Page 45 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Il Punto Mediappalti
parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del (dunque ancora una volta confermandosi
contratto di appalto, con organizzazione di mezzi la rilevante esclusione dell’attività edilizia),
e rischi a carico del subappaltatore”, dunque ha precisato - innovativamente rispetto
sottolineando non solo il carattere di “cerchio al previgente art 105, co. 3 d.lgs. n. 50/16
concentrico più piccolo” rispetto a quello più esteso - che deve trattarsi pur sempre di attività
dell’appalto principale – la parte rispetto al tutto – o prestazioni “secondarie, accessorie o
ma anche il profilo dell’autonomia organizzativa sussidiarie”;
e gestionale del sub affidatario. • il comma 11 che, a proposito dell’eventuale
Ciò ad evidenziare la piena traslazione pagamento diretto nei casi ivi previsti, distingue
sull’appaltatore del ruolo di (sub) committente per nettamente (rispetto al previgente co. 13
la frazione (sub) affidata, in linea del resto con dell’art. 105 cit.) “subappaltatore” e “titolari
l’innovativa previsione – oggi art. 119, co. 6, primo di subcontratti non costituenti subappalto ai
periodo - che tiene appaltatore e subappaltatore sensi del quinto periodo del comma 2”.
responsabili in solido verso la stazione appaltante
per l’esecuzione delle prestazioni rese in Ciò stante, si è in definitiva stabilizzata la seguente
subappalto. ripartizione già reiteratamente rilevata dall’allora
Autorità:
L’art. 119, co. 2 del d.lgs. n. 36 cit. ha di seguito
precisato che, in ogni caso (“comunque”), a) è subappalto di lavori qualsiasi sub
costituisce subappalto “di lavori” – precisazione contratto che preveda l’affidamento di una
innovativa rispetto al codice del 2016 - qualsiasi parte, anche minimale, delle lavorazioni
contratto stipulato dall’appaltatore con terzi, appaltate;
avente ad oggetto attività ovunque espletate che b) è contratto similare al subappalto di lavori
richiedono l’impiego di manodopera, con i soliti (ad esso assimilato) qualsiasi contratto di
congiunti parametri del passato (importo superiore fornitura o nolo accompagnato da attività
al 2 per cento di quelle delle prestazioni affidate o lavorativa, e dunque provvisto di una
superiore a 100 mila euro; prevalenza del costo componente lavoristica prevalente (al 50%
della manodopera e del personale nella misura del rispetto all’importo del subcontratto), se di
50 per cento). importo superiore alle più volte ricordate
soglie (2%; 100.000 euro);
Lo scenario è confermato/arricchito non solo dal c) è sub contratto, dunque non subappalto
mantenimento della previsione (ora art. 119, (o assimilato) - e come tale non
co. 16, ult. periodo) che richiede comunque richiedente l’autorizzazione (ma soltanto
l’autorizzazione (sia pure “semplificata” dalla la comunicazione preventiva, oggi stabilita
dimidiazione del termine per il rilascio) per all’art. 119, co. 2, terzultimo periodo) - la
subappalti e cottimi di importo inferiore al 2 per fornitura con posa in opera o il nolo a caldo
cento di quello delle prestazioni affidate o inferiore con componente lavoristica inferiore al
a 100.000 euro, ma anche da ulteriori disposizioni 50%, oppure quella che, sebbene superiore,
dell’art. 119, talune modificative anche rispetto al non sfori però gli anzidetti limiti economici,
codice previgente, ed in particolare: restando cioè al di sotto del 2% dell’importo
dell’appalto principale o 100.000 euro.
• il comma 3 nella sua parte iniziale, che
continua (confermando il testo del 2016) Va sempre in ogni caso tenuto ben presente,
a non configurare come attività affidate nel terzo caso, che la componente lavoristica/
in subappalto le categorie ivi specificate personale, di qualunque importo sia, deve restare
“di forniture o servizi”, così implicitamente immanente alla fornitura o al nolo, ossia essenziale
affermando che ogni affidamento di puri lavori soltanto alla funzionalità di tali contratti di vendita/
è subappalto; affitto, e non costituire di per sé subappalto.
• le lett. a) e d) dello stesso co. 3, che a proposito
- rispettivamente – delle attività affidate ai In altri termini, gli addetti al mezzo o coloro che
lavoratori autonomi ed alle prestazioni rese metteranno in opera il bene fornito non devono
all’affidatario “in forza di contratti continuativi anche svolgere attività edilizia in senso stretto:
di cooperazione, servizio o fornitura etc.” in questo senso l’Autorità chiarì (delib. AVCP 3
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