Page 58 - MediAppalti, Anno XIV - N. 6
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Mediappalti Pareri & Sentenze
Pareri & PARERI
Sentenze E SEN
TENZE
Consiglio di Stato, Sez. V, 13/08/2024, n. 7114
L’impostazione accelerata della sequenza procedimentale della verifica di anomalia dell’offerta si inscrive
in un contesto di rispetto del principio del risultato
“L’art. 110 del d. lgs. n. 36 del 2023 disciplina la sequenza del subprocedimento di verifica dell’anomalia
prevedendo che, in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa, le stazioni appaltanti richiedono
per iscritto all’operatore economico le spiegazioni che ritiene necessarie, assegnando a tal fine un termine
non superiore a quindici giorni (comma 3). Ricevute le spiegazioni “la stazione appaltante esclude l’offerta
se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti” (comma 5).
La tempistica procedimentale stabilita dal legislatore prevede che il contraddittorio sia articolato in una
sola richiesta istruttoria, con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per l’inoltro delle
giustificazioni. La procedura è così delineata dallo stesso legislatore e si basa su un termine acceleratorio,
“non superiore” a quindici giorni, che evidenzia la necessità del superamento della prima parvenza di
anomalia nel minor tempo possibile.
Detto termine, infatti, “deve comunque essere congruo e ragionevole in relazione alla complessità delle
spiegazioni richieste e delle altre esigenze che potranno venire in rilievo nel caso specifico” ma “fermo il
rispetto del termine massimo previsto dalla legge” (così la relazione al codice approvato con d. lgs. n. 36
del 2023).
E’ quindi “necessario seguire il procedimento descritto all’art. 110 e, in particolare, la regola in base
alla quale l’esclusione dell’operatore economico potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto del
contraddittorio procedimentale ivi previsto, in conformità con le previsioni di diritto europeo” (così la
relazione al codice approvato con d. lgs. n. 36 del 2023), senza poter procedere ad alcuna esclusione
automatica degli operatori economici (Cgue, sez. IV, 15 maggio 2008, C-147/06).”
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