Page 25 - MediAppalti, Anno XIV - N. 8
P. 25

Il Punto                                                                             Mediappalti






               Nel  caso  in  esame  la  mancanza  del  requisito   onere del raggruppamento  di  comunicare
               della  regolarità  c.d.  contributiva,  previsto   all’Amministrazione  in  fase  di  presentazione
               quale  causa  automatica  di  esclusione  dall’art.   delle offerte la causa di esclusione verificatasi
               94  comma  6  del  d.lgs.  36/2023,  come  detto   (o la mancanza di un requisito di qualificazione)
               preesisteva  alla  presentazione  dell’offerta,   nonché  l’impresa  interessata;  esplicitando  al
               pertanto il raggruppamento partecipante, al fine   contempo  le  misure  adottate  per  ovviare  alla
               di evitare l’esclusione, avrebbe dovuto porre in   situazione  ovvero  le  ragioni  che  non  hanno
               essere  gli  adempimenti  comunicativi  di  cui  al   consentito  l’adozione  statim  di  tali  misure.  In
               comma  1  lett.  a),  non  potendo  diversamente   secondo luogo, deve fare riscontro a questo
               beneficiare della speciale disciplina dettata dal   primo  adempimento  anche  l’adozione
               comma 2 della disposizione.                     di  rimedi  congrui,  quali  l’estromissione  del
                                                               soggetto  interessato  o  la  sua  sostituzione  con
               Aderire  alla  tesi  sostenuta  da  parte  ricorrente   un’altra  impresa,  fatta  salva  l’immodificabilità
               determinerebbe – oltre alla violazione del chiaro   oggettiva  dell’offerta  presentata.  Dal  canto
               tenore della norma – l’inaccettabile conseguenza   suo  l’Amministrazione  dopo  aver  ricevuto  tale
               di  consentire  l’ammissione  e  la  partecipazione   comunicazione  ed  aver  valutato  le  misure
               alla  procedura  di  un  soggetto  privo  di  un   adottate, è tenuta a determinarsi sulla richiesta
               essenziale  requisito  di  partecipazione,  e  per   del   raggruppamento,   potendo   rigettarla
               di  più  in  forza  di  una  dichiarazione  (DGUE)   soltanto nel caso di rimedi intempestivi oppure
               rivelatasi – anche eventualmente solo per colpa,   insufficienti.  In  considerazione  di  questa
               essendo  comunque  in  proposito  irrilevante   premessa  si  dimostrano  fondati  i  profili  di
               l’elemento soggettivo – non veritiera.          gravame sviluppati dalla parte ricorrente con il
                                                               primo motivo di ricorso. Invero l’Amministrazione
               La più volte citata disposizione si rivela peraltro,   resistente  è  incorsa  effettivamente  in  errore,
               ad  avviso  del  Collegio,  conforme  a  quanto   laddove ha ritenuto inapplicabile l’art. 97 c.c.p.
               disposto  dall’art.  63  della  direttiva  2014/14/  all’ipotesi  della  mancanza  del  requisito  della
               UE,  nonché  alla  giurisprudenza  della  Corte   regolarità fiscale o previdenziale. Al contrario la
               di  Giustizia  richiamata  nella  Relazione  del   legge consente espressamente di estromettere
               Consiglio di Stato, che impone agli Stati membri   ovvero di sostituire l’impresa carente di questo
               di  consentire  la  sostituzione  –  nell’ambito  dei   requisito  con  un’altra  consorziata.  Invero
               partecipanti  plurisoggettivi  –  del  componente   come  correttamente  dedotto  dal  consorzio
               «che  non  soddisfa  un  pertinente  criterio  di   ricorrente  l’impossibilità  di  fare  ricorso  al
               selezione  o  per  il  quale  sussistono  motivi   diverso meccanismo del self-cleaning nel caso
               obbligatori di esclusione», non essendo previsto   delle  irregolarità  tributarie  (ai  sensi  di  quanto
               dalle  richiamate  fonti  sovranazionali  che  la   disposto  dall’art.  96  c.c.p.)  non  trova  alcun
               sostituzione  del  componente  possa  avvenire   riscontro in quanto previsto dall’art. 97 c.c.p.,
               in  qualsiasi  stadio  della  procedura,  come   che  è  applicabile  invece  in  tutte  le  ipotesi  di
               infondatamente sostenuto da parte ricorrente.   carenza dei requisiti generali di partecipazione
               …» (TAR Lazio - Latina, sentenza 5 marzo        (comma  1  dell’art.  97  c.c.p.)»  (TAR  Sicilia  -
               2024 n. 175).                                   Palermo,  sentenza  22  gennaio 2024  n.
                                                               218).
               Ancora,  di interesse  un  altro  precedente  del
               giudice  amministrativo  con  riferimento  ai   Ancora,  la giurisprudenza  ha  riconosciuto
               consorzi, a cui si applica la disciplina dell’art. 97   la  possibilità  di  sostituire  un  membro
               del Codice per espressa previsione del comma 3.   del raggruppamento  (ma lo stesso  vale
               Ad avviso dei giudici siciliani «non è necessario   per  i  consorzi)  carente  di  un  requisito  di
               disporre l’esclusione degli R.T.I., qualora uno dei   partecipazione,  a  condizione  però  che  la
               partecipanti al raggruppamento sia interessato   non  conoscenza  dell’esistenza della causa
               da una causa di esclusione (o dal venir meno    di esclusione  non dipenda da colpa degli
               di  un  requisito  di  qualificazione)  purché   altri  membri del  raggruppamento. Perché
               ricorrano due condizioni. In primo luogo, è     possa  trovare  applicazione lo strumento

                                                           25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30