Page 62 - MediAppalti, Anno XIV - N. 6
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Mediappalti Pareri & Sentenze
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 296 del 17 giugno 2024
UPREC - PRE 0137 -2024-S
“Nelle procedure per l’affidamento di servizi, il concorrente non può modificare l’elenco dei servizi analoghi
indicati tramite la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 co.1 lett. b) laddove emerga in
modo inequivocabile, per la stazione appaltante, che l’esperienza maturata dall’impresa afferisce a settore
diverso da quello oggetto dell’appalto nel periodo preso a riferimento dal bando di gara. La valutazione
dell’analogia tra i servizi a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e quelli oggetto dell’affidamento
attiene alla discrezionalità della stazione appaltante ed è censurabile soltanto in caso di manifesta illogicità
o irrazionalità, incongruenza o palese travisamento dei fatti.”
“l’istituto del soccorso istruttorio, per come disciplinato dal menzionato art. 101, non prevede alcuno
sbarramento temporale alla sua attivazione, con la conseguenza che, laddove l’omissione, la carenza o
l’incompletezza venisse rilevata dalla Stazione appaltante per la prima volta dopo l’aggiudicazione della
gara, in ogni caso deve essere consentito al concorrente di porre rimedio alla lacune o irregolarità afferenti
le dichiarazioni o i documenti prodotti in fase di gara, con l’unico limite- si ripete -del necessario possesso
del requisito in data antecedente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte;
RILEVATO che nel caso di specie non siano emersi i presupposti per l’attivazione dell’istituto del soccorso
istruttorio in favore della concorrente [OMISSIS] non riscontrandosi la necessità di integrare o completare
la documentazione presentata, contenente una chiara elencazione dei servizi analoghi richiesti secondo le
prescrizioni contenute nel disciplinare di gara;
RILEVATO infatti che la [OMISSIS], stante anche l’oggetto dell’attività dell’impresa aggiornato solo nel
2022, ha fornito un copioso elenco di contratti relativi a servizi pregressi da cui emerge tuttavia, anche alla
luce della visura camerale, che l’esperienza seppur vasta non sia propriamente inerente e di lunga durata
nello specifico settore oggetto di affidamento;
CONSIDERATO che la nozione di servizi analoghi deve intendersi come in generale “afferenti il medesimo
settore imprenditoriale o professionale”; nel caso in esame, dunque, la [ OMISSIS ] ha presentato un
elenco di servizi pregressi tra cui la stazione appaltante ha ritenuto compatibili per caratteristiche e
importi solo taluni, come sopra evidenziato, che non hanno consentito alla concorrente di superare il
vaglio delle prescrizioni contenute nella legge di gara con riferimento al possesso dei requisiti di capacità
tecnicaprofessionale nel periodo preso a riferimento dal legge di gara;
CONSIDERATO che la valutazione rientra tra le competenze della stazione appaltante ed è sindacabile
dall’Autorità solo se e nella misura in cui appaia fondata su un iter logico viziato da irragionevolezza o
illogicità, vale a dire se, dalla disamina delle prestazioni oggetto dell’affidamento e dei servizi pregressi
svolti da un operatore, risulti evidente la similitudine tra le prestazioni e la loro afferenza al medesimo
settore imprenditoriale o professionale (vd. Prec. 127/2022);”
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