Page 40 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Mediappalti                                                                               Il Punto






               avendo  in appalto  opere  riguardanti  la pubblica   uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo
               amministrazione,  concede  anche  di  fatto,  in   del valore  dell’opera  ricevuta in subappalto  o in
               subappalto  o a  cottimo,  in tutto  o in parte,  le   cottimo. È data all’amministrazione appaltante la
               opere  stesse,  senza  l’autorizzazione  dell’autorità   facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.”
               competente”),  introdusse  le  sanzioni  penali
               dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda   Il reato è ora dunque un delitto, punito tra l’altro
               pari a un terzo del valore complessivo dell’opera   con  un  massimo  edittale  (cinque  anni)  di  non
               ricevuta  in  appalto  (a  carico,  altresì,  del   lieve entità, essendo, tra l’altro, (i) astrattamente
               subappaltatore e dell’affidatario del cottimo).  compatibile con l’arresto facoltativo in flagranza di
                                                               reato e con misure cautelari custodiali, (ii) preclusivo
               L’equivalenza   nel   trattamento   sanzionatorio   dell’istituto della  sospensione  del  processo  per
               tra  appaltatore  e  suoi diretti aventi causa   messa alla prova (art. 168 bis c.p.), e (iii) tale da
               (subappaltatore  e  cottimista)  cadde  con     prevedere  –  ferma  comunque  la  competenza  del
               l’interpolazione al testo del primo comma, secondo   giudice monocratico - la celebrazione dell’udienza
               periodo, operata  dall’art.  8 della l. 19  marzo   preliminare.
               1990,  n.  55,  che  –  nel  confermare  la  sanzione
               detentiva (arresto da sei ad un anno) – modulò,
               per subappaltatori e cottimisti, la pena pecuniaria   1.   L’affidamento   “di   fatto”   e   la
               in proporzione al valore  dell’opera  ricevuta  in      consumazione
               subappalto o in cottimo (in luogo dell’importo del
               contratto principale).                          Venendo ai contenuti della fattispecie, non solleva
                                                               problemi  il richiamo  esplicito all’eventualità
               Ancora una modifica fu attuata dal decreto legge   fattuale di un subappalto (o di un cottimo) affidati
               29  aprile 1995,  n.  139,  art.  2,  convertito con   in concreto (“di fatto”) a terzi, a prescindere cioè
               modificazioni dalla legge 28 giugno 1995, n. 246:   dall’esistenza o dal nome del sub contratto, ferma
               la sanzione  economica  si sarebbe  collocata per   in ogni caso  l’insussistenza dell’autorizzazione
               l’appaltatore, a partire dal 30 aprile 1995, in due   della committenza pubblica.
               precisi limiti, minimo e massimo (rispettivamente,
               non  inferiore  ad  un  terzo  del  valore  dell’opera   A  tal riguardo  va rievocato  soltanto il  contrasto
               concessa in subappalto o a cottimo; non superiore   giurisprudenziale  –  ad  oggi  non  sopito  –
               ad  un  terzo  del  valore  complessivo  dell’opera   sull’individuazione del momento  consumativo
               ricevuta in appalto).                           del reato. Per cass. pen., sez. III, sent. 2 agosto
                                                               1996,  n.  7665  esso  è  costituito  dal  momento
               Siamo, infine, alla versione attualmente vigente,   concreto  in  cui  l’appaltatore  sub  affida  l’attività
               con  le  modifiche  apportate  al  comma  dall’art.   realizzativa  a  terzi, risultando  non  rilevante
               25,  co.  1,  lett.  a)  e  b),  d.l.  4  ottobre  2018,  n.   l’eventuale  sottoscrizione (o non)  sottoscrizione
               113,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  di   del  relativo  contratto,  relegandosi  tale  momento
               conversione 1° dicembre 2018, n. 132.           a  mero  antefatto,  stante  la  non  punibilità  –  per
                                                               un reato allora contravvenzionale – del tentativo;
               Ne riportiamo il testo:                         diversamente, secondo cass. pen., sez. I, ottobre
                                                               1995,  n.  11862  e  10  novembre  1995,  n.  562,  il
               “Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la   reato è integrato solo (o già) dalla sottoscrizione
               pubblica amministrazione, concede anche di fatto,   del contratto.
               in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le
               opere  stesse,  senza  l’autorizzazione  dell’autorità   Ora  che il  reato  ha  veste delittuosa, torna
               competente,  è  punito con  la  reclusione  da  uno   ipotizzabile la punibilità di fatti idonei ed univoci ai
               a cinque anni e con la multa non inferiore ad un   sensi dell’art. 56 c.p. (tentativo), tra i quali può
               terzo del valore dell’opera concessa in subappalto   senz’altro annoverarsi – seguendo la prima linea
               o a cottimo e non superiore ad un terzo di valore   interpretativa - anche l’eventuale formalizzazione
               complessivo dell’opera ricevuta in appalto.     preventiva del rapporto.

               Nei  confronti  del  subappaltatore  e  dell’affidatario   L’operata “elevazione” a delitto da contravvenzione
               del cottimo si applica la pena della reclusione da   comporta/comporterà  anche  una  necessaria

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