Page 25 - MediAppalti, Anno XIV - N. 8
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Il Punto Mediappalti
Nel caso in esame la mancanza del requisito onere del raggruppamento di comunicare
della regolarità c.d. contributiva, previsto all’Amministrazione in fase di presentazione
quale causa automatica di esclusione dall’art. delle offerte la causa di esclusione verificatasi
94 comma 6 del d.lgs. 36/2023, come detto (o la mancanza di un requisito di qualificazione)
preesisteva alla presentazione dell’offerta, nonché l’impresa interessata; esplicitando al
pertanto il raggruppamento partecipante, al fine contempo le misure adottate per ovviare alla
di evitare l’esclusione, avrebbe dovuto porre in situazione ovvero le ragioni che non hanno
essere gli adempimenti comunicativi di cui al consentito l’adozione statim di tali misure. In
comma 1 lett. a), non potendo diversamente secondo luogo, deve fare riscontro a questo
beneficiare della speciale disciplina dettata dal primo adempimento anche l’adozione
comma 2 della disposizione. di rimedi congrui, quali l’estromissione del
soggetto interessato o la sua sostituzione con
Aderire alla tesi sostenuta da parte ricorrente un’altra impresa, fatta salva l’immodificabilità
determinerebbe – oltre alla violazione del chiaro oggettiva dell’offerta presentata. Dal canto
tenore della norma – l’inaccettabile conseguenza suo l’Amministrazione dopo aver ricevuto tale
di consentire l’ammissione e la partecipazione comunicazione ed aver valutato le misure
alla procedura di un soggetto privo di un adottate, è tenuta a determinarsi sulla richiesta
essenziale requisito di partecipazione, e per del raggruppamento, potendo rigettarla
di più in forza di una dichiarazione (DGUE) soltanto nel caso di rimedi intempestivi oppure
rivelatasi – anche eventualmente solo per colpa, insufficienti. In considerazione di questa
essendo comunque in proposito irrilevante premessa si dimostrano fondati i profili di
l’elemento soggettivo – non veritiera. gravame sviluppati dalla parte ricorrente con il
primo motivo di ricorso. Invero l’Amministrazione
La più volte citata disposizione si rivela peraltro, resistente è incorsa effettivamente in errore,
ad avviso del Collegio, conforme a quanto laddove ha ritenuto inapplicabile l’art. 97 c.c.p.
disposto dall’art. 63 della direttiva 2014/14/ all’ipotesi della mancanza del requisito della
UE, nonché alla giurisprudenza della Corte regolarità fiscale o previdenziale. Al contrario la
di Giustizia richiamata nella Relazione del legge consente espressamente di estromettere
Consiglio di Stato, che impone agli Stati membri ovvero di sostituire l’impresa carente di questo
di consentire la sostituzione – nell’ambito dei requisito con un’altra consorziata. Invero
partecipanti plurisoggettivi – del componente come correttamente dedotto dal consorzio
«che non soddisfa un pertinente criterio di ricorrente l’impossibilità di fare ricorso al
selezione o per il quale sussistono motivi diverso meccanismo del self-cleaning nel caso
obbligatori di esclusione», non essendo previsto delle irregolarità tributarie (ai sensi di quanto
dalle richiamate fonti sovranazionali che la disposto dall’art. 96 c.c.p.) non trova alcun
sostituzione del componente possa avvenire riscontro in quanto previsto dall’art. 97 c.c.p.,
in qualsiasi stadio della procedura, come che è applicabile invece in tutte le ipotesi di
infondatamente sostenuto da parte ricorrente. carenza dei requisiti generali di partecipazione
…» (TAR Lazio - Latina, sentenza 5 marzo (comma 1 dell’art. 97 c.c.p.)» (TAR Sicilia -
2024 n. 175). Palermo, sentenza 22 gennaio 2024 n.
218).
Ancora, di interesse un altro precedente del
giudice amministrativo con riferimento ai Ancora, la giurisprudenza ha riconosciuto
consorzi, a cui si applica la disciplina dell’art. 97 la possibilità di sostituire un membro
del Codice per espressa previsione del comma 3. del raggruppamento (ma lo stesso vale
Ad avviso dei giudici siciliani «non è necessario per i consorzi) carente di un requisito di
disporre l’esclusione degli R.T.I., qualora uno dei partecipazione, a condizione però che la
partecipanti al raggruppamento sia interessato non conoscenza dell’esistenza della causa
da una causa di esclusione (o dal venir meno di esclusione non dipenda da colpa degli
di un requisito di qualificazione) purché altri membri del raggruppamento. Perché
ricorrano due condizioni. In primo luogo, è possa trovare applicazione lo strumento
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