Page 57 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               TAR Liguria, Sez. I, 25/06/2024, n. 462

               “l’art. 104 del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 contempla una definizione più
               ristretta dell’avvalimento che non comprende più la tipologia “di garanzia”… la possibilità di porre in essere
               un avvalimento di garanzia o, più precisamente, un affidamento sulle capacità di altri soggetti per acquisire
               alcuni requisiti economico-finanziari non posseduti dall’operatore economico, è tuttora ammessa in forza
               dell’applicazione diretta delle suddette disposizioni autoesecutive, quantomeno negli appalti sopra-soglia
               come quello oggetto del presente giudizio”

               “La giurisprudenza elaborata sotto la vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici D.lgs n. 50/2016
               ha distinto due tipologie di avvalimento riconducibili all’art. 89 del citato Codice:
               - quello “tecnico-operativo” finalizzato a mettere a disposizione i requisiti tecnico-organizzativi, per il quale
               è necessaria l’indicazione specifica delle dotazioni tecniche, strumentali e delle risorse umane prestate;
               - quello “di garanzia” finalizzato a mettere a disposizione la capacità economico-finanziaria dell’impresa
               ausiliaria, senza necessità di messa a disposizione (e, quindi, di specifica indicazione) delle risorse tecniche,
               strumentali ed umane, in quanto logicamente configurabili solo per l’avvalimento operativo.
               Invero l’art. 104 del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 contempla una definizione
               più ristretta dell’avvalimento che non comprende più la tipologia “di garanzia”.
               Il primo comma, infatti, configura l’operazione negoziale dell’avvalimento come obbligo da parte dell’impresa
               ausiliaria di mettere a disposizione del concorrente le “dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali”
               precisando poi che deve essere prevista “l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione”.
               Tale formulazione è chiaramente riferita al solo avvalimento tecnico-operativo, non consentendo più di
               ricondurvi  (come  avvenuto  per  l’art.  89  del  precedente  Codice)  quello  di  garanzia  nel  quale  l’impresa
               ausiliaria non  presta  dotazioni o risorse  ma,  al pari di un garante,  si obbliga a  rendere  disponibile  la
               propria capacità economico-finanziaria al fine di integrare quella dell’ausiliata per far fonte alle obbligazioni
               assunte, oltre a rispondere in solido in caso di inadempimento.
               Nel senso che l’art. 104 del nuovo Codice non sia applicabile all’avvalimento di garanzia è stato rilevato
               anche dalla recente giurisprudenza secondo cui “3.5. … l’art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023, che definisce
               l’avvalimento come “il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione
               di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e
               strumentali per tutta la durata dell’appalto”, risulta tagliato in relazione al cd. “avvalimento operativo”, non
               in relazione all’avvalimento di garanzia, ove per consolidata giurisprudenza non è necessaria la concreta
               messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche” (T.A.R. Veneto, sez. I, 10.6.2024, n. 1389; cfr. anche
               T.A.R. Lombardia-Brescia, sez. I, Ord. 23.5.2024, n. 166).
               L’espunzione  dell’avvalimento  di  garanzia  dall’art.  104  del  nuovo  Codice  non  ne  comporta,  tuttavia,
               l’inapplicabilità, atteso che la Direttiva appalti n. 2014/24/UE (di cui anche il D.lgs. n. 36/2023 è attuativo)
               prevede lo strumento equipollente del contratto di “affidamento”.
               Tale Direttiva, infatti, ha stabilito:
               - all’art. 58, comma 3, che “Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, le amministrazioni
               aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità
               economica  e  finanziaria  necessaria  per  eseguire  l’appalto.  A  tal  fine,  le  amministrazioni  aggiudicatrici
               possono esigere in particolare che gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo
               [cd. fatturato GENERICO, n.d.e.], compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto
               dell’appalto” [cd. fatturato SPECIFICO, n.d.e.];
               - all’art. 63 (“Affidamento sulle capacità di altri soggetti”) che: “Per quanto riguarda i criteri relativi alla
               capacità economica e finanziaria stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacità
               tecniche e professionali stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 4, un operatore economico può, se del
               caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla
               natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. […] Se un operatore economico vuole fare affidamento
               sulle capacità di altri soggetti, dimostra all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari,
               ad esempio mediante presentazione dell’impegno assunto da detti soggetti a tal fine. […] Se un operatore

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