Page 48 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Mediappalti Il Punto
Anche con il suddetto sistema dell’associazione di che giustificano l’affidamento in unitario del
lotti la Stazione Appaltante continua a suddividere servizio.
la procedura in lotti, ma anziché aggiudicarli
singolarmente, può aggiudicare ad offerte di lotti Secondo quanto affermato dall’ANAC (v. Delibera
“associati” in quanto risultante più vantaggiosa n. 123/24), il principio generale della suddivisione
dell’offerta sui singoli lotti. In altre parole, sono in lotti va adattato alle peculiarità del caso di specie
i fornitori che partecipano alla gara a presentare ed è pertanto suscettibile di deroghe in presenza di
offerta per gruppi di lotti che permettono giustificati motivi, da indicare nella lex specialis, in
loro di assicurare in caso di aggiudicazione considerazione della necessità di non comprimere
delle complementarietà positive, e quindi di offrire eccessivamente la discrezionalità attribuita alle
qualità maggiore e/o costi inferiori sulla somma stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti
dei lotti. di gara, in funzione degli interessi pubblici che
In tal modo la Stazione Appaltante, non si intendono perseguire con l’affidamento della
conoscendo le efficienze del mercato, tramite l’asta commessa (v. tra le tante Cds, IV, 5992/23).
combinatoria, può avere la possibilità di ottenere
un maggior vantaggio in termini di rapporto In casi analoghi, infatti, la stessa ANAC aveva
qualità prezzo dall’aggiudicare più oggetti (lotti) ritenuto che <<la mancata suddivisione in lotti,
simultaneamente anziché in maniera separata. lamentata dall’istante, risulta motivata all’interno
della lex specialis laddove è specificato che
Anche nel nuovo Codice, dunque, la scelta della “l’eventuale suddivisione in più lotti risulterebbe
stazione appaltante circa la suddivisione in lotti antieconomica non potendo usufruire di economie
di un appalto pubblico costituisce una decisione di scala”>>. Nella specie la mancata suddivisione
normalmente ancorata, nei limiti previsti in lotti è stata ritenuta doverosa dall’ANAC in
dall’ordinamento, a valutazioni di carattere tecnico- considerazione della tipologia di servizio in
economico. In tali ambiti, il concreto esercizio del affidamento, poiché <<l’unitarietà di gestione di
potere discrezionale dell’Amministrazione circa la un servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
ripartizione dei lotti da conferire mediante gara rifiuti appare infatti ragionevole e non arbitraria>>
pubblica deve essere funzionalmente coerente con (Delibera n. 390/2023).
il bilanciato complesso degli interessi pubblici e
privati coinvolti dal procedimento di appalto e resta Nella specie, la stessa ANAC ha ritenuto che <<il
delimitato, oltre che da specifiche norme del codice caso in esame non sia sovrapponibile a quello
dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e esaminato dal Consiglio di Stato, nella sentenza
di ragionevolezza. del 15 febbraio 2023, n. 1607 (citata dall’istante).
In quella vicenda gli atti di gara erano del tutto
In sostanza, potremmo dire che il nuovo Codice privi di esternazione delle ragioni alla base
degli appalti da un lato sostanzialmente dell’articolazione della gara in lotto unico e la SA
obbliga a suddividere in lotti, dall’altro aveva motivato tale scelta in sede difensiva, per cui
pone un onere motivazionale rafforzato in il Giudice Amministrativo ha ritenuto inammissibile
capo alle stazioni appaltanti, le quali sono l’integrazione postuma della motivazione del
chiamate a motivare la scelta di non aver provvedimento, sottolineando che in quel caso
proceduto a frazionare l’appalto per favorire (affidamento del servizio di spedizione e notifica di
la partecipazione delle piccole e medie atti giudiziari) la scelta di individuare un unico lotto
imprese. nazionale, non era né ragionevole né rispettosa dei
principi di proporzionalità e libera concorrenza, oltre
Per tale ragione, la motivazione non deve essere ad essere viziata per difetto di motivazione. Invece,
intesa come un mero adempimento formale, a cui nel caso de quo, la scelta di individuare un unico
far fronte mediante formule generiche o di rito, lotto è motivata nella determina di indizione della
ma deve chiaramente dar conto delle ragioni che gara, pertanto viene rispettato l’art. 58, comma
impongono di non frazionare l’appalto. L’onere 2, del vigente Codice che richiede l’esplicitazione
motivazionale in questione non può infatti essere della motivazione “nel bando o nell’avviso di
soddisfatto in maniera solo apparente o generica, indizione della gara”; inoltre, il servizio oggetto
dovendo invece, la Stazione Appaltante, indicare di affidamento è relativo alla raccolta e gestione
specificatamente le ragioni tecniche ed economiche dei rifiuti in un unico comune, per cui la decisione
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