Page 52 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Mediappalti Il Punto
esaminato le offerte tecniche ed economiche di Il tutto, a condizione che la mancata suddivisione
tutti i candidati e, quindi, ancor prima di aver dell’appalto in lotti venga adeguatamente ed
concluso la fase della valutazione delle stesse, analiticamente motivata dalla stazione appaltante
funzionale alla redazione delle graduatorie. nei documenti di gara.
Ad ogni modo, la scelta di ritenere operante
4. Conclusioni. un vincolo di aggiudicazione sostanzialmente
“allargato” all’unitario centro decisionale, ancorché
Le disposizioni del nuovo Codice (d.lgs. 36/23) l’offerta risulti formalmente imputabile a distinti
sembrano, dunque, aver finalmente chiarito la operatori economici, costituisce opzione rimessa
portata del divieto di aggiudicazione in merito alle alla discrezionalità dell’Amministrazione. In altre
procedure con più lotti. parole, deve essere la stazione appaltante a
stabilire – sin dalla legge di gara - se, una volta
Se nella previgente disciplina, infatti, erano sorte introdotto un simile vincolo (di partecipazione
numerose incertezze in ordine all’applicazione e/o di aggiudicazione), lo stesso trovi o meno
del suddetto divieto, con l’approvazione del applicazione anche per le imprese in rapporto di
nuovo Codice sembra ormai chiaro che il divieto controllo/ collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c.,
di collegamento sostanziale non possa operare in ossia in situazione di sostanziale identità soggettiva
caso di partecipazione delle imprese a lotti diversi. dal punto di vista economico e patrimoniale.
Potremmo infatti, ora, sostenere, che la suddivisione
in lotti escluda, in re ipsa, la configurazione di una Dunque, è pur sempre la Stazione appaltante
gara unitaria e, pertanto, rende non operante il a scegliere se un tale vincolo (di partecipazione
divieto di collegamento sostanziale tra imprese. e/o di aggiudicazione) si applichi o meno anche a
soggetti formalmente distinti ma sostanzialmente
Resta, ovviamente, valido il principio per cui la uniti in quanto appartenenti allo stesso gruppo
suddivisione dell’appalto in lotti costituisce un societario o comunque in rapporto di controllo
obbligo normativo “condizionato”, essendo pur societario (v. TAR Lazio, II, n.16907/23).
sempre rimessa ad una valutazione discrezionale
della stazione appaltante in termini di economicità
ed opportunità della scelta.
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