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Mediappalti Il Punto
specificamente quale è il criterio di espansione non costituiva un’unica procedura bensì tante
del vincolo di partecipazione. gare distinte ed autonome per quanti erano i lotti
da assegnare, in assenza, come nella specie, di
In mancanza di detta scelta, l’espansione dello previsioni ex ante contemplanti meccanismi di
stesso al di là del singolo operatore partecipante interferenza nell’aggiudicazione degli stessi, tra
non può essere considerata automatica, non cui il cd. scorrimento delle varie graduatorie (cfr.
potendosi ritenere implicitamente contenuta nella ex multis Cds, III, n. 1251/24; V, ordinanza n.
scelta di apporre il vincolo di partecipazione. 4399/24).
Ad avviso del massimo consesso amministrativo, Nella specie, lo stesso TAR Calabria ha tenuto a
infatti, <<non si ravvisano i presupposti, né di precisare che <<l’unico segmento procedimentale
diritto UE, né di diritto interno, per ritenere che posto all’attenzione del Collegio per effetto
la previsione del vincolo di partecipazione privo dell’impugnato provvedimento di esclusione è
di ulteriori connotati si possa espandere (senza quello relativo all’ammissibilità delle offerte e,
specifica previsione della lex specialis) oltre le quindi, il segmento relativo alla “partecipazione”
singole soggettività giuridiche che presentano dei relativi offerenti e non anche quello, successivo,
l’offerta, al fine di rivolgersi a più ampie realtà riguardante la “aggiudicazione” dei singoli Lotti e,
imprenditoriali, nella specie, in particolare, al dunque, i criteri che, nella specie, la governano>>.
gruppo di società […] Detta impostazione trova
continuità, sul piano positivo, nel nuovo Codice Muovendo da tale presupposto, il Collegio
dei contratti pubblici, approvato con il d.lgs. n. giudicante ha affermato che <<per come
36 del 2023, che all’art. 58 comma 4 prevede che più volte chiarito dalla giurisprudenza
la limitazione del “numero massimo di lotti per i amministrativa, condivisa dal Collegio,
quali è consentita l’aggiudicazione al medesimo il divieto di “partecipazione” alle gare di
concorrente” sia rimessa alla discrezionalità cui all’art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n.
della stazione appaltante e che solo esercitando 50/2016, oggi art. 95 comma 1 lett. d) D.lgs.
un’ulteriore facoltà, la stazione appaltante possa n. 36/2023 – in quanto strumentale alla tutela
decidere di estendere il limite quantitativo “a più dei principi generali in tema di par condicio,
concorrenti che versino in situazioni di controllo segretezza delle offerte e trasparenza della
o collegamento ai sensi dell’art 2359 codice competizione e, quindi, fiducia nei reciproci
civile”>>. rapporti con la p.a. – si riferisce agli operatori
economici riconducibili ad un unico centro
Perciò, lo stesso Consiglio di Stato ha ritenuto decisionale in quanto partecipanti alla
di aderire alle più recenti decisioni (cfr. Cds, n. medesima “gara” ma non anche a quelli
59/2024), secondo le quali <<non può in generale che partecipano a gare diverse, quali quelle
ritenersi che la ratio proconcorrenziale dell’istituto funzionali all’assegnazione di Lotti diversi
della suddivisione in lotti, e dell’intera disciplina (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19.01.2023, n. 652;
dei contratti pubblici, conduca necessariamente Sez. V, 18.03.2021, n. 2350; 12.02.2020,
all’espansione del vincolo di partecipazione (nel n. 1070; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II,
silenzio della legge di gara)>>. 13/11/2023, n.16907; Sez. V, 25.07.2023, n.
12625)>>.
3. La giurisprudenza più recente Nel caso in esame, la società ricorrente aveva
partecipato esclusivamente alla procedura
Una recente sentenza (TAR Calabria, I, 11 relativa all’affidamento di un solo lotto sicché, pur
settembre 2024 n. 565), in sostanziale adesione volendola ricondurre all’unico “centro decisionale”
rispetto agli orientamenti già descritti, ha posto che, per come ritenuto dalle difese della stazione
ulteriormente in evidenza i principi relativi ai vincoli appaltante, l’avrebbe legata ad altre due società
di partecipazione nelle procedure multilotto. concorrenti per altri lotti, non avrebbe potuto
essere esclusa dalla procedura, a ciò non ostando
Secondo il TAR Calabria, la procedura ad né la previsione generale, di cui all’art. 95 comma
evidenza pubblica esaminata, poiché tendente 1 lett. d), del d.lgs. 36/23 (secondo cui: «1. La
all’aggiudicazione di tre distinti lotti “funzionali”, stazione appaltante esclude dalla partecipazione
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