Page 59 - MediAppalti, Anno XIV - N. 6
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               Consiglio di Stato, Sez. V, 13/8/2024, n. 7113

               Sul principio di tassatività delle cause di esclusione

               “Con l’art. 10 del d. lgs. n. 36 del 2023 si dispone che:
               – “I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la
               sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice” (comma 1);
               “Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere
               di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte”
               (comma 2);
               – “Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti
               e  gli  enti  concedenti  possono  introdurre  requisiti  speciali,  di  carattere  economico-finanziario  e  tecnico-
               professionale,  attinenti  e  proporzionati  all’oggetto  del  contratto,  tenendo  presente  l’interesse  pubblico
               al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da
               acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica,
               l’accesso  al  mercato  e  la  possibilità  di crescita  delle micro,  piccole e  medie  imprese”  (comma  3).

               La disposizione non stabilisce che i partecipanti alla gara possono essere esclusi solo in ragione delle cause
               escludenti di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. n. 36 del 2023, riguardanti le cause di esclusione automatica
               e non automatica per mancanza dei requisiti generali, nel senso che queste esauriscono il novero delle
               possibili cause di esclusione.


               Osta a una tale interpretazione lo stesso decreto, laddove stabilisce altre cause di esclusione in articoli
               diversi dai richiamati artt. 94 e 95 (ad esempio per mancanza dei requisiti di ordine speciale di cui all’art.
               100), che sono richiamati per relationem nel comma 1 (“I contratti pubblici non sono affidati agli operatori
               economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente
               definite dal codice”).”




               Consiglio di Stato, Sez. V, 05/08/2024, n. 6967


               La spendita dei pregressi servizi svolti in forma raggruppata può avvenire solo pro-quota

               “La questione della spendita dei pregressi servizi svolti in forma raggruppata è stata affrontata e risolta
               univocamente dalla giurisprudenza, sin da tempi non recenti, nel senso indicato dall’Azienda appellante. La
               giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la spendita dei pregressi servizi svolti in forma raggruppata
               possa  avvenire  solo  pro-quota,  riferendo  cioè  la  stessa  soltanto  alla  quota  dei  servizi  effettivamente
               eseguita  da  parte  di ciascuna  delle imprese  raggruppate,  non  potendo  ciascuna  impresa  rivendicare  il
               servizio eseguito da una delle altre, quindi spendere lo stesso per intero (cfr., tra le altre, già Cons. Stato,
               IV, 22 novembre 2016, n. 4889).

               Invero,  dal  momento  che  l’importo  minimo  dei  servizi  analoghi  imposto  dalla  legge  di  gara  è  criterio
               di quantificazione del requisito d’esperienza richiesto, il concorrente, per raggiungere detto ammontare
               –  e  quindi  dare  la  prova  del  conseguimento  del  livello  minimo  di  qualità  nell’esecuzione  dei  servizi  da
               appaltare  –  non  può  utilizzare  le  prestazioni  eseguite  da  altri  (cfr.,  in  tale  senso  già  Cons.  Stato,  V,  5
               dicembre 2012, secondo cui è insostenibile l’assunto “per cui la capacità tecnica espressa sarebbe sempre
               invariabilmente commisurata al valore dell’intero appalto pregresso, indipendentemente dalle quote vigenti
               tra le componenti dell’A.T.I. appaltatrice. L’interpretazione così proposta consentire inammissibilmente a
               ciascun componente di un’A.T.I. di avvalersi di esperienze di cui solo in parte, in realtà, disporrebbe, per
               avere concorso nel relativo contratto solo, appunto, in parte”).”

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