Page 43 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               Anche  su  questo  tema  si  sviluppò  la  querelle   2005)  12  gennaio  2006,  n.  792:  “il  legislatore,
               ministeriale surricordata, con la prevalenza – pure   parlando di affidamento anche di fatto di tutto o
               su questo profilo - delle indicazioni del Dicastero   parte dei lavori in subappalto o a cottimo, non ha
               della  giustizia  (circ.  8  giugno  1983  n.1/2439   inteso riferirsi solo a tali contratti tipici, ma anche
               U.L.  cit.),  che  estese  l’obbligo  dell’autorizzazione   a quelle forme contrattuali atipiche o derivate con
               e la disciplina  penale  dell’art.21  l. cit. ad ogni   cui sotto diverso nome si realizza lo stesso risultato
               sistema attraverso cui si perviene (perveniva) alla   del  subappalto  o  del  cottimo”,  atteso  che  “ai  fini
               realizzazione  di  opere  pubbliche,  quali  il  cottimo   della qualificazione del contratto non si deve avere
               fiduciario e l’esecuzione a regia.              riguardo al nomen iuris attribuito dalle parti, ma alla
                                                               funzione economico-sociale che l’atto è destinato a
               Si  faceva  così  rientrare  nel  concetto  di  appalto   realizzare, posto che lo scopo della norma è quello
               ogni ipotesi in cui - a prescindere dallo strumento   di  vietare  l’infiltrazione  di  associazioni  mafiose  o
               giuridico  adottato  -  venisse  affidata  a  privati  la   comunque  criminose  nell’esecuzione  delle  opere
               realizzazione di opere  riguardanti  la pubblica   pubbliche”.
               amministrazione con impiego di denaro pubblico.   Nel caso preso in esame dai giudici di legittimità,
               Interpretazione  parimenti  fatta  propria  dalla   con  un  contratto  formalmente  denominato  “nolo
               cit. Circolare  della Presidenza  del Consiglio  dei   a  caldo”  si era  in  realtà  realizzato lo stesso
               Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica del   risultato del subappalto, in quanto il noleggiatore
               17 marzo 1984, che affermava l’obbligo della P.A.   aveva  agito autonomamente, non  limitandosi a
               di “predisporre una serie di controlli generalizzati   concedere l’uso dei propri macchinari ma fornendo
               al fine di evitare che il denaro pubblico concorresse   anche  operatori  specializzati  per  l’uso  di  quelle
               ad incrementare le iniziative imprenditoriali poste   macchine, che hanno operato alle sue dipendenze,
               in  essere  dalla  mafia”  e  dall’Avvocatura  generale   provvedendo  altresì  ad  eliminare  tutto  il  vecchio
               dello Stato.                                    asfalto del sedime.

               Nella giurisprudenza  della Corte  suprema  di   Tale  pronuncia,  disinteressandosi  del  “tipo”
               cassazione sono emersi nel tempo tre orientamenti.  contrattuale  di  volta  in  volta  preso  in
               Secondo  un  primo  filone  –  sintetizzato  dalla   considerazione,  esalta  il  dato  sostanziale  che
               sentenza  della  sez.  I,  (ud.  14  marzo  1996),   con  esso,  qualunque  sia,  possa  configurarsi  un
               n.  3458  -  la  norma  penale  “nel  condizionare   trasferimento, anche parziale, dell’opera appaltata
               fortemente  l’autonomia  negoziale  dei  soggetti   ad  un  terzo  soggetto,  il  quale  -  seppure  non
               privati  per  il  pericolo  d’  infiltrazione  di  imprese   formalmente  “subappaltatore”  o  “cottimista”    -
               mafiose, ha inteso sanzionare unicamente i casi di   di  fatto  si  inserisca  nella  fase  realizzativa  (non
               carenza di autorizzazione per i tipi contrattuali del   limitandosi dunque a mere attività di vendita o di
               “subappalto” e del “cottimo”.                   noleggio/leasing di beni),  contribuendovi anche
                                                               solo parzialmente, ed in tal modo violando la ratio
               In altre parole, se proprio occorre  comprimere  il   ispiratrice  della  norma  penale  in commento:  il
               principio costituzionale di libera iniziativa economica   pericolo di ingresso in cantiere di soggetti aderenti
               privata (art. 41) in nome di – altrettanto primarie   alla criminalità organizzata.
               – esigenze di tutela verso pervasive organizzazioni
               criminali, ciò deve attuarsi esclusivamente nei casi   In  definitiva,  “si  devono  ritenere  vietati  non  soli
               espressamente indicati (i soli contratti menzionati,   i  contratti  che  assumono  la  qualifica  formale  del
               appunto).                                       subappalto  o  del  cottimo,  ma  anche  quelli  che,
                                                               sotto  altro  nome,  al  fine  di  aggirare  il  divieto
               Questa  pronuncia  –  speculare  a  quella  dell’anno   legislativo,  mirano  comunque  a  raggiungere  lo
               precedente  sez.  I,  10  febbraio  1995,  n.  1383  -   stesso risultato che si realizza con il subappalto o
               fonda il suo assunto anche sul presupposto per cui   con il cottimo ossia l’esecuzione di tutti o parte dei
               non  sussiste un  collegamento  tra  norma  penale   lavori oggetto dell’appalto senza l’autorizzazione
               e  normativa  antimafia  diversa  da  quella  penale,   della stazione  appaltante,  trattandosi  di contratti
               allora costituita dall’art. 18 l. n. 55/90.     che,  per  essere  stipulati  al  fine  di  eludere  un
                                                               divieto legislativo, sono comunque nulli anche dal
               Una  seconda  prospettazione  è  sintetizzata da   punto di vista civilistico (art. 1344 c.c.) perché in
               cass. pen., sez. III, sent. (data ud. 29 novembre   frode alla legge”.

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