Page 45 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               parte  delle prestazioni  o  lavorazioni oggetto  del   (dunque  ancora  una  volta  confermandosi
               contratto di appalto, con organizzazione di mezzi   la  rilevante  esclusione  dell’attività edilizia),
               e  rischi  a  carico  del  subappaltatore”,  dunque   ha  precisato - innovativamente  rispetto
               sottolineando  non  solo il carattere  di “cerchio   al  previgente  art  105,  co.  3  d.lgs.  n.  50/16
               concentrico più piccolo” rispetto a quello più esteso   - che  deve trattarsi pur  sempre  di attività
               dell’appalto principale – la parte rispetto al tutto –   o  prestazioni “secondarie,  accessorie  o
               ma anche il profilo dell’autonomia organizzativa   sussidiarie”;
               e gestionale del sub affidatario.               •   il  comma  11  che,  a  proposito dell’eventuale
               Ciò  ad   evidenziare  la  piena  traslazione      pagamento diretto nei casi ivi previsti, distingue
               sull’appaltatore del ruolo di (sub) committente per   nettamente  (rispetto  al previgente  co.  13
               la  frazione  (sub)  affidata,  in  linea  del  resto  con   dell’art.  105  cit.)  “subappaltatore”  e  “titolari
               l’innovativa previsione – oggi art. 119, co. 6, primo   di subcontratti non  costituenti subappalto  ai
               periodo  - che  tiene  appaltatore  e  subappaltatore   sensi del quinto periodo del comma 2”.
               responsabili in solido verso la stazione appaltante
               per  l’esecuzione  delle  prestazioni  rese  in  Ciò stante, si è in definitiva stabilizzata la seguente
               subappalto.                                     ripartizione già reiteratamente  rilevata  dall’allora
                                                               Autorità:
               L’art. 119, co. 2 del d.lgs. n. 36 cit. ha di seguito
               precisato  che,  in  ogni  caso  (“comunque”),     a)  è  subappalto  di  lavori  qualsiasi  sub
               costituisce subappalto  “di lavori”  –  precisazione   contratto che preveda l’affidamento di una
               innovativa  rispetto  al  codice  del  2016  -  qualsiasi   parte,  anche  minimale,  delle  lavorazioni
               contratto  stipulato dall’appaltatore  con  terzi,   appaltate;
               avente ad oggetto attività ovunque espletate che   b) è contratto similare al subappalto di lavori
               richiedono l’impiego di manodopera, con i soliti     (ad  esso  assimilato)  qualsiasi  contratto  di
               congiunti parametri del passato (importo superiore   fornitura  o  nolo  accompagnato  da  attività
               al 2 per cento di quelle delle prestazioni affidate o   lavorativa,  e  dunque  provvisto  di  una
               superiore  a  100  mila  euro;  prevalenza  del  costo   componente lavoristica prevalente (al 50%
               della manodopera e del personale nella misura del    rispetto all’importo del subcontratto), se di
               50 per cento).                                       importo  superiore  alle più volte ricordate
                                                                    soglie (2%; 100.000 euro);
               Lo  scenario  è  confermato/arricchito  non  solo  dal   c) è  sub  contratto,  dunque  non  subappalto
               mantenimento  della previsione  (ora  art.  119,     (o assimilato) - e  come  tale  non
               co.  16,  ult.  periodo)  che  richiede  comunque    richiedente  l’autorizzazione (ma  soltanto
               l’autorizzazione  (sia  pure  “semplificata”  dalla   la comunicazione preventiva, oggi stabilita
               dimidiazione del  termine  per  il rilascio) per     all’art. 119, co. 2, terzultimo periodo) - la
               subappalti e cottimi di importo inferiore al 2 per   fornitura con posa in opera o il nolo a caldo
               cento di quello delle prestazioni affidate o inferiore   con  componente  lavoristica  inferiore  al
               a 100.000 euro, ma anche da ulteriori disposizioni   50%, oppure quella che, sebbene superiore,
               dell’art. 119, talune modificative anche rispetto al   non sfori però gli anzidetti limiti economici,
               codice previgente, ed in particolare:                restando cioè al di sotto del 2% dell’importo
                                                                    dell’appalto principale o 100.000 euro.
               •   il comma  3  nella  sua  parte  iniziale,  che
                   continua  (confermando  il  testo  del  2016)   Va  sempre  in ogni  caso  tenuto  ben  presente,
                   a  non  configurare  come  attività  affidate   nel  terzo  caso,  che  la  componente  lavoristica/
                   in  subappalto  le  categorie  ivi  specificate   personale, di qualunque importo sia, deve restare
                   “di  forniture  o  servizi”,  così  implicitamente   immanente alla fornitura o al nolo, ossia essenziale
                   affermando che ogni affidamento di puri lavori   soltanto alla funzionalità di tali contratti di vendita/
                   è subappalto;                               affitto, e non costituire di per sé subappalto.
               •   le lett. a) e d) dello stesso co. 3, che a proposito
                   -  rispettivamente  –  delle  attività  affidate  ai   In altri termini, gli addetti al mezzo o coloro che
                   lavoratori autonomi ed  alle prestazioni rese   metteranno  in  opera  il  bene  fornito  non  devono
                   all’affidatario “in forza di contratti continuativi   anche  svolgere  attività edilizia  in senso  stretto:
                   di  cooperazione,  servizio  o  fornitura  etc.”   in  questo  senso  l’Autorità  chiarì  (delib.  AVCP  3

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