Page 30 - MediAppalti, Anno XIV - N. 8
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Mediappalti Il Punto
Attività, questa, che avviene attraverso la verifica l’assenza delle cause di esclusione
consultazione del FVOE, alla luce di quanto non automatica di cui all’articolo 95 e il
previsto dall’art. 99 del D. Lgs. n. 36/2023 - possesso dei requisiti di partecipazione di
divenuto efficace a partire dal 1° gennaio 2024 cui agli articoli 100 e 103”.
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-, il quale, per entrambe le tipologie di requisiti,
testualmente stabilisce che: Il FVOE, oggi disciplinato dall’art. 24 del D. Lgs.
n. 36/2023, “consente la verifica dell’assenza
• co. 1: “la committenza pubblica delle cause di esclusione di cui agli articoli 94
verifica l’assenza di cause di esclusione e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per
automatiche di cui all’articolo 94 i soggetti esecutori di lavori pubblici nonché
attraverso la consultazione del fascicolo dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di
virtuale dell’operatore economico di cui cui all’articolo 100 che l’operatore economico
all’articolo 24, la consultazione degli inserisce”.
altri documenti allegati dall’operatore
economico, nonché tramite Definito sin dalla sua genesi come un repository
l’interoperabilità con la piattaforma “in cui sono contenuti tutti i dati che consentono
digitale nazionale dati di cui all’articolo la verifica dell’assenza delle cause di esclusione
50-ter del codice dell’amministrazione e dei requisiti di partecipazione alle procedure
digitale, di cui al decreto legislativo 7 di evidenza pubbliche” , il FVOE è divenuto
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marzo 2005, n. 82 e con le banche dati operativo sotto l’egida della previgente
delle pubbliche amministrazioni”; disciplina, con l’adozione della Delibera ANAC
• co. 2: “la committenza pubblica, con le n. 464 del 27 luglio 2022 , e sino ad oggi ha
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medesime modalità di cui al comma 1, conosciuto due versioni di sé stesso:
11. Art. 225, co. 2 del D. Lgs. n. 36/2023.
12. Così la definizione del FVOE dettata dall’art. 1 della Delibera ANAC n. 262/2023. Per la precedente
definizione si veda l’art. 1 della Delibera ANAC n. 464/2022, ove si specificava che all’interno del FVOE
“sono contenuti tutti i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è
obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del
codice dei contratti pubblici, dell’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori
di lavori pubblici, nonché dei dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 del
medesimo codice”.
13. A sua volta adottata in esecuzione dell’art. 213, co. 8 del previgente D. Lgs. 50/2016, il quale prevedeva
che “per le finalità di cui al comma 2, l’Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici,
nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi
informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale,
onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e
delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l’Autorità individua le modalità
e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità,
garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell’unica Banca dati accreditata, di cui la medesima
autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l’Autorità, il Ministero dell’economia e delle
finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri e le
Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell’articolo
29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell’ambito della banca dati
nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, della banca dati di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca
dati di cui all’articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicità
dell’invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all’articolo 1,
comma 1, l’efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità
dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva”.
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