Page 41 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
P. 41

Il Punto                                                                             Mediappalti






               rivisitazione  di  quell’orientamento  che  reputava,   3. I profili critici
               in  linea  con  l’art.  42,  co.  4  del  codice  penale,
               sufficiente  la  colpa  dell’agente,  richiedendosi  ora   Su  due  profili  problematici  invece  –  tra  loro
               necessariamente il dolo (generico), consistente   connessi,  come  si  vedrà  -  occorre  soffermare
               nella  conoscenza  e  volizione di tutti  gli elementi   maggiormente  l’attenzione,  e  cioè se  la norma
               costitutivi della fattispecie.                  penale in commento:

                                                               •   riguardi soltanto gli  appalti di lavori o possa
                    2.  Le  “opere  riguardanti  la  pubblica     ritenersi estesa anche al comparto dei servizi;
                       amministrazione”                        •   colpisca anche,  ed  in  che  misura,  sub
                                                                  affidatari che non siano anche subappaltatori
               Altrettanto  ormai priva  di problematicità è      o cottimisti.
               l’individuazione del recinto operativo della norma,
               con riferimento specifico a natura e veste della   3.1 Solo appalti di lavori?
               stazione appaltante.
                                                               Quanto  al  primo  aspetto  (relativo  al  rapporto
               Al  primo  apparire  dell’art.  21  talune  pronunce   contrattuale  “a  monte”  tra  stazione  appaltante  e
               giurisprudenziali circoscrissero l’applicazione del   affidatario), a stretto rigore letterale, il problema
               reato  ai  soli  casi  di  committenza  formalmente   non dovrebbe neppure porsi: la locuzione “appalto
               pubblica:  tra  le  altre,  cass.  pen.,  sez.  I,  sent.   di  opere”  –  in  ossequio  ai  principi  generali  di
               10  marzo  1994,  n.  2893,  a  proposito  della  Rai   legalità  e  tassatività  (artt.  25,  capoverso  della
               quale società - pur incaricata della gestione di un   Costituzione; art  1  del codice penale),  ed  al
               pubblico servizio – “di diritto privato”.       connesso  divieto  di  analogia  sfavorevole  al  reo
                                                               (art. 14 delle preleggi al codice civile) - indurrebbe
               Ancora  nel  2005  la Corte  di piazza Cavour   univocamente  a   circoscrivere  il  perimetro
               affermava  -  Cass.  pen.,  sez.  III,  23  settembre   applicativo  della  fattispecie  ai  soli  affidamenti  di
               2005, n. 41674 - che la fattispecie dovesse riferirsi   lavori pubblici.
               soltanto al committente- “ente pubblico”.
                                                               Purtuttavia,  numerose  pronunce  della Corte
               Questi  approdi  sono  tuttavia  stati  superati   suprema di cassazione sul finire del secolo scorso
               dal  progressivo,  quanto  ormai  consolidato,   sostennero  con vigore il  contrario (restando  di
               accreditamento,  presso   la  normativa   di    fatto  isolata  la  sez.  IV,  sent.,  14  luglio  2000,  n.
               contrattualistica  pubblica,  di  una  nozione  8243),  erodendo  così  un’autorevole  indicazione
               “sostanziale” di pubblica amministrazione  (sancita,   fornita  al  riguardo  dalla  circolare  9  marzo  1983,
               tra l’altro, già con il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,   n.  477/UL  (“Attuazione  in  materia  di  appalti
               con l’inclusione nel novero delle stazioni appaltanti,   pubblici  delle nuove  disposizioni  in materia  di
               tra gli altri soggetti, di società a prevalente capitale   lotta alla delinquenza”) emanata dal Ministero dei
               pubblico o di organismi di diritto pubblico, istituiti   lavori  pubblici  che  aveva,  per  l’appunto,  ritenuto
               – questi ultimi - anche in forma societaria ma pur   circoscritta  l’applicazione  dell’art.  21  l.  n.  646
               sempre per soddisfare specificatamente esigenze   cit. alle sole opere, con espressa esclusione degli
               di interesse  generale),  che  prescinde  cioè  dalla   “appalti di servizi, vale a dire quelli che implicano
               mera  veste  formale  e  valorizza  il  dato  concreto   soltanto la produzione di una  utilità  senza
               della tutela e cura di interessi di preminente rilievo   elaborazione  di materia  (es.  Appalti  per  indagini
               collettivo  E’ in proposito cass.  pen.,  sez.  III,   geotecniche, o aerofotogrammetriche, ecc.)”.
               sent., (ud. 23 gennaio 2007) 21 febbraio 2007, n.
               7198  a  chiarire  che  la norma  incriminatrice  non   Peraltro, a  tale esegesi  restrittiva  si era  subito
               si riferisce unicamente agli appalti provenienti da   contrapposta  quella  della  circolare  del  Ministero
               una  pubblica amministrazione  in senso  stretto   della  Giustizia  8  giugno  1983  n.  1/2439  U.L.,
               (Stato,  enti  pubblici  territoriali,  enti  pubblici  non   generandosi   un   conflitto   poi   risolto   dalla
               economici) anche considerando il richiamo ampio   Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
               ad  opere  “riguardanti  la  P.A.”  (e  quindi  anche  di   della  funzione  pubblica  –  circolare  del  17  marzo
               interesse  pubblico gestite  mediante  entità  anche   1984 -  che ha assegnato alla norma la massima
               di diritto privato).                            ampiezza possibile, anche in conformità ai pareri

                                                           41
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46