Page 50 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Mediappalti                                                                               Il Punto






               specificamente quale è il criterio di espansione   non  costituiva  un’unica  procedura  bensì  tante
               del vincolo di partecipazione.                  gare distinte ed autonome per quanti erano i lotti
                                                               da  assegnare,  in  assenza,  come  nella  specie,  di
               In  mancanza  di detta  scelta,  l’espansione  dello   previsioni  ex  ante  contemplanti  meccanismi  di
               stesso al di là del singolo operatore partecipante   interferenza  nell’aggiudicazione  degli  stessi,  tra
               non  può  essere  considerata  automatica,  non   cui il cd. scorrimento delle varie graduatorie (cfr.
               potendosi ritenere implicitamente contenuta nella   ex  multis  Cds,  III,  n.  1251/24;  V,  ordinanza  n.
               scelta di apporre il vincolo di partecipazione.  4399/24).

               Ad avviso  del  massimo consesso amministrativo,   Nella specie,  lo stesso  TAR Calabria  ha  tenuto  a
               infatti,  <<non  si ravvisano  i presupposti,  né  di   precisare che <<l’unico segmento procedimentale
               diritto  UE, né  di diritto  interno, per  ritenere  che   posto  all’attenzione  del  Collegio per  effetto
               la  previsione  del  vincolo di partecipazione  privo   dell’impugnato  provvedimento di esclusione  è
               di ulteriori connotati  si possa  espandere  (senza   quello relativo  all’ammissibilità delle offerte  e,
               specifica  previsione  della  lex  specialis)  oltre  le   quindi, il  segmento  relativo alla “partecipazione”
               singole  soggettività  giuridiche  che  presentano   dei relativi offerenti e non anche quello, successivo,
               l’offerta,  al  fine  di  rivolgersi  a  più  ampie  realtà   riguardante la “aggiudicazione” dei singoli Lotti e,
               imprenditoriali, nella specie,  in particolare,  al   dunque, i criteri che, nella specie, la governano>>.
               gruppo  di società  […]  Detta  impostazione trova
               continuità,  sul  piano  positivo, nel  nuovo  Codice   Muovendo  da  tale  presupposto,  il  Collegio
               dei  contratti  pubblici, approvato  con  il d.lgs.  n.   giudicante  ha affermato che  <<per  come
               36 del 2023, che all’art. 58 comma 4 prevede che   più  volte  chiarito  dalla  giurisprudenza
               la limitazione del “numero massimo di lotti per i   amministrativa,   condivisa   dal   Collegio,
               quali è  consentita l’aggiudicazione  al medesimo   il  divieto  di  “partecipazione”  alle  gare  di
               concorrente”  sia  rimessa  alla  discrezionalità   cui  all’art.  80,  comma  5,  lett.  m),  d.lgs.  n.
               della stazione appaltante  e  che  solo esercitando   50/2016, oggi art. 95 comma 1 lett. d) D.lgs.
               un’ulteriore  facoltà,  la stazione  appaltante  possa   n. 36/2023 – in quanto strumentale alla tutela
               decidere di estendere il limite quantitativo “a più   dei principi generali in tema di par condicio,
               concorrenti  che  versino  in situazioni di controllo   segretezza  delle  offerte  e  trasparenza  della
               o  collegamento  ai  sensi  dell’art  2359  codice   competizione  e,  quindi,  fiducia  nei  reciproci
               civile”>>.                                      rapporti con la p.a. – si riferisce agli operatori
                                                               economici  riconducibili  ad  un  unico  centro
               Perciò,  lo stesso  Consiglio di Stato  ha  ritenuto   decisionale  in  quanto  partecipanti  alla
               di  aderire  alle  più  recenti  decisioni  (cfr.  Cds,  n.   medesima  “gara”  ma  non  anche  a  quelli
               59/2024), secondo le quali <<non può in generale   che partecipano a gare diverse, quali quelle
               ritenersi che la ratio proconcorrenziale dell’istituto   funzionali  all’assegnazione  di  Lotti  diversi
               della suddivisione in lotti, e  dell’intera  disciplina   (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19.01.2023, n. 652;
               dei contratti  pubblici, conduca  necessariamente   Sez.  V,  18.03.2021,  n.  2350;  12.02.2020,
               all’espansione  del vincolo di partecipazione  (nel   n.  1070;  T.A.R.  Lazio,  Roma,  sez.  II,
               silenzio della legge di gara)>>.                13/11/2023, n.16907; Sez. V, 25.07.2023, n.
                                                               12625)>>.

                  3. La giurisprudenza più recente             Nel caso  in esame,  la società  ricorrente  aveva
                                                               partecipato  esclusivamente  alla  procedura
               Una  recente  sentenza  (TAR Calabria,  I, 11   relativa all’affidamento di un solo lotto sicché, pur
               settembre  2024  n.  565),  in  sostanziale  adesione   volendola ricondurre all’unico “centro decisionale”
               rispetto  agli orientamenti  già  descritti, ha  posto   che, per come ritenuto dalle difese della stazione
               ulteriormente in evidenza i principi relativi ai vincoli   appaltante,  l’avrebbe  legata  ad  altre  due  società
               di partecipazione nelle procedure multilotto.   concorrenti  per  altri  lotti, non  avrebbe  potuto
                                                               essere esclusa dalla procedura, a ciò non ostando
               Secondo  il  TAR Calabria,  la procedura  ad    né la previsione generale, di cui all’art. 95 comma
               evidenza  pubblica  esaminata,  poiché  tendente   1  lett.  d),  del  d.lgs.  36/23  (secondo  cui:  «1.  La
               all’aggiudicazione di tre  distinti lotti “funzionali”,   stazione  appaltante  esclude  dalla  partecipazione

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