Page 57 - MediAppalti, Anno XIV - N. 6
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Il Punto Mediappalti
fattispecie come ipotesi di modifica. Sulla base di
tale indicazione, la fattispecie è stata considerata
come esemplificazione delle ipotesi di cui al comma
1, lettera a) dell’articolo 120 ed inserita nel calcolo
del valore complessivo dell’appalto”.
Di conseguenza, il quinto d’obbligo deve essere
necessariamente ricompreso nel valore stimato
dell’appalto ex art. 14, co. 4, d.lgs. 36/2023 a
pena di impossibilità di utilizzo dell’opzione.
Nel parere successivo (n. 2455/2024) il MIT
chiarisce che le espressioni utilizzate nel codice
– del comma 9 dell’articolo 120 in cui si parla di
modifica entro il valore del quinto - abilitano il
RUP a muoversi nell’ambito di questo valore con la
conseguenza che la modifica potrebbe essere anche
di valore inferiore rispetto al quinto (ovviamente
determinata dalle esigenze specifiche).
In conclusione, del parere l’ufficio di supporto
segnala che “la questione del sesto quinto che nel
nuovo codice rappresenta una autonoma fattispecie
di modifica contrattuale” che non ha una specifica
disciplina. In ogni caso, sottolinea in conclusione
il parere “la facoltà di indicare valori inferiori (nda
rispetto al quinto d’obbligo) sembra coerente con
la previsione di cui all’art. 120 comma 9 del d. lgs.
36/2023” pertanto (circa l’utilizzabilità) “la risposta
è affermativa. Occorre comunque considerare che
la stazione appaltante si vincola ad un utilizzo per
un importo minore di quello previsto”.
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