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Mediappalti Il Punto
avendo in appalto opere riguardanti la pubblica uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo
amministrazione, concede anche di fatto, in del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in
subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le cottimo. È data all’amministrazione appaltante la
opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.”
competente”), introdusse le sanzioni penali
dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda Il reato è ora dunque un delitto, punito tra l’altro
pari a un terzo del valore complessivo dell’opera con un massimo edittale (cinque anni) di non
ricevuta in appalto (a carico, altresì, del lieve entità, essendo, tra l’altro, (i) astrattamente
subappaltatore e dell’affidatario del cottimo). compatibile con l’arresto facoltativo in flagranza di
reato e con misure cautelari custodiali, (ii) preclusivo
L’equivalenza nel trattamento sanzionatorio dell’istituto della sospensione del processo per
tra appaltatore e suoi diretti aventi causa messa alla prova (art. 168 bis c.p.), e (iii) tale da
(subappaltatore e cottimista) cadde con prevedere – ferma comunque la competenza del
l’interpolazione al testo del primo comma, secondo giudice monocratico - la celebrazione dell’udienza
periodo, operata dall’art. 8 della l. 19 marzo preliminare.
1990, n. 55, che – nel confermare la sanzione
detentiva (arresto da sei ad un anno) – modulò,
per subappaltatori e cottimisti, la pena pecuniaria 1. L’affidamento “di fatto” e la
in proporzione al valore dell’opera ricevuta in consumazione
subappalto o in cottimo (in luogo dell’importo del
contratto principale). Venendo ai contenuti della fattispecie, non solleva
problemi il richiamo esplicito all’eventualità
Ancora una modifica fu attuata dal decreto legge fattuale di un subappalto (o di un cottimo) affidati
29 aprile 1995, n. 139, art. 2, convertito con in concreto (“di fatto”) a terzi, a prescindere cioè
modificazioni dalla legge 28 giugno 1995, n. 246: dall’esistenza o dal nome del sub contratto, ferma
la sanzione economica si sarebbe collocata per in ogni caso l’insussistenza dell’autorizzazione
l’appaltatore, a partire dal 30 aprile 1995, in due della committenza pubblica.
precisi limiti, minimo e massimo (rispettivamente,
non inferiore ad un terzo del valore dell’opera A tal riguardo va rievocato soltanto il contrasto
concessa in subappalto o a cottimo; non superiore giurisprudenziale – ad oggi non sopito –
ad un terzo del valore complessivo dell’opera sull’individuazione del momento consumativo
ricevuta in appalto). del reato. Per cass. pen., sez. III, sent. 2 agosto
1996, n. 7665 esso è costituito dal momento
Siamo, infine, alla versione attualmente vigente, concreto in cui l’appaltatore sub affida l’attività
con le modifiche apportate al comma dall’art. realizzativa a terzi, risultando non rilevante
25, co. 1, lett. a) e b), d.l. 4 ottobre 2018, n. l’eventuale sottoscrizione (o non) sottoscrizione
113, convertito, con modificazioni, dalla legge di del relativo contratto, relegandosi tale momento
conversione 1° dicembre 2018, n. 132. a mero antefatto, stante la non punibilità – per
un reato allora contravvenzionale – del tentativo;
Ne riportiamo il testo: diversamente, secondo cass. pen., sez. I, ottobre
1995, n. 11862 e 10 novembre 1995, n. 562, il
“Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la reato è integrato solo (o già) dalla sottoscrizione
pubblica amministrazione, concede anche di fatto, del contratto.
in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le
opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità Ora che il reato ha veste delittuosa, torna
competente, è punito con la reclusione da uno ipotizzabile la punibilità di fatti idonei ed univoci ai
a cinque anni e con la multa non inferiore ad un sensi dell’art. 56 c.p. (tentativo), tra i quali può
terzo del valore dell’opera concessa in subappalto senz’altro annoverarsi – seguendo la prima linea
o a cottimo e non superiore ad un terzo di valore interpretativa - anche l’eventuale formalizzazione
complessivo dell’opera ricevuta in appalto. preventiva del rapporto.
Nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario L’operata “elevazione” a delitto da contravvenzione
del cottimo si applica la pena della reclusione da comporta/comporterà anche una necessaria
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