Page 44 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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               Questo   arresto   del   2006   ha   superato   Quest’ultima  soluzione  intermedia  sembra
               l’orientamento di cui al punto 1), addirittura   ormai  prevalere:  la  stessa  Corte  l’ha  richiamata
               citando la relativa sentenza, da un lato, per   espressamente  negli anni  successivi  -  sez.  III,
               osservare che non vi fosse un contrasto sul tema    sent.  (ud.  1°  dicembre  2010)  19  gennaio  2011,
               (“la  sentenza  n.  3458  del  1996  …conferma  in   n. 1551 – “aggiornandosi” ai mutamenti normativi
               definitiva la … necessità di qualificare il contratto   frattanto  intervenuti  (in  quest’ultima,  difatti,  si
               in base al suo contenuto ed alla sua funzione e   richiama l’art. 118, co. 11 del d.lgs. 163/06 cit., cd.
               non in relazione al nome attribuito dalle parti”,   codice De Lise, il quale aveva confermato il testo
               rilevando in particolare che nel caso allora preso   dell’art.  18  della  l.  n.  55/90  cit.,  nelle  modifiche
               in esame il noleggiatore a caldo era stato – come   che erano state progressivamente introdotte dalle
               sopra  ricordato  -  di  fatto  incaricato  anche  di   versioni ter e quater della legge quadro del 1994).
               operazioni di scavo e di trasporto di materiale di   Quanto  previsto, dapprima  dall’art.  18  anzidetto
               risulta,  dunque  un  vero  e  proprio  subappalto),   al co. 12 e poi dal codice del 2006 (art. 118, co.
               dall’altro, criticandola “nella parte in cui si   9,  terzo  periodo),  aveva  a  ben  vedere  sollevato
               ritiene o comunque si lascia intendere l’assoluta   una  disputa,  specie  in letteratura  specialistica,
               irrilevanza della prescrizione dell’autorizzazione,   se  tali  norme  avessero  fornito  una  definizione
               prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 10 e dalla L.   “speciale”  di subappalto  oppure  se  avessero
               n. 55 del 1990, art. 18, e successive modificazioni,   inteso, nel presupposto della nozione generale di
               anche per i contratti derivati diversi dal cottimo   esso, estenderla (con la relativa disciplina) anche
               e dal subappalto solo perché le norme anzidette   ai contratti similari.
               non sono state richiamate dall’articolo 21 cit.”, in
               quanto “si deve ritenere consentito il riferimento   Tale  seconda  tesi cd.  assimilatoria è  stata
               ad altre norme che regolano i lavori pubblici per   costantemente  affermata  dall’allora  Autorità  di
               desumere  la  voluntas  legis  e  la  portata  della   vigilanza sui lavori pubblici  (oggi, come  noto,
               norma  incriminatrice  di  cui  alla  L.  n.  646  del   ANAC) in numerosi interventi – atto di regolazione
               1982, articolo 21”).                            n. 5/01 e determinazioni nn. 12/01, 25/01, 27/02
                                                               e  6/03  –  mirati  per  l’appunto  a  rimarcare  che,
               Per  una  terza  ed  ultima  pronuncia  - che   fermo il perimetro del subappalto come contratto
               definiremmo in posizione mediana (sez. VI, sent.   avente  ad  oggetto  una  qualsiasi  parte  dell’opera
               3 novembre 2005, n. 39913) - la stessa Corte,   affidata,  la  relativa  regolamentazione  era  stata
               partendo  dallo  stesso  presupposto  anzidetto   espressamente  estesa  a  rapporti che,  pur  non
               del  punto  2)  secondo  cui  l’art.  21  va  letto  in   implicando  attività  realizzativa  da  inquadrarsi
               modo  integrato  con  la  normativa  che  regola   nell’intervento, prevedono il ricorso a manodopera
               i  subappalti  e  la  relativa  autorizzazione  (nel   o  comunque  prestazioni  di  lavoro,  abbinata  a
               caso,  quella  allora  prevista  dall’art.  18  della  l.   prestazioni diverse (di nolo, di fornitura etc.) e ad
               19  marzo  1990,  n.  55,  come  modificata  dalla   esse funzionali.
               l.  19  novembre  1998,  n.  415,  cd.  Merloni  ter),
               ha  coerentemente  affermato  che  la  fattispecie   Il  previgente  codice  del  2016  ha  nettamente
               penale riguarda solo i contratti similari di importo   aderito  a  tale  ricostruzione,  ma  preoccupandosi
               superiore a quello normativamente previsto per   anche  e  comunque  di  fornire  finalmente  la
               la definizione di subappalto, ossia  “il cui valore   definizione  di  subappalto  (tra  l’altro  evitando
               sia superiore al 2% dei lavori affidati e d’importo   precisazioni  equivoche  come  quella  adoperata
               superiore ai 100.000 ECU e sempreché il valore   in  passato  –  “ai  fini  del  presente  articolo”  -  per
               del costo della mano d’opera sia pari o superiore   attuare  l’assimilazione, che  poteva  precludere,  o
               al  50%  dell’importo  del  contratto  da  affidare”,   comunque rendere problematica, l’utilizzabilità di
               con  esclusione  pertanto  di  quelli  sottosoglia,   quanto ivi allora previsto nella cornice penale).
               in  quanto  “il  legislatore  ha  voluto  escludere
               dall’ambito  della  sua  operatività  quelle  attività   L’art.  105,  co.  2  del  d.lgs.  n.  50/16  cit.  –  testo
               che, pur astrattamente rientrando nel novero del   poi  sostanzialmente  riprodotto  (con  qualche
               subappalto  o  del  cottimo,  siano  così  marginali   sfumatura di cui si dirà a breve) dall’art. 119 del
               e trascurabili rispetto all’ intero appalto da   vigente d.lgs. n. 36/23 – ha anzitutto chiarito che
               escludere qualsiasi rischio di interessamento da   per “subappalto” debba intendersi “il contratto con
               parte di consorterie criminali”.                il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di

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