Page 63 - MediAppalti, Anno XIV - N. 6
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 303 del 24 giugno 2024
UPREC-PRE-0158-2024-M-PREC
“Appalto pubblico – Contratto misto – Scelta del contraente – Offerta tecnica – Errore materiale – Richiesta
di rettifica del concorrente – Correzione da parte della Stazione appaltante – Ammissibilità e limiti –
Soccorso istruttorio e soccorso procedimentale.”
“La disposizione di cui all’art. 101, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, nel consentire al concorrente la possibilità
di richiedere direttamente la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o economica di
cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, non esclude la possibilità
che la stazione appaltante, di propria iniziativa, intervenga per correggere gli errori materiali inficianti
l’offerta, a condizione che l’effettiva volontà negoziale dell’operatore economico partecipante alla gara sia
individuabile in modo certo nell’offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa
giungere a esiti univoci circa la portata dell’impegno ivi assunto.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 341 del 10 luglio 2024
UPREC-PRE 0120-2024-S
“Il fatto che i chiarimenti attinenti al calcolo del corrispettivo, e quindi alla formulazione dell’offerta
economica, siano stati resi solamente al concorrente richiedente produce l’effetto di una distorsione della
concorrenza”
“VISTO l’art. 88, co. 3 del d.lgs. 36/2023, a tenore del quale «Le ulteriori informazioni richieste sui documenti
di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento
digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione
delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto»; …
a seguito di un apposito supplemento di istruttoria effettuato nel procedimento di precontenzioso, la S.A.
ammetteva che i chiarimenti erano visibili solo al richiedente.
Occorre considerare che il chiarimento riguardante la possibilità di cumulo degli aggi atteneva alle modalità
di calcolo del corrispettivo e riguardava quindi direttamente la formulazione dell’offerta economica, tant’è
che dai giustificativi presentati dall’aggiudicatario emerge che il corrispettivo offerto era dipeso dalla
risposta dell’Amministrazione al chiarimento n. 1, non pubblicato e quindi noto solamente al richiedente.
Tale situazione ha di fatto causato una distorsione della concorrenza in quanto un elemento rilevante ai
fini della formulazione dell’offerta economica era noto solo ad un concorrente. Non risulta dirimente, in
proposito, il fatto che all’istante fosse stata fornita copia della richiesta di chiarimenti, in quanto egli era
stato interpellato dalla S.A. in quanto gestore uscente solo “al fine di fornire i dati richiesti relativi al gettito
e agli accertamenti effettuati”; … l’orientamento consolidato della giurisprudenza (C.G.A., 8 aprile 2024,
n. 28; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2024, n. 50; 7 settembre 2022, n. 7793; Sez. III, 23 novembre
2022, n. 10301), secondo cui i chiarimenti della stazione appaltante sono ammissibili nei limiti in cui
non comportino una modifica o integrazione della disposizione della lex specialis, ma rendano solo più
trasparenti le previsioni di gara.
La trasparenza delle regole di gara è strumentale a tutelare l’interesse alla partecipazione dei singoli
operatori economici, in modo da consentire agli stessi di presentare un’offerta ammissibile e competitiva
(CGUE, sez. IX, 2 giugno 2016, C- 27/15);”
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