Page 48 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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               Anche con il suddetto sistema dell’associazione di   che  giustificano  l’affidamento  in  unitario  del
               lotti la Stazione Appaltante continua a suddividere   servizio.
               la  procedura  in  lotti,  ma  anziché  aggiudicarli
               singolarmente, può aggiudicare ad offerte di lotti   Secondo quanto affermato dall’ANAC (v. Delibera
               “associati”  in  quanto  risultante  più  vantaggiosa   n. 123/24), il principio generale della suddivisione
               dell’offerta  sui  singoli  lotti.  In  altre  parole,  sono   in lotti va adattato alle peculiarità del caso di specie
               i fornitori che partecipano alla gara a presentare   ed è pertanto suscettibile di deroghe in presenza di
               offerta  per  gruppi  di  lotti  che  permettono   giustificati motivi, da indicare nella lex specialis, in
               loro  di assicurare  in caso  di aggiudicazione   considerazione della necessità di non comprimere
               delle complementarietà positive, e quindi di offrire   eccessivamente  la discrezionalità attribuita alle
               qualità  maggiore  e/o  costi  inferiori  sulla  somma   stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti
               dei lotti.                                      di  gara,  in  funzione  degli  interessi  pubblici  che
               In  tal modo  la Stazione  Appaltante,  non     si  intendono  perseguire  con  l’affidamento  della
               conoscendo le efficienze del mercato, tramite l’asta   commessa (v. tra le tante Cds, IV, 5992/23).
               combinatoria, può avere la possibilità di ottenere
               un  maggior  vantaggio  in  termini  di  rapporto   In  casi  analoghi,  infatti,  la  stessa  ANAC  aveva
               qualità  prezzo  dall’aggiudicare  più  oggetti  (lotti)   ritenuto  che  <<la mancata  suddivisione in lotti,
               simultaneamente anziché in maniera separata.    lamentata dall’istante, risulta motivata all’interno
                                                               della  lex  specialis  laddove  è  specificato  che
               Anche  nel  nuovo  Codice,  dunque,  la  scelta  della   “l’eventuale  suddivisione  in  più  lotti risulterebbe
               stazione  appaltante  circa  la  suddivisione in lotti   antieconomica non potendo usufruire di economie
               di un  appalto  pubblico costituisce  una  decisione   di scala”>>. Nella specie la mancata suddivisione
               normalmente   ancorata,  nei  limiti  previsti  in  lotti è  stata  ritenuta  doverosa  dall’ANAC  in
               dall’ordinamento, a valutazioni di carattere tecnico-  considerazione  della tipologia di servizio in
               economico. In tali ambiti, il concreto esercizio del   affidamento,  poiché  <<l’unitarietà  di gestione  di
               potere  discrezionale dell’Amministrazione  circa  la   un  servizio  di raccolta,  trasporto  e  smaltimento
               ripartizione  dei  lotti  da  conferire  mediante  gara   rifiuti appare infatti ragionevole e non arbitraria>>
               pubblica deve essere funzionalmente coerente con   (Delibera n. 390/2023).
               il  bilanciato complesso degli interessi pubblici  e
               privati coinvolti dal procedimento di appalto e resta   Nella specie, la stessa ANAC ha ritenuto che <<il
               delimitato, oltre che da specifiche norme del codice   caso  in esame  non  sia sovrapponibile a  quello
               dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e   esaminato  dal  Consiglio di Stato,  nella  sentenza
               di ragionevolezza.                              del 15 febbraio 2023, n. 1607 (citata dall’istante).
                                                               In  quella  vicenda  gli atti di gara  erano  del tutto
               In sostanza, potremmo dire che il nuovo Codice   privi di esternazione  delle  ragioni  alla  base
               degli  appalti  da  un  lato  sostanzialmente   dell’articolazione della gara in lotto unico e la SA
               obbliga  a  suddividere  in  lotti,  dall’altro   aveva motivato tale scelta in sede difensiva, per cui
               pone  un  onere  motivazionale  rafforzato  in   il Giudice Amministrativo ha ritenuto inammissibile
               capo  alle  stazioni  appaltanti,  le  quali  sono   l’integrazione  postuma  della  motivazione  del
               chiamate  a  motivare  la  scelta  di  non  aver   provvedimento,  sottolineando  che  in  quel  caso
               proceduto a frazionare l’appalto per favorire   (affidamento del servizio di spedizione e notifica di
               la  partecipazione  delle  piccole  e  medie    atti giudiziari) la scelta di individuare un unico lotto
               imprese.                                        nazionale, non era né ragionevole né rispettosa dei
                                                               principi di proporzionalità e libera concorrenza, oltre
               Per tale ragione, la motivazione non deve essere   ad essere viziata per difetto di motivazione. Invece,
               intesa come un mero adempimento formale, a cui   nel caso de quo, la scelta di individuare un unico
               far  fronte  mediante  formule  generiche  o  di  rito,   lotto è motivata nella determina di indizione della
               ma deve chiaramente dar conto delle ragioni che   gara,  pertanto  viene  rispettato  l’art.  58,  comma
               impongono  di  non  frazionare  l’appalto.  L’onere   2, del vigente Codice che richiede l’esplicitazione
               motivazionale in questione non può infatti essere   della  motivazione  “nel  bando  o  nell’avviso  di
               soddisfatto in maniera solo apparente o generica,   indizione della  gara”;  inoltre,  il servizio  oggetto
               dovendo  invece,  la  Stazione  Appaltante,  indicare   di  affidamento  è  relativo  alla  raccolta  e  gestione
               specificatamente le ragioni tecniche ed economiche   dei rifiuti in un unico comune, per cui la decisione

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