Page 51 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Il Punto Mediappalti
alla procedura un operatore economico qualora situazioni di monopolio od oligopolio (cd. divieti di
accerti […] d) sussistere rilevanti indizi tali da far aggiudicazione), si realizza non al momento della
ritenere che le offerte degli operatori economici partecipazione alla gara bensì, a valle, in fase di
siano imputabili ad un unico centro decisionale “aggiudicazione”, allorquando le operazioni di gara
a cagione di accordi intercorsi con altri operatori si siano concluse per i singoli lotti (cfr. Cons. Stato,
economici partecipanti alla stessa gara”) né la V, 15 marzo 2021, n. 2184). Viceversa, la finalità
previsione speciale contenuta nel disciplinare di pro-concorrenziale del divieto di partecipazione
gara. dell’operatore controllato-collegato di cui all’art. 95
D.lgs. n. 36/2023 è imposta dal Legislatore avuto
Quest’ultimo, infatti, nello statuire che <<Il riguardo alla fase iniziale della partecipazione alla
concorrente che partecipa al singolo lotto in una procedura di aggiudicazione del “singolo lotto”.
delle forme di seguito indicate è escluso nel caso
in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza Rebus sic stantibus, se è vero, per come
di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte chiaramente statuito dal disciplinare, che «Ciascun
degli operatori economici siano imputabili ad concorrente può presentare offerta per uno o più
un unico centro decisionale a cagione di accordi lotti», così candidandosi all’assegnazione di tutti
intercorsi con altri operatori economici partecipanti e tre i Lotti in evidenza, tale facoltà partecipativa
alla stessa gara», riferendosi, per l’appunto, non può che essere, a fortiori, riconosciuta anche
<<al singolo lotto>>, avrebbe dovuto ritenersi a quei soggetti economici che, pur essendo
sovrapponibile, quanto alla sua portata operativa, formalmente diversi, si ritengono riconducibili al
al divieto di partecipazione già sancito dalla medesimo centro decisionale (cfr.giurisprudenza
disposizione generale di cui al sopra citato art. 95. sopra citata)>>.
Né a giustificare il contestato divieto di
partecipazione avrebbe potuto essere invocata, Il TAR Calabria ha dunque chiosato affermando
per come lamentato dalla stazione appaltante, che <<In presenza di gare distinte ed autonome
l’ulteriore previsione del disciplinare, secondo cui quali quelle multilotto, la mera “partecipazione”
<<Ciascun concorrente può presentare offerta per di soggetti controllati/collegati - purché non
uno o più lotti, ma può essere aggiudicatario di aspiranti al medesimo Lotto - non può, dunque,
un solo lotto. Nel caso in cui un concorrente risulti dirsi ex se lesiva degli invocati principi di par
primo in graduatoria per più lotti, al medesimo condicio, segretezza delle offerte e trasparenza
potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di della competizione e, quindi, di fiducia nei
n. 1 lotto>>. reciproci rapporti con la pubblica amministrazione,
ovvero determinante offerte parziali, plurime,
Ad avviso del TAR Calabria, infatti, tale disposizione condizionate, alternative, irregolari, con
della lex specialis era scomponibile in due parti: conseguente fondatezza dei motivi di gravame sul
la prima, rilevante ai fini di causa, riguardava la punto articolati dalla ricorrente>>.
“partecipazione” del medesimo “concorrente” alle
tre gare funzionali all’aggiudicazione dei distinti ed Se poi, afferma lo stesso TAR, <<a tale legittima
autonomi Lotti (cd. divieto di partecipazione); la partecipazione delle società controllate/collegate –
seconda riguardava, invece, le regole che, secondo nella specie illegittimamente escluse dalla stazione
quanto previsto dall’art. 58, comma 4, del Codice appaltante per le ragioni innanzi esposte - possa
governano la successiva fase della “aggiudicazione” o meno conseguire, tenuto conto delle successive
dei singoli lotti in favore degli operatori economici previsioni del disciplinare, anche la simultanea
ammessi a presentare le offerte (art. 58 comma “aggiudicazione” di tutti i lotti ambiti, trattasi di
4). una questione che esula dall’odierna cognizione
giurisdizionale e, come tale, non può essere
Ed invero, secondo la sentenza in commento, scrutinata, ex art. 34 comma 2 c.p.a.>>
<<la finalità pro-concorrenziale del cd. vincolo di
aggiudicazione, rimessa alla scelta discrezionale Per come sopra chiarito, infatti, le regole della
dell’amministrazione e consistente nel garantire “aggiudicazione” devono ritenersi sostanzialmente
la distribuzione dei lotti tra il maggior numero estranee al potere amministrativo esercitato in
possibile di concorrenti onde incentivare la fase di “ammissione” alla gara, di fatto esercitato
concorrenza sul mercato e ridurre l’eventualità di dalla stazione appaltante prima ancora di aver
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