Page 49 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               della SUA di affidarne l’espletamento ad un unico   •   che  il  vincolo di aggiudicazione aggravato
               operatore, per garantire l’unitarietà della gestione,   debba  essere  chiaramente  specificato  negli
               non appare irragionevole o illogica>>.             atti di gara. Inoltre, se la disciplina di gara non
                                                                  fa menzione di questo vincolo per i concorrenti
                                                                  in  rapporti  di controllo  o  collegamento,  ciò
                 2. Limiti di partecipazione e  aggiudicazione    deve  essere  interpretato  come  una  volontà
                   in caso di “collegamento sostanziale” tra      negativa;  pertanto, deve  ritenersi  come  non
                   imprese                                        apposto;
                                                               •   che  il vincolo soggettivamente  aggravato
               È  utile,  ai  fini  della  presente  disamina,  porre   debba  trarre  (più  specifica)  giustificazione  in
               particolare  attenzione  sul  contenuto  dell’art.  58,   “ragioni inerenti al […] mercato”, non essendo
               comma 4, del nuovo Codice dei contratti pubblici,   sufficiente  la  sola  valorizzazione  dell’oggetto
               concernente  i  vincoli di aggiudicazione e/o      dell’appalto.  Occorre  quindi  interrogare  il
               partecipazione nelle gare suddivise in lotti.      contesto concorrenziale, sebbene – sottolinea
                                                                  il Consiglio di Stato – manchi, a conferma di
               Va, nello specifico, rammentato come nella vigenza   tale ricostruzione, una virgola al primo inciso
               dell’art. 51 del d.lgs. 50/2016, questi vincoli erano   del comma;
               stati oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale,   •   per l’istituzione di un vincolo di partecipazione,
               incentrato sull’analisi delle due tipologie di vincolo   ossia un  limite al numero  di lotti a  cui i
               ossia:                                             concorrenti  possono  partecipare,  esso  può
               •   vincolo di aggiudicazione  ordinario,  in cui le   essere  posto  in  ragione  dell’elevato  numero
                   imprese  singolarmente  considerate  possono   previsto di concorrenti.
                   conseguire l’aggiudicazione solo per uno o più
                   lotti, ma non per la totalità;              La  finalità  della  norma  è  quella,  attraverso  la
               •   vincolo di aggiudicazione aggravato,  in  cui   suddivisione in lotti ed una eventuale limitazione
                   non solo le imprese singolarmente considerate   degli affidamenti nell’ambito dello stesso appalto,
                   sono  soggette  a  tale  limite, ma  il vincolo  è   di consentire alle piccole e medie imprese maggiori
                   esteso all’intero gruppo societario, ossia tutti   opportunità di accedere alle commesse pubbliche.
                   gli  operatori economici che  sono  in rapporto
                   di controllo tra di loro (v. art. 2359 del Codice   La disposizione potrebbe essere aggirata nel caso
                   civile)  o  comunque,  secondo  parte  della   di  imprese  distinte  ma  collegate,  riferibili  ad  un
                   giurisprudenza,  sono  riferibili  ad  un  unico   unico  centro  decisionale,  che  presentino  offerte
                   centro decisionale (v. sull’argomento Cds, III,   (concordate)  in  più  lotti,  ancorché  le  offerte
                   n. 8990/2022 e 4625/2022).                  siano  formalmente  imputabili  a  distinti  operatori
                                                               economici.
               L’analisi  della  nuova  disciplina  codicistica mette
               in evidenza alcune  importanti novità introdotte   Secondo quanto afferma il Consiglio di Stato (Cds,
               dall’articolo 58  del nuovo Codice dei contratti   V,  n.  1956/2024),  una  volta  introdotto  il  vincolo
               pubblici rispetto alla versione precedente (art. 51   di partecipazione, costituisce opzione rimessa
               del d.lgs. 50/2016).                            alla  discrezionalità  dell’amministrazione  la  scelta
                                                               di ritenerlo operante in modo allargato, ancorché
               Infatti,  vi  è  da  ritenere  che  il  nuovo  Codice   l’offerta  risulti  formalmente  imputabile  a  distinti
               rimetta alla mera facoltà della stazione appaltante   operatori economici.
               la limitazione  del numero  massimo  di lotti per  i
               quali  è  consentita  l’aggiudicazione  al  medesimo   È  infatti  la  stazione  appaltante  a  dover
               concorrente e, laddove voglia prevederlo, richieda:  stabilire  se,  una  volta  introdotto  un  simile
               •   per  l’istituzione del  vincolo  di aggiudicazione   vincolo  (di  partecipazione),  lo  stesso  trovi
                   ordinario,  una  motivazione  specifica  legata   o  meno  applicazione  anche  per  le  imprese
                   alle  caratteristiche  della  gara  o  all’efficienza   in  sostanziale  identità  soggettiva  dal  punto
                   della prestazione,  ciò rappresentando  un   di  vista  economico  o  patrimoniale,  dovendo
                   cambiamento  significativo  rispetto  al  Codice   a  tal  fine  valutare  costi  e  benefici,  anche
                   del 2016, che non prevedeva una motivazione   in  relazione  alle  modalità  scelte  per  la
                   così dettagliata;                           perimetrazione  dei  singoli  lotti,  indicando

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