Page 56 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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               Pareri &                     PARERI

               Sentenze                       E SEN
                                                TENZE







































               TAR Umbria, Sez. I, 26/6/2024, n. 486

               “l’anticipazione dell’allegazione dei curricula all’interno della “busta virtuale” contenente la documentazione
               amministrativa non comporta alcuna violazione del principio di segretezza delle offerte o del divieto di
               commistione tra le diverse componenti dell’offerta”

               “... l’anticipazione dell’allegazione dei curricula all’interno della “busta virtuale” contenente la documentazione
               amministrativa  non  comporta  alcuna  violazione  del  principio  di  segretezza  delle  offerte  o  del  divieto
               di  commistione  tra  le  diverse  componenti  dell’offerta  (e  quindi  ancora  una  volta  alcun  vulnus  alla  par
               condicio tra i partecipanti), dovendo quest’ultimo essere correttamente riferito ad ipotesi di commistione
               tra elementi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica (che non ricorre nel caso in esame). Al riguardo,
               il Collegio ritiene di condividere la recente giurisprudenza che, con riferimento ad una fattispecie per molti
               versi analoga, ha affermato che «l’anticipazione del contenuto dell’offerta tecnica nella busta “virtuale”
               contenente la documentazione amministrativa non comporti la violazione del divieto di commistione tra le
               diverse componenti dell’offerta. Tale divieto, invero, costituisce applicazione del principio di separazione
               tra  offerta  tecnica  ed  offerta  economica  che  trae  fondamento  dall’obiettivo  di  evitare  che  elementi  di
               valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali, sicché
               trova applicazione nei soli casi in cui sussista effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia
               di imparzialità della valutazione. … Nessun vulnus può derivare, pertanto, al corretto svolgimento delle
               fasi della procedura di gara, dall’erronea anticipazione della sola proposta tecnica nella busta contenente
               la documentazione ammnistrativa il cui esame non è caratterizzato, come è noto, da alcuna valutazione di
               tipo discrezionale richiedendosi alla stazione appaltante solo di verificare il possesso di tutti i requisiti di
               partecipazione in capo alle imprese concorrenti previa attivazione, ove necessario, del soccorso istruttorio»
               (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 2 febbraio 2024, n. 87).”

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