Page 54 - MediAppalti, Anno XIV - N. 6
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               L’esistenza dell’interesse transfrontaliero impedisce   Il secondo periodo del comma, in realtà,
               al  RUP  di  utilizzare  le  procedure  semplificate   consente alle “amministrazioni pubbliche
               (disciplinate  nell’ art.  50  per  il sottosoglia   di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
               comunitario).                                   30 marzo 2001, n. 165”  (e  quindi,  ad
               Il  responsabile  unico  del  progetto,  pertanto,   esempio, agli enti locali) “nonché le autorità
               anche  nel  sottosoglia  è  costretto  ad  utilizzare  le   indipendenti” di utilizzare  anche  i  mercati
               procedure  ordinarie,  qualora  certifichi  –  nella   elettronici propri (e quindi non solo il MEPA
               decisione a contrarre - l’esistenza di un interesse   o il mercato del soggetto aggregatore).
               transfrontaliero.
                                                               Questo  emerge  chiaramente  dal  periodo
               Il problema pratico, che l’ANAC affronta, è quello   della  legge  finanziaria  citata  in  cui  si  legge
               di  spiegare  in  che  modo  e/o  con  quali  modalità   che  le  amministrazioni  ivi  richiamata,  per
               si rende conoscibile, ad esempio, l’inesistenza (o   importi  pari  o  superiori  ai  5mila  euro  “sono
               l’esistenza) dell’interesse transfrontaliero.   tenute a fare ricorso al mercato elettronico
                                                               della  pubblica  amministrazione  ovvero  ad
               L’ANAC ricorda che si può accertare l’esistenza o   altri mercati elettronici (…) ovvero al sistema
               meno di un interesse transfrontaliero in relazione   telematico messo a disposizione dalla centrale
               ad alcuni specifici aspetti:                    regionale di  riferimento  per  lo  svolgimento
                  •  in ragione al valore stimato del contratto da   delle relative procedure”.
                     affidare;
                  •  in  relazione  alla  tecnicità  o  all’ubicazione   Pertanto, la pregressa disposizione consentiva
                     dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre   di non utilizzare il mercato elettronico in caso
                     l’interesse di operatori esteri;          di  importi  inferiori  ai  5  mila  euro  ma  oggi
                  •  in relazione  alle caratteristiche  tecniche   la  questione  è  diversa  visto  che  attraverso
                     dell’appalto  e  del  settore  di  riferimento   propri mercati elettronici l’ente potrebbe non
                     (quindi,  ad  esempio,  la  struttura  del   utilizzare il MEPA (né il soggetto aggregatore)
                     mercato,  le  sue  dimensioni  e  la  prassi   a condizione che utilizzi piattaforme.
                     commerciali in esso praticate). Il RUP dovrà
                     anche verificare dell’esistenza (o meno) di   La  previsione  della  legge  finanziaria,  quindi,
                     denunce  presentate  da  operatori ubicati   non può che ritenersi superata per effetto della
                     in altri Stati  membri,  purché  sia  accertato   digitalizzazione  del  ciclo  di  vita  dell’appalto
                     che queste ultime sono reali e non fittizie”   che  impone  l’obbligo  di  formalizzare  gli
                     (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318).   acquisti,  a  prescindere  dall’importo  (FAQ
                     Soprattutto se la stazione appaltante sia già   ANAC  A7  e  D4),  attraverso  le  piattaforme
                     stata interessata sulla questione in relazione   di  approvvigionamento  (che  per  gli  acquisti
                     ad altri appalti.                         di  importo  inferiore  ai  5  mila  euro  possono
                                                               essere anche non certificate almeno fino al 31
               Altra questione di rilievo è l’analisi della casistica   dicembre 2024).
               dei  c.d.  micro  affidamenti  (appalti  di  importo
               inferiore ai 5 mila euro).                      Ed   in   questo   senso,   l’altro   ulteriore
                                                               intervento  dell’ANAC ed in particolare, come
               Nel documento  si elencano  una  serie  di      appena  evidenziato, la  ribadita  possibilità
               semplificazioni.  La  prima  di  queste  sarebbe   di  utilizzare  la  piattaforma  PCP  dell’autorità
               relativa alla possibilità del RUP di non utilizzare il   anticorruzione per acquisire il CIG per i micro
               MEPA ed i sistemi telematici regionali per importi   appalti di importo inferiore ai 5 mila euro.
               inferiori ai 5 mila euro. Nel documento si richiama
               il disposto contenuto nel comma 450, art. 1, della   È  bene  rammentare  che  l’applicativo  è  stato
               legge 296/2006.                                 introdotto (e si rinvia al comunicato dello
                                                               stesso Presidente ANAC del 10 gennaio 2024)
               L’affermazione,  in  realtà,  sembra  parzialmente   per consentire ai RUP l’acquisizione del CIG,
               corretta solo se riferita alle “amministrazioni statali   nel  caso  di  acquisti  infra  5mila  euro  in  caso
               centrali  e  periferiche”  come  si  legge  nel  primo   di  difficoltà  di  acquisizione  direttamente  con
               periodo del comma in argomento.                 le  piattaforme  di  approvvigionamento  (per  il

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