Page 20 - MediAppalti, Anno XIV - N. 8
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Mediappalti Il Punto
L’art. 97 del D.Lgs. 36/2023 e la modifica
dell’RTI in caso di sopravvenuta perdita dei
requisiti in capo a un suo componente
di Paola Cartolano IL
PUN
TO
Premesse considerando l’interpretazione resa da Corte
di giustizia, sez. IX, 3 giugno 2021, in causa
In termini generali un raggruppamento C-210/20» (cfr. Relazione al Codice).
temporaneo di imprese (di seguito “RTI”),
quale operatore economico plurisoggettivo, Con la nuova disciplina dell’art. 97 del Codice
cumula i requisiti delle singole imprese riunite e è stata, infatti, valorizzata la portata dell’art.
partecipa alla gara presentando un’unica offerta 63, paragrafo 1 comma 2 della direttiva
congiunta, con il conseguente obbligo, in caso appalti 24/2014 – rubricato “Affidamento
di aggiudicazione, di eseguire congiuntamente sulle capacità di altri soggetti” – nella parte in
le prestazioni oggetto dell’appalto. cui, nel prevedere la possibilità per gli operatori
economici di fare affidamento sulle capacità
La disciplina degli RTI è storicamente fondata di altri soggetti, ha introdotto la verifica da
sul principio della non modificabilità della parte dell’amministrazione aggiudicatrice dei
composizione, salvo specifiche ed enumerate requisiti dell’operatore economico ausiliario
eccezioni in prevalenza riferite alla fase che devono soddisfare i criteri di selezione,
dell’esecuzione del contratto. La questione prevedendo che:
della modificabilità soggettiva dell’RTI durante
la fase di gara per la perdita dei requisiti di • può essere imposto dall’amministrazione
partecipazione da parte di un suo componente aggiudicatrice all’operatore economico
ha però da sempre formato oggetto di ampio (“ausiliato”) di sostituire il soggetto
dibattito. (“ausiliario”) «che non soddisfa un pertinente
criterio di selezione o per il quale sussistono
Fra le novità del D.Lgs. n. 36/2023 (di motivi obbligatori di esclusione»;
seguito “Codice dei Contratti Pubblici” o • l’amministrazione aggiudicatrice può
anche solo “Codice”) vi rientra l’innovativa imporre o essere obbligata dallo Stato
previsione di cui all’art. 97 rubricato “Cause di membro di «imporre che l’operatore
esclusione di partecipanti di raggruppamenti”, economico sostituisca un soggetto per il
la cui peculiare disciplina ha attuato «l’art. 63 quale sussistono motivi non obbligatori di
paragrafo 1 comma 2 della direttiva 24/2014 esclusione».
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