Page 51 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               alla  procedura  un  operatore  economico  qualora   situazioni di monopolio od oligopolio (cd. divieti di
               accerti […] d) sussistere rilevanti indizi tali da far   aggiudicazione), si realizza non al momento della
               ritenere  che  le  offerte  degli  operatori  economici   partecipazione alla gara bensì, a valle, in fase di
               siano  imputabili  ad  un  unico centro  decisionale   “aggiudicazione”, allorquando le operazioni di gara
               a cagione di accordi intercorsi con altri operatori   si siano concluse per i singoli lotti (cfr. Cons. Stato,
               economici partecipanti  alla  stessa  gara”)  né  la   V, 15 marzo 2021, n. 2184). Viceversa, la finalità
               previsione  speciale contenuta nel disciplinare di   pro-concorrenziale  del  divieto  di partecipazione
               gara.                                           dell’operatore controllato-collegato di cui all’art. 95
                                                               D.lgs. n. 36/2023 è imposta dal Legislatore avuto
               Quest’ultimo,  infatti,  nello  statuire  che  <<Il   riguardo alla fase iniziale della partecipazione alla
               concorrente che partecipa al singolo lotto in una   procedura di aggiudicazione del “singolo lotto”.
               delle forme di seguito indicate è escluso nel caso
               in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza   Rebus  sic  stantibus,  se  è  vero,  per  come
               di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte   chiaramente statuito dal disciplinare, che «Ciascun
               degli  operatori  economici  siano  imputabili ad   concorrente può presentare offerta per uno o più
               un  unico  centro  decisionale  a  cagione  di accordi   lotti», così candidandosi  all’assegnazione  di tutti
               intercorsi con altri operatori economici partecipanti   e tre i Lotti in evidenza, tale facoltà partecipativa
               alla  stessa  gara»,  riferendosi,  per  l’appunto,   non può che essere, a fortiori, riconosciuta anche
               <<al singolo lotto>>,  avrebbe  dovuto  ritenersi   a  quei  soggetti  economici che,  pur  essendo
               sovrapponibile, quanto alla sua portata operativa,   formalmente  diversi, si ritengono  riconducibili  al
               al divieto di partecipazione  già sancito dalla   medesimo  centro  decisionale  (cfr.giurisprudenza
               disposizione generale di cui al sopra citato art. 95.  sopra citata)>>.
               Né  a  giustificare  il  contestato  divieto  di
               partecipazione  avrebbe  potuto  essere  invocata,   Il  TAR  Calabria  ha  dunque  chiosato  affermando
               per  come  lamentato  dalla stazione appaltante,   che <<In presenza di gare distinte ed autonome
               l’ulteriore previsione del disciplinare, secondo cui   quali  quelle  multilotto, la  mera  “partecipazione”
               <<Ciascun concorrente può presentare offerta per   di soggetti  controllati/collegati  -  purché  non
               uno  o più lotti,  ma  può  essere  aggiudicatario  di   aspiranti  al medesimo Lotto  - non  può,  dunque,
               un solo lotto. Nel caso in cui un concorrente risulti   dirsi ex  se  lesiva degli invocati principi  di par
               primo in graduatoria  per  più lotti, al  medesimo   condicio,  segretezza  delle  offerte  e  trasparenza
               potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di   della  competizione  e,  quindi,  di  fiducia  nei
               n. 1 lotto>>.                                   reciproci rapporti con la pubblica amministrazione,
                                                               ovvero  determinante  offerte  parziali, plurime,
               Ad avviso del TAR Calabria, infatti, tale disposizione   condizionate,  alternative,  irregolari,  con
               della  lex specialis  era  scomponibile in due  parti:   conseguente fondatezza dei motivi di gravame sul
               la  prima,  rilevante  ai  fini  di  causa,  riguardava  la   punto articolati dalla ricorrente>>.
               “partecipazione” del medesimo “concorrente” alle
               tre gare funzionali all’aggiudicazione dei distinti ed   Se poi, afferma lo stesso TAR, <<a tale legittima
               autonomi  Lotti (cd. divieto di partecipazione);  la   partecipazione delle società controllate/collegate –
               seconda riguardava, invece, le regole che, secondo   nella specie illegittimamente escluse dalla stazione
               quanto previsto dall’art. 58, comma 4, del Codice   appaltante per le ragioni innanzi esposte - possa
               governano la successiva fase della “aggiudicazione”   o meno conseguire, tenuto conto delle successive
               dei singoli lotti in favore degli operatori economici   previsioni del disciplinare, anche  la simultanea
               ammessi a presentare le offerte (art. 58 comma   “aggiudicazione”  di tutti i lotti ambiti, trattasi  di
               4).                                             una  questione  che  esula  dall’odierna  cognizione
                                                               giurisdizionale e,  come  tale,  non  può  essere
               Ed invero,  secondo  la  sentenza  in  commento,   scrutinata, ex art. 34 comma 2 c.p.a.>>
               <<la finalità pro-concorrenziale del cd. vincolo di
               aggiudicazione,  rimessa  alla scelta  discrezionale   Per  come  sopra  chiarito,  infatti,  le  regole  della
               dell’amministrazione e  consistente  nel  garantire   “aggiudicazione” devono ritenersi sostanzialmente
               la  distribuzione dei lotti tra  il maggior  numero   estranee  al potere  amministrativo esercitato  in
               possibile di concorrenti  onde  incentivare  la   fase di “ammissione” alla gara, di fatto esercitato
               concorrenza sul mercato e ridurre l’eventualità di   dalla  stazione  appaltante  prima  ancora  di aver

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