Page 30 - MediAppalti, Anno XIV - N. 8
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               Attività,  questa,  che  avviene  attraverso  la     verifica l’assenza delle cause di esclusione
               consultazione  del  FVOE,  alla  luce  di  quanto    non automatica di cui all’articolo 95 e il
               previsto  dall’art.  99  del  D.  Lgs.  n.  36/2023  -   possesso dei requisiti di partecipazione di
               divenuto efficace a partire dal 1° gennaio 2024      cui agli articoli 100 e 103”.
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               -, il quale, per entrambe le tipologie di requisiti,
               testualmente stabilisce che:                    Il FVOE, oggi disciplinato dall’art. 24 del D. Lgs.
                                                               n.  36/2023,  “consente  la  verifica  dell’assenza
                  •  co.  1:   “la   committenza   pubblica    delle cause di esclusione di cui agli articoli 94
                     verifica  l’assenza  di  cause  di  esclusione   e  95  e  dei  requisiti  di  cui  all’articolo  103  per
                     automatiche   di   cui   all’articolo   94   i  soggetti  esecutori  di  lavori  pubblici  nonché
                     attraverso  la  consultazione  del  fascicolo   dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di
                     virtuale  dell’operatore  economico  di  cui   cui  all’articolo  100  che  l’operatore  economico
                     all’articolo  24,  la  consultazione  degli   inserisce”.
                     altri  documenti  allegati  dall’operatore
                     economico,       nonché        tramite    Definito sin dalla sua genesi come un repository
                     l’interoperabilità   con   la   piattaforma   “in cui sono contenuti tutti i dati che consentono
                     digitale  nazionale  dati  di  cui  all’articolo   la verifica dell’assenza delle cause di esclusione
                     50-ter  del  codice  dell’amministrazione   e dei requisiti di partecipazione alle procedure
                     digitale,  di  cui  al  decreto  legislativo  7   di  evidenza  pubbliche”  ,  il FVOE  è  divenuto
                                                                                     12
                     marzo 2005, n. 82 e con le banche dati    operativo  sotto  l’egida  della  previgente
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                  •  co. 2: “la committenza pubblica, con le   n. 464 del 27 luglio 2022 , e sino ad oggi ha
                                                                                       13
                     medesime  modalità  di  cui  al  comma  1,   conosciuto due versioni di sé stesso:






               11. Art. 225, co. 2 del D. Lgs. n. 36/2023.
               12. Così  la  definizione  del  FVOE  dettata  dall’art.  1  della  Delibera  ANAC  n.  262/2023.  Per  la  precedente
                 definizione si veda l’art. 1 della Delibera ANAC n. 464/2022, ove si specificava che all’interno del FVOE
                 “sono contenuti tutti i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è
                 obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del
                 codice dei contratti pubblici, dell’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori
                 di lavori pubblici, nonché dei dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 del
                 medesimo codice”.
               13. A sua volta adottata in esecuzione dell’art. 213, co. 8 del previgente D. Lgs. 50/2016, il quale prevedeva
                 che “per le finalità di cui al comma 2, l’Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici,
                 nella  quale  confluiscono,  oltre  alle  informazioni  acquisite  per  competenza  tramite  i  propri  sistemi
                 informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale,
                 onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e
                 delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l’Autorità individua le modalità
                 e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità,
                 garantiscono  la  confluenza  dei  dati  medesimi  nell’unica  Banca  dati  accreditata,  di  cui  la  medesima
                 autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l’Autorità, il Ministero dell’economia e delle
                 finanze  e  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  le
                 Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell’articolo
                 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell’ambito della banca dati
                 nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
                 196, della banca dati di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca
                 dati di cui all’articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
                 legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
                 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicità
                 dell’invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all’articolo 1,
                 comma 1, l’efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità
                 dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva”.

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