Page 64 - MediAppalti, Anno XIV - N. 6
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               Autorità Nazionale Anticorruzione


               Parere di precontenzioso n. 358 del 17 luglio 2024
               UPREC-PRE-0174-2024-S-PREC


               “L’articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, prevede che il costo della manodopera, seppur
               quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell’importo complessivo a base di gara, su
               cui applicare, dunque, il ribasso offerto dal concorrente per definire l’importo contrattuale.”

               “… il citato art. 41, comma 14 del Codice prescrive che «Nei contratti di lavori e servizi, per determinare
               l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i
               costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza
               sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di
               dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale»;
               … l’Autorità sulla questione in esame si è già espressa con la Delibera n. 528 del 15.11.2023, nella quale,
               in conformità all’indirizzo interpretativo espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il
               parere  n.  2154  del  19.7.2023,  il  quale  a  sua  volta  si  è  basato  su  quanto  stabilito  nel  Bando  tipo  n.
               1,  si  sostiene  che  «La  lettura  sistematica  della  prima  parte  dell’articolo  41,  comma  14,  del  d.lgs.  31
               marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato
               al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare
               che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere
               che  il  costo  della  manodopera,  seppur  quantificato  e  indicato  separatamente  negli  atti  di  gara,  rientri
               nell’importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire
               l’importo contrattuale»;”











































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