Page 58 - MediAppalti, Anno XIV - N. 6
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               Pareri &                     PARERI

               Sentenze                       E SEN
                                                TENZE


































               Consiglio di Stato, Sez. V, 13/08/2024, n. 7114

               L’impostazione accelerata della sequenza procedimentale della verifica di anomalia dell’offerta si inscrive
               in un contesto di rispetto del principio del risultato

               “L’art. 110 del d. lgs. n. 36 del 2023 disciplina la sequenza del subprocedimento di verifica dell’anomalia
               prevedendo che, in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa, le stazioni appaltanti richiedono
               per iscritto all’operatore economico le spiegazioni che ritiene necessarie, assegnando a tal fine un termine
               non superiore a quindici giorni (comma 3). Ricevute le spiegazioni “la stazione appaltante esclude l’offerta
               se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti” (comma 5).

               La tempistica procedimentale stabilita dal legislatore prevede che il contraddittorio sia articolato in una
               sola richiesta istruttoria, con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per l’inoltro delle
               giustificazioni. La procedura è così delineata dallo stesso legislatore e si basa su un termine acceleratorio,
               “non  superiore”  a  quindici  giorni,  che  evidenzia  la  necessità  del  superamento  della  prima  parvenza  di
               anomalia nel minor tempo possibile.

               Detto termine, infatti, “deve comunque essere congruo e ragionevole in relazione alla complessità delle
               spiegazioni richieste e delle altre esigenze che potranno venire in rilievo nel caso specifico” ma “fermo il
               rispetto del termine massimo previsto dalla legge” (così la relazione al codice approvato con d. lgs. n. 36
               del 2023).

               E’  quindi  “necessario  seguire  il  procedimento  descritto  all’art.  110  e,  in  particolare,  la  regola  in  base
               alla  quale  l’esclusione  dell’operatore  economico  potrà  avvenire  solo  ed  esclusivamente  nel  rispetto  del
               contraddittorio  procedimentale  ivi  previsto,  in  conformità  con  le  previsioni  di  diritto  europeo”  (così  la
               relazione al codice approvato con d. lgs. n. 36 del 2023), senza poter procedere ad alcuna esclusione
               automatica degli operatori economici (Cgue, sez. IV, 15 maggio 2008, C-147/06).”

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