Page 47 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti





               Il collegamento sostanziale tra

               imprese nelle gare multilotto

                                                                                             IL
                                                                                          PUN
               di Riccardo Gai                                                            TO


























                    1.  La  suddivisione  in  lotti  fra  obbligo  e   microimprese,  piccole e  medie  imprese  (art.  58,
                      discrezionalità amministrativa           commi 1 e 2).

               La  suddivisione in lotti  è  un  modello generale  di   Pertanto, qualora la stazione appaltante, a fronte
               organizzazione degli appalti pubblici, previsto dalla   di un importo  elevato  di gara,  decida di non
               normativa  nazionale  ed  eurounitaria,  finalizzata   suddividere l’appalto in più lotti, deve – nel bando
               ad  impedire  l’accaparramento  delle connesse  da   o nell’avviso di indizione della gara – fornire una
               parte di un unico soggetto e altresì a favorire la   motivazione della mancata suddivisione, tenendo
               partecipazione alle gare delle anche delle piccole   conto  dei  princìpi  europei  sulla  promozione  di
               e medie imprese in ossequio al principio di libera   condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e
               concorrenza.                                    medie imprese (comma 2).
                                                               Dove  la  suddivisione in  lotti è  applicata,  la
               Tale principio era già stato recepito dal “vecchio”   stazione  appaltante  deve,  nei  documenti  di
               Codice  dei  contratti  del  (d.Lgs.  50/2016),   gara,  specificare  i  criteri  di  suddivisione,  sia
               all’art.  51,  non  costituendo  tuttavia  una  regola   qualitativi  che  quantitativi,  basati  sui  parametri
               inderogabile, consentendo la norma alla stazione   precedentemente menzionati (comma 3). Inoltre,
               appaltante di derogarvi per giustificati motivi, da   deve  indicare  chiaramente  il criterio  di selezione
               esporre puntualmente nel bando o nella lettera di   non  discriminatorio  dei  lotti da  assegnare  al
               invito, proprio perché il precetto della ripartizione   concorrente che ha ottenuto una quantità di lotti
               in lotti è funzionale alla tutela della concorrenza.  superiore al limite stabilito (comma 4).

               Anche  il  nuovo  Codice  (d.lgs.  36/2023)  accorda   Sotto  quest’ultimo  profilo,  una  delle  novità  più
               preferenza  al  principio  di  suddivisione  in  lotti,   significative  è  l’introduzione  delle  “offerte  sulle
               specificandone   ed   ampliandone   la   portata.   associazioni di lotti”,  che  consente  alla  stazione
               Secondo  la  nuova  disciplina  codicistica,  infatti,   appaltante  di suddividere  la procedura  in lotti,
               gli  appalti  sono  suddivisi  in  lotti  funzionali,   da aggiudicare in gruppi di lotti associati. Questo
               prestazionali  o  quantitativi  in  conformità  alle   meccanismo, noto anche come “asta combinatoria”,
               categorie  o  specializzazioni,  e  il loro  valore  deve   è finalizzato a ottenere, soprattutto nelle forniture,
               essere  adeguato  in  modo  da  garantire  l’effettiva   migliori  rapporti  qualità-prezzo  per  la  stazione
               possibilità  di partecipazione da  parte  delle   appaltante (comma 5).

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