Page 62 - MediAppalti, Anno XIV - N. 6
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               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 296 del 17 giugno 2024
               UPREC - PRE 0137 -2024-S


               “Nelle procedure per l’affidamento di servizi, il concorrente non può modificare l’elenco dei servizi analoghi
               indicati tramite  la  procedura  del  soccorso  istruttorio  di cui  all’art.  101  co.1  lett.  b)  laddove  emerga  in
               modo inequivocabile, per la stazione appaltante, che l’esperienza maturata dall’impresa afferisce a settore
               diverso da quello oggetto dell’appalto nel periodo preso a riferimento dal bando di gara. La valutazione
               dell’analogia tra i servizi a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e quelli oggetto dell’affidamento
               attiene alla discrezionalità della stazione appaltante ed è censurabile soltanto in caso di manifesta illogicità
               o irrazionalità, incongruenza o palese travisamento dei fatti.”

               “l’istituto del soccorso  istruttorio,  per  come  disciplinato  dal menzionato  art.  101,  non  prevede  alcuno
               sbarramento temporale alla sua attivazione, con la conseguenza che, laddove l’omissione, la carenza o
               l’incompletezza venisse rilevata dalla Stazione appaltante per la prima volta dopo l’aggiudicazione della
               gara, in ogni caso deve essere consentito al concorrente di porre rimedio alla lacune o irregolarità afferenti
               le dichiarazioni o i documenti prodotti in fase di gara, con l’unico limite- si ripete -del necessario possesso
               del requisito in data antecedente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte;

               RILEVATO che nel caso di specie non siano emersi i presupposti per l’attivazione dell’istituto del soccorso
               istruttorio in favore della concorrente [OMISSIS] non riscontrandosi la necessità di integrare o completare
               la documentazione presentata, contenente una chiara elencazione dei servizi analoghi richiesti secondo le
               prescrizioni contenute nel disciplinare di gara;

               RILEVATO  infatti  che  la  [OMISSIS],  stante  anche  l’oggetto  dell’attività  dell’impresa  aggiornato  solo  nel
               2022, ha fornito un copioso elenco di contratti relativi a servizi pregressi da cui emerge tuttavia, anche alla
               luce della visura camerale, che l’esperienza seppur vasta non sia propriamente inerente e di lunga durata
               nello specifico settore oggetto di affidamento;

               CONSIDERATO che la nozione di servizi analoghi deve intendersi come in generale “afferenti il medesimo
               settore imprenditoriale o professionale”; nel caso in esame, dunque, la [ OMISSIS ] ha presentato un
               elenco  di servizi pregressi  tra  cui  la  stazione  appaltante  ha  ritenuto  compatibili per  caratteristiche  e
               importi solo taluni, come  sopra  evidenziato, che  non  hanno  consentito  alla concorrente  di superare  il
               vaglio delle prescrizioni contenute nella legge di gara con riferimento al possesso dei requisiti di capacità
               tecnicaprofessionale nel periodo preso a riferimento dal legge di gara;


               CONSIDERATO  che  la  valutazione  rientra  tra  le  competenze  della  stazione  appaltante  ed  è  sindacabile
               dall’Autorità solo se e nella misura in cui appaia fondata su un iter logico viziato da irragionevolezza o
               illogicità, vale a dire se, dalla disamina delle prestazioni oggetto dell’affidamento e dei servizi pregressi
               svolti da un operatore, risulti evidente la similitudine tra le prestazioni e la loro afferenza al medesimo
               settore imprenditoriale o professionale (vd. Prec. 127/2022);”
















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