Page 49 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Il Punto Mediappalti
della SUA di affidarne l’espletamento ad un unico • che il vincolo di aggiudicazione aggravato
operatore, per garantire l’unitarietà della gestione, debba essere chiaramente specificato negli
non appare irragionevole o illogica>>. atti di gara. Inoltre, se la disciplina di gara non
fa menzione di questo vincolo per i concorrenti
in rapporti di controllo o collegamento, ciò
2. Limiti di partecipazione e aggiudicazione deve essere interpretato come una volontà
in caso di “collegamento sostanziale” tra negativa; pertanto, deve ritenersi come non
imprese apposto;
• che il vincolo soggettivamente aggravato
È utile, ai fini della presente disamina, porre debba trarre (più specifica) giustificazione in
particolare attenzione sul contenuto dell’art. 58, “ragioni inerenti al […] mercato”, non essendo
comma 4, del nuovo Codice dei contratti pubblici, sufficiente la sola valorizzazione dell’oggetto
concernente i vincoli di aggiudicazione e/o dell’appalto. Occorre quindi interrogare il
partecipazione nelle gare suddivise in lotti. contesto concorrenziale, sebbene – sottolinea
il Consiglio di Stato – manchi, a conferma di
Va, nello specifico, rammentato come nella vigenza tale ricostruzione, una virgola al primo inciso
dell’art. 51 del d.lgs. 50/2016, questi vincoli erano del comma;
stati oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, • per l’istituzione di un vincolo di partecipazione,
incentrato sull’analisi delle due tipologie di vincolo ossia un limite al numero di lotti a cui i
ossia: concorrenti possono partecipare, esso può
• vincolo di aggiudicazione ordinario, in cui le essere posto in ragione dell’elevato numero
imprese singolarmente considerate possono previsto di concorrenti.
conseguire l’aggiudicazione solo per uno o più
lotti, ma non per la totalità; La finalità della norma è quella, attraverso la
• vincolo di aggiudicazione aggravato, in cui suddivisione in lotti ed una eventuale limitazione
non solo le imprese singolarmente considerate degli affidamenti nell’ambito dello stesso appalto,
sono soggette a tale limite, ma il vincolo è di consentire alle piccole e medie imprese maggiori
esteso all’intero gruppo societario, ossia tutti opportunità di accedere alle commesse pubbliche.
gli operatori economici che sono in rapporto
di controllo tra di loro (v. art. 2359 del Codice La disposizione potrebbe essere aggirata nel caso
civile) o comunque, secondo parte della di imprese distinte ma collegate, riferibili ad un
giurisprudenza, sono riferibili ad un unico unico centro decisionale, che presentino offerte
centro decisionale (v. sull’argomento Cds, III, (concordate) in più lotti, ancorché le offerte
n. 8990/2022 e 4625/2022). siano formalmente imputabili a distinti operatori
economici.
L’analisi della nuova disciplina codicistica mette
in evidenza alcune importanti novità introdotte Secondo quanto afferma il Consiglio di Stato (Cds,
dall’articolo 58 del nuovo Codice dei contratti V, n. 1956/2024), una volta introdotto il vincolo
pubblici rispetto alla versione precedente (art. 51 di partecipazione, costituisce opzione rimessa
del d.lgs. 50/2016). alla discrezionalità dell’amministrazione la scelta
di ritenerlo operante in modo allargato, ancorché
Infatti, vi è da ritenere che il nuovo Codice l’offerta risulti formalmente imputabile a distinti
rimetta alla mera facoltà della stazione appaltante operatori economici.
la limitazione del numero massimo di lotti per i
quali è consentita l’aggiudicazione al medesimo È infatti la stazione appaltante a dover
concorrente e, laddove voglia prevederlo, richieda: stabilire se, una volta introdotto un simile
• per l’istituzione del vincolo di aggiudicazione vincolo (di partecipazione), lo stesso trovi
ordinario, una motivazione specifica legata o meno applicazione anche per le imprese
alle caratteristiche della gara o all’efficienza in sostanziale identità soggettiva dal punto
della prestazione, ciò rappresentando un di vista economico o patrimoniale, dovendo
cambiamento significativo rispetto al Codice a tal fine valutare costi e benefici, anche
del 2016, che non prevedeva una motivazione in relazione alle modalità scelte per la
così dettagliata; perimetrazione dei singoli lotti, indicando
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