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Mediappalti Pareri & Sentenze
TAR Umbria, Sez. I, 29/7/2024, n. 581
Mancata indicazione del diverso CCNL e soccorso istruttorio
“Risulta condivisibile la lettura di dette disposizioni proposta dalla difesa resistente; in particolare il comma
3 dell’art. 11 citato introduce per l’operatore economico la facoltà di indicare nella propria offerta un CCNL
differente da quello proposto dalla Stazione appaltante, ma a questa facoltà fa da contraltare l’obbligo
di indicazione del CCNL da applicare ai dipendenti occupati nell’appalto, anche laddove si aderisca alla
proposta dell’Amministrazione. Tale adempimento si configura come distinto e logicamente antecedente
rispetto a quello di cui al comma 4, finalizzato all’eventuale verifica dell’equivalenza delle tutele previste
di cui all’ultimo periodo. Nel caso che occupa, come visto, OMISSS non ha né aderito all’indicazione del
contratto collettivo effettuata da VUS né ne ha indicato uno differente.
Va evidenziato che nel caso in esame tale indicazione assume particolare rilievo alla luce dell’incidenza
del costo della manodopera – circa il 33%, per oltre 11 milioni di euro – sull’importo particolarmente
rilevante posto a base d’asta. Dette grandezze comportano che la scelta del CCNL applicato possa incidere
significativamente sui costi della manodopera con riflessi sulla verifica dell’anomalia dell’offerta; nel caso in
esame la Stazione appaltante non avrebbe avuto a disposizione gli elementi per una verifica dell’anomalia,
se non consentendo al concorrente di integrare ex post tale elemento, aprendo all’inammissibile possibilità
di una variazione (o integrazione) sostanziale degli elementi dell’offerta economica.
Non può convenirsi con le argomentazioni di parte ricorrente laddove contesta la lex specialis per aver
previsto la scelta del CCNL come componente dell’offerta economica anziché l’inserimento della stessa
nella documentazione amministrativa, con gli ovvi riflessi in termini di soccorribilità. In primo luogo, è la
stessa lettera dell’art. 11 d.lgs. n. 36 del 2023 a fare riferimento all’“offerta” come sede di tale scelta,
lasciando evidentemente libera lalex specialis di ulteriori specificazioni. Proprio la rilevanza dell’incidenza
del costo della manodopera nell’ambito dell’appalto per cui è causa rende del tutto ragionevole la scelta
operata nel caso in esame di ritenere elemento essenziale dell’offerta economica l’indicazione del CCNL
applicato. Anche il bando tipo ANAC 1/2023, invocato dalla parte ricorrente, inserisce comunque tale
dichiarazione nell’ambito dell’offerta, anche se nella parte tecnica piuttosto che economica (cfr. pag. 35
doc. 17 di parte ricorrente), con analoghe conseguenze in termini di preclusione del soccorso istruttorio ex
art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023.”
TAR Lazio Roma, Sez. I bis, 26/7/2024, n. 15303
Grave illecito professionale e onere motivazionale in capo alla stazione appaltante
“Il riscontro della sussistenza di un illecito professionale grave, ai sensi dell’articolo 98 del Codice dei
contratti pubblici, richiede un apprezzamento, riservato alla Stazione appaltante, in merito a una serie
di elementi indicati dalla predetta disposizione. Tale valutazione, benché riferita agli aspetti tipizzati
dal legislatore, è da ritenere tuttora espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, come
affermato con riguardo alle procedure governate dal decreto legislativo n. 50 del 2016 (cfr., per tutte,
Cons. Stato, Sez. V, 14 marzo 2024, n. 2491) ... la giurisprudenza suole affermare che “(...) la stazione
appaltante, che non ritenga la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente incisiva della sua
moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento,
potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara
dell’impresa, mentre è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di gravità tale da elidere
l’affidabilità del concorrente, che richiede l’assolvimento di un particolare onere motivazionale; in sintesi,
la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse
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