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Pareri & Sentenze Mediappalti
Consiglio di Stato, Sez. V, 13/8/2024, n. 7113
Sul principio di tassatività delle cause di esclusione
“Con l’art. 10 del d. lgs. n. 36 del 2023 si dispone che:
– “I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la
sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice” (comma 1);
“Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere
di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte”
(comma 2);
– “Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti
e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-
professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico
al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da
acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica,
l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese” (comma 3).
La disposizione non stabilisce che i partecipanti alla gara possono essere esclusi solo in ragione delle cause
escludenti di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. n. 36 del 2023, riguardanti le cause di esclusione automatica
e non automatica per mancanza dei requisiti generali, nel senso che queste esauriscono il novero delle
possibili cause di esclusione.
Osta a una tale interpretazione lo stesso decreto, laddove stabilisce altre cause di esclusione in articoli
diversi dai richiamati artt. 94 e 95 (ad esempio per mancanza dei requisiti di ordine speciale di cui all’art.
100), che sono richiamati per relationem nel comma 1 (“I contratti pubblici non sono affidati agli operatori
economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente
definite dal codice”).”
Consiglio di Stato, Sez. V, 05/08/2024, n. 6967
La spendita dei pregressi servizi svolti in forma raggruppata può avvenire solo pro-quota
“La questione della spendita dei pregressi servizi svolti in forma raggruppata è stata affrontata e risolta
univocamente dalla giurisprudenza, sin da tempi non recenti, nel senso indicato dall’Azienda appellante. La
giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la spendita dei pregressi servizi svolti in forma raggruppata
possa avvenire solo pro-quota, riferendo cioè la stessa soltanto alla quota dei servizi effettivamente
eseguita da parte di ciascuna delle imprese raggruppate, non potendo ciascuna impresa rivendicare il
servizio eseguito da una delle altre, quindi spendere lo stesso per intero (cfr., tra le altre, già Cons. Stato,
IV, 22 novembre 2016, n. 4889).
Invero, dal momento che l’importo minimo dei servizi analoghi imposto dalla legge di gara è criterio
di quantificazione del requisito d’esperienza richiesto, il concorrente, per raggiungere detto ammontare
– e quindi dare la prova del conseguimento del livello minimo di qualità nell’esecuzione dei servizi da
appaltare – non può utilizzare le prestazioni eseguite da altri (cfr., in tale senso già Cons. Stato, V, 5
dicembre 2012, secondo cui è insostenibile l’assunto “per cui la capacità tecnica espressa sarebbe sempre
invariabilmente commisurata al valore dell’intero appalto pregresso, indipendentemente dalle quote vigenti
tra le componenti dell’A.T.I. appaltatrice. L’interpretazione così proposta consentire inammissibilmente a
ciascun componente di un’A.T.I. di avvalersi di esperienze di cui solo in parte, in realtà, disporrebbe, per
avere concorso nel relativo contratto solo, appunto, in parte”).”
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