
               la  riorganizzazione  del  proprio  assetto  interno
               tale  da  poter  riprendere  correttamente,  e
               rapidamente,  la  propria  partecipazione  alla
               gara».                                              3. I primi arresti giurisprudenziali sulla
                                                                      portata dell’art. 97 del Codice
               Di  rilievo  inoltre,  per  la portata  innovativa,  è
               la stata  la pronuncia  del  Consiglio  di  Stato   Considerata  la  portata  innovativa  della
               in Adunanza Plenaria, 25 gennaio 2022 n.        diposizione in commento, si sono già registrati
               2  la  quale  ha  ritenuto  in  punto  di  diritto  che   alcuni contenziosi  in sede  di applicazione
               «la  modifica  soggettiva  del  raggruppamento   all’esito dei quali è stato chiarito che la norma
               temporaneo  di  imprese,  in  caso  di  perdita  dei   ammette  la  sostituzione del partecipante  al
               requisiti  di  partecipazione  di  cui  all’art.  80   raggruppamento a determinate condizioni.
               d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti
               pubblici) da parte del mandatario o di una delle   Di recente il giudice amministrativo si è espresso
               mandanti,  è  consentita  non solo  in sede  di   con riferimento all’art. 97 del Codice rilevando
               esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal    che «La norma, invero, consente alla stazione
               senso interpretando l’art. 48, commi 17, 18 e   appaltante  di  non  procedere  all’esclusione  del
               19-ter del medesimo Codice. Ne consegue che,    raggruppamento  a  condizione  che  si  siano
               laddove si verifichi la predetta ipotesi di perdita   verificate  non  solo  le  condizioni  di  cui  al
               dei requisiti, la stazione appaltante, in ossequio   comma 2 (ciò che, in sintesi, parte ricorrente
               al  principio  di  partecipazione  procedimentale,   reclama)  ma, altresì,  che il  concorrente
               è  tenuta  ad  interpellare  il  raggruppamento   abbia adempiuto agli oneri di cui al comma
               e,  laddove  questo  intenda  effettuare  una   1 lett.  a) quanto alle  cause  di esclusione
               riorganizzazione  del  proprio  assetto,  onde   preesistenti alla presentazione dell’offerta
               poter  riprendere  la  partecipazione  alla  gara,   – ipotesi in cui rientra il caso in esame – ovvero
               provveda ad assegnare un congruo termine per    di cui alla lett. b) con riferimento alle cause
               la predetta riorganizzazione».                  escludenti  verificatesi  successivamente  alla
                                                               presentazione  dell’offerta,  ciò che  è reso
               Conciliando detti principi, il legislatore del D.Lgs.   evidente  dall’uso  della  congiunzione  «e»
               n. 36/2023 è giunto, quindi, a cristallizzare la   nell’ambito del periodo «si sono verificate
               disciplina dell’art. 97 prevedendo la possibilità   le  condizioni  di  cui  al  comma  2  e  ha
               che,  al  fine  di  evitare  una  misura  espulsiva   adempiuto ai seguenti oneri».

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