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Mediappalti Il Punto
settembre 2008, n. 35) che costituisce subappalto
la posa in cantiere di un conglomerato
bituminoso, in quanto intrinsecamente parte
dell’opera e non semplicemente strumentale ad
essa.
Sedimentantesi tali previsioni fino ai nostri giorni,
le ricadute in ambito penale – anche seguendo la
surricordata tesi (che sembra prevalere) per cui
l’art. 21 attinge dalla nozione di subappalto dalla
normativa pubblicistica - consistono nel dover
ritenere penalmente rilevante, in ambito lavori, il
ricorso – non debitamente autorizzato - oltre che
al subappalto (nell’ampia accezione civilistica pura
ribadita dagli ultimi due codici), anche ai a contratti
similari di importi superiori a tali soglie (perché
essi stessi subappalto), con esclusione dunque sia
di quelli di entità inferiore sia – a maggior rilievo
– di subcontratti di mero servizio o mera fornitura.
Sempre, infine, tenendo ferma la tesi secondo
cui la nozione penalistica di subappalto va attinta
direttamente dalla “sede naturale” del codice dei
contratti pubblici (che in tal modo diviene legge
extra penale rilevante ai sensi dell’art. 47,
secondo capoverso c.p. in quanto, per l’appunto,
integratrice del precetto penale) nella quale si
fa riferimento non solo a “lavorazioni” ma più in
generale a “prestazioni”, dovendo l’art. 21 l. n.
646/82 riguardare – come chiarito in precedenza
- anche gli appalti di servizi, il subappalto
penalmente rilevante riguarderà correlativamente
anche i relativi subappalti.
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