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Mediappalti Il Punto
Questo arresto del 2006 ha superato Quest’ultima soluzione intermedia sembra
l’orientamento di cui al punto 1), addirittura ormai prevalere: la stessa Corte l’ha richiamata
citando la relativa sentenza, da un lato, per espressamente negli anni successivi - sez. III,
osservare che non vi fosse un contrasto sul tema sent. (ud. 1° dicembre 2010) 19 gennaio 2011,
(“la sentenza n. 3458 del 1996 …conferma in n. 1551 – “aggiornandosi” ai mutamenti normativi
definitiva la … necessità di qualificare il contratto frattanto intervenuti (in quest’ultima, difatti, si
in base al suo contenuto ed alla sua funzione e richiama l’art. 118, co. 11 del d.lgs. 163/06 cit., cd.
non in relazione al nome attribuito dalle parti”, codice De Lise, il quale aveva confermato il testo
rilevando in particolare che nel caso allora preso dell’art. 18 della l. n. 55/90 cit., nelle modifiche
in esame il noleggiatore a caldo era stato – come che erano state progressivamente introdotte dalle
sopra ricordato - di fatto incaricato anche di versioni ter e quater della legge quadro del 1994).
operazioni di scavo e di trasporto di materiale di Quanto previsto, dapprima dall’art. 18 anzidetto
risulta, dunque un vero e proprio subappalto), al co. 12 e poi dal codice del 2006 (art. 118, co.
dall’altro, criticandola “nella parte in cui si 9, terzo periodo), aveva a ben vedere sollevato
ritiene o comunque si lascia intendere l’assoluta una disputa, specie in letteratura specialistica,
irrilevanza della prescrizione dell’autorizzazione, se tali norme avessero fornito una definizione
prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 10 e dalla L. “speciale” di subappalto oppure se avessero
n. 55 del 1990, art. 18, e successive modificazioni, inteso, nel presupposto della nozione generale di
anche per i contratti derivati diversi dal cottimo esso, estenderla (con la relativa disciplina) anche
e dal subappalto solo perché le norme anzidette ai contratti similari.
non sono state richiamate dall’articolo 21 cit.”, in
quanto “si deve ritenere consentito il riferimento Tale seconda tesi cd. assimilatoria è stata
ad altre norme che regolano i lavori pubblici per costantemente affermata dall’allora Autorità di
desumere la voluntas legis e la portata della vigilanza sui lavori pubblici (oggi, come noto,
norma incriminatrice di cui alla L. n. 646 del ANAC) in numerosi interventi – atto di regolazione
1982, articolo 21”). n. 5/01 e determinazioni nn. 12/01, 25/01, 27/02
e 6/03 – mirati per l’appunto a rimarcare che,
Per una terza ed ultima pronuncia - che fermo il perimetro del subappalto come contratto
definiremmo in posizione mediana (sez. VI, sent. avente ad oggetto una qualsiasi parte dell’opera
3 novembre 2005, n. 39913) - la stessa Corte, affidata, la relativa regolamentazione era stata
partendo dallo stesso presupposto anzidetto espressamente estesa a rapporti che, pur non
del punto 2) secondo cui l’art. 21 va letto in implicando attività realizzativa da inquadrarsi
modo integrato con la normativa che regola nell’intervento, prevedono il ricorso a manodopera
i subappalti e la relativa autorizzazione (nel o comunque prestazioni di lavoro, abbinata a
caso, quella allora prevista dall’art. 18 della l. prestazioni diverse (di nolo, di fornitura etc.) e ad
19 marzo 1990, n. 55, come modificata dalla esse funzionali.
l. 19 novembre 1998, n. 415, cd. Merloni ter),
ha coerentemente affermato che la fattispecie Il previgente codice del 2016 ha nettamente
penale riguarda solo i contratti similari di importo aderito a tale ricostruzione, ma preoccupandosi
superiore a quello normativamente previsto per anche e comunque di fornire finalmente la
la definizione di subappalto, ossia “il cui valore definizione di subappalto (tra l’altro evitando
sia superiore al 2% dei lavori affidati e d’importo precisazioni equivoche come quella adoperata
superiore ai 100.000 ECU e sempreché il valore in passato – “ai fini del presente articolo” - per
del costo della mano d’opera sia pari o superiore attuare l’assimilazione, che poteva precludere, o
al 50% dell’importo del contratto da affidare”, comunque rendere problematica, l’utilizzabilità di
con esclusione pertanto di quelli sottosoglia, quanto ivi allora previsto nella cornice penale).
in quanto “il legislatore ha voluto escludere
dall’ambito della sua operatività quelle attività L’art. 105, co. 2 del d.lgs. n. 50/16 cit. – testo
che, pur astrattamente rientrando nel novero del poi sostanzialmente riprodotto (con qualche
subappalto o del cottimo, siano così marginali sfumatura di cui si dirà a breve) dall’art. 119 del
e trascurabili rispetto all’ intero appalto da vigente d.lgs. n. 36/23 – ha anzitutto chiarito che
escludere qualsiasi rischio di interessamento da per “subappalto” debba intendersi “il contratto con
parte di consorterie criminali”. il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di
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