Page 60 - MediAppalti, Anno XIV - N. 6
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               TAR Umbria, Sez. I, 29/7/2024, n. 581

               Mancata indicazione del diverso CCNL e soccorso istruttorio

               “Risulta condivisibile la lettura di dette disposizioni proposta dalla difesa resistente; in particolare il comma
               3 dell’art. 11 citato introduce per l’operatore economico la facoltà di indicare nella propria offerta un CCNL
               differente da quello proposto dalla Stazione appaltante, ma a questa facoltà fa da contraltare l’obbligo
               di indicazione del CCNL da applicare ai dipendenti occupati nell’appalto, anche laddove si aderisca alla
               proposta dell’Amministrazione. Tale adempimento si configura come distinto e logicamente antecedente
               rispetto a quello di cui al comma 4, finalizzato all’eventuale verifica dell’equivalenza delle tutele previste
               di cui all’ultimo periodo. Nel caso che occupa, come visto, OMISSS non ha né aderito all’indicazione del
               contratto collettivo effettuata da VUS né ne ha indicato uno differente.

               Va evidenziato che nel caso in esame tale indicazione assume particolare rilievo alla luce dell’incidenza
               del costo  della  manodopera  –  circa  il 33%,  per  oltre  11  milioni  di euro  –  sull’importo  particolarmente
               rilevante posto a base d’asta. Dette grandezze comportano che la scelta del CCNL applicato possa incidere
               significativamente sui costi della manodopera con riflessi sulla verifica dell’anomalia dell’offerta; nel caso in
               esame la Stazione appaltante non avrebbe avuto a disposizione gli elementi per una verifica dell’anomalia,
               se non consentendo al concorrente di integrare ex post tale elemento, aprendo all’inammissibile possibilità
               di una variazione (o integrazione) sostanziale degli elementi dell’offerta economica.

               Non può convenirsi con le argomentazioni di parte ricorrente laddove contesta la lex specialis per aver
               previsto la scelta del CCNL come componente dell’offerta economica anziché l’inserimento della stessa
               nella documentazione amministrativa, con gli ovvi riflessi in termini di soccorribilità. In primo luogo, è la
               stessa lettera dell’art. 11 d.lgs. n. 36 del 2023 a fare riferimento all’“offerta” come sede di tale scelta,
               lasciando evidentemente libera lalex specialis di ulteriori specificazioni. Proprio la rilevanza dell’incidenza
               del costo della manodopera nell’ambito dell’appalto per cui è causa rende del tutto ragionevole la scelta
               operata nel caso in esame di ritenere elemento essenziale dell’offerta economica l’indicazione del CCNL
               applicato.  Anche  il  bando  tipo  ANAC  1/2023,  invocato  dalla  parte  ricorrente,  inserisce  comunque  tale
               dichiarazione nell’ambito dell’offerta, anche se nella parte tecnica piuttosto che economica (cfr. pag. 35
               doc. 17 di parte ricorrente), con analoghe conseguenze in termini di preclusione del soccorso istruttorio ex
               art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023.”




               TAR Lazio Roma, Sez. I bis, 26/7/2024, n. 15303


               Grave illecito professionale e onere motivazionale in capo alla stazione appaltante

               “Il  riscontro  della  sussistenza  di  un  illecito  professionale  grave,  ai  sensi  dell’articolo  98  del  Codice  dei
               contratti pubblici, richiede un apprezzamento, riservato alla Stazione appaltante, in merito a una serie
               di  elementi  indicati  dalla  predetta  disposizione.  Tale  valutazione,  benché  riferita  agli  aspetti  tipizzati
               dal  legislatore,  è  da  ritenere  tuttora  espressione  di  discrezionalità  tecnica  dell’Amministrazione,  come
               affermato con riguardo alle procedure governate dal decreto legislativo n. 50 del 2016 (cfr., per tutte,
               Cons. Stato, Sez. V, 14 marzo 2024, n. 2491) ... la giurisprudenza suole affermare che “(...) la stazione
               appaltante, che non ritenga la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente incisiva della sua
               moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento,
               potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara
               dell’impresa, mentre è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di gravità tale da elidere
               l’affidabilità del concorrente, che richiede l’assolvimento di un particolare onere motivazionale; in sintesi,
               la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse

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