Page 63 - MediAppalti, Anno XIV - N. 6
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 303 del 24 giugno 2024
               UPREC-PRE-0158-2024-M-PREC


               “Appalto pubblico – Contratto misto – Scelta del contraente – Offerta tecnica – Errore materiale – Richiesta
               di  rettifica  del  concorrente  –  Correzione  da  parte  della  Stazione  appaltante  –  Ammissibilità  e  limiti  –
               Soccorso istruttorio e soccorso procedimentale.”

               “La disposizione di cui all’art. 101, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, nel consentire al concorrente la possibilità
               di richiedere direttamente la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o economica di
               cui si sia  avveduto  dopo  la  scadenza  del termine  per  la  loro  presentazione,  non  esclude  la  possibilità
               che  la  stazione  appaltante,  di  propria  iniziativa,  intervenga  per  correggere  gli  errori  materiali  inficianti
               l’offerta, a condizione che l’effettiva volontà negoziale dell’operatore economico partecipante alla gara sia
               individuabile in modo certo nell’offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa
               giungere a esiti univoci circa la portata dell’impegno ivi assunto.”




               Autorità Nazionale Anticorruzione


               DELIBERA N. 341 del 10 luglio 2024
               UPREC-PRE 0120-2024-S


               “Il  fatto  che  i  chiarimenti  attinenti  al  calcolo  del  corrispettivo,  e  quindi  alla  formulazione  dell’offerta
               economica, siano stati resi solamente al concorrente richiedente produce l’effetto di una distorsione della
               concorrenza”

               “VISTO l’art. 88, co. 3 del d.lgs. 36/2023, a tenore del quale «Le ulteriori informazioni richieste sui documenti
               di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento
               digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione
               delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto»; …
               a seguito di un apposito supplemento di istruttoria effettuato nel procedimento di precontenzioso, la S.A.
               ammetteva che i chiarimenti erano visibili solo al richiedente.
               Occorre considerare che il chiarimento riguardante la possibilità di cumulo degli aggi atteneva alle modalità
               di calcolo del corrispettivo e riguardava quindi direttamente la formulazione dell’offerta economica, tant’è
               che  dai  giustificativi  presentati  dall’aggiudicatario  emerge  che  il  corrispettivo  offerto  era  dipeso  dalla
               risposta dell’Amministrazione al chiarimento n. 1, non pubblicato e quindi noto solamente al richiedente.
               Tale situazione ha di fatto causato una distorsione della concorrenza in quanto un elemento rilevante ai
               fini della formulazione dell’offerta economica era noto solo ad un concorrente. Non risulta dirimente, in
               proposito, il fatto che all’istante fosse stata fornita copia della richiesta di chiarimenti, in quanto egli era
               stato interpellato dalla S.A. in quanto gestore uscente solo “al fine di fornire i dati richiesti relativi al gettito
               e agli accertamenti effettuati”;  … l’orientamento consolidato della giurisprudenza (C.G.A., 8 aprile 2024,
               n. 28; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2024, n. 50; 7 settembre 2022, n. 7793; Sez. III, 23 novembre
               2022,  n.  10301),  secondo  cui  i chiarimenti  della  stazione  appaltante  sono  ammissibili nei  limiti in  cui
               non comportino una modifica o integrazione della disposizione della lex specialis, ma rendano solo più
               trasparenti le previsioni di gara.


               La  trasparenza  delle  regole  di  gara  è  strumentale  a  tutelare  l’interesse  alla  partecipazione  dei  singoli
               operatori economici, in modo da consentire agli stessi di presentare un’offerta ammissibile e competitiva
               (CGUE, sez. IX, 2 giugno 2016, C- 27/15);”

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