Page 24 - MediAppalti, Anno XIV - N. 8
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Mediappalti Il Punto
mandante di un raggruppamento temporaneo in fase di gara, un RTI può legittimamente
di imprese, che abbia presentato domanda di modificare la propria composizione sia in termini
concordato in bianco o con riserva a norma di sostituzione che di estromissione, senza poter
dell’art. 161, comma 6, l. fall, e non sia stata far ricorso ad addizioni di nuovi membri esterni.
utilmente autorizzato dal tribunale fallimentare
a partecipare a tale gara, solo se tale
sostituzione possa realizzarsi attraverso la
mera estromissione del mandante, senza
quindi che sia consentita l’aggiunta di
un soggetto esterno al raggruppamento; Con l’art. 97 il legislatore ha superato
l’evento che conduce alla sostituzione interna, il principio di immodificabilità
ammessa nei limiti anzidetti, deve essere dell’RTI in fase di gara prevedendo
portato dal raggruppamento a conoscenza fra le misure da comprovare
della stazione appaltante, laddove questa la sostituzione o l’estromissione
non ne abbia già avuto o acquisito notizia, del membro carente del requisito,
per consentirle, secondo un principio di c.d. senza poter far ricorso ad addizioni
sostituibilità procedimentalizzata a tutela della di nuovi membri esterni
trasparenza e della concorrenza, di assegnare
al raggruppamento un congruo termine per
la riorganizzazione del proprio assetto interno
tale da poter riprendere correttamente, e
rapidamente, la propria partecipazione alla
gara». 3. I primi arresti giurisprudenziali sulla
portata dell’art. 97 del Codice
Di rilievo inoltre, per la portata innovativa, è
la stata la pronuncia del Consiglio di Stato Considerata la portata innovativa della
in Adunanza Plenaria, 25 gennaio 2022 n. diposizione in commento, si sono già registrati
2 la quale ha ritenuto in punto di diritto che alcuni contenziosi in sede di applicazione
«la modifica soggettiva del raggruppamento all’esito dei quali è stato chiarito che la norma
temporaneo di imprese, in caso di perdita dei ammette la sostituzione del partecipante al
requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 raggruppamento a determinate condizioni.
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti
pubblici) da parte del mandatario o di una delle Di recente il giudice amministrativo si è espresso
mandanti, è consentita non solo in sede di con riferimento all’art. 97 del Codice rilevando
esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal che «La norma, invero, consente alla stazione
senso interpretando l’art. 48, commi 17, 18 e appaltante di non procedere all’esclusione del
19-ter del medesimo Codice. Ne consegue che, raggruppamento a condizione che si siano
laddove si verifichi la predetta ipotesi di perdita verificate non solo le condizioni di cui al
dei requisiti, la stazione appaltante, in ossequio comma 2 (ciò che, in sintesi, parte ricorrente
al principio di partecipazione procedimentale, reclama) ma, altresì, che il concorrente
è tenuta ad interpellare il raggruppamento abbia adempiuto agli oneri di cui al comma
e, laddove questo intenda effettuare una 1 lett. a) quanto alle cause di esclusione
riorganizzazione del proprio assetto, onde preesistenti alla presentazione dell’offerta
poter riprendere la partecipazione alla gara, – ipotesi in cui rientra il caso in esame – ovvero
provveda ad assegnare un congruo termine per di cui alla lett. b) con riferimento alle cause
la predetta riorganizzazione». escludenti verificatesi successivamente alla
presentazione dell’offerta, ciò che è reso
Conciliando detti principi, il legislatore del D.Lgs. evidente dall’uso della congiunzione «e»
n. 36/2023 è giunto, quindi, a cristallizzare la nell’ambito del periodo «si sono verificate
disciplina dell’art. 97 prevedendo la possibilità le condizioni di cui al comma 2 e ha
che, al fine di evitare una misura espulsiva adempiuto ai seguenti oneri».
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