Page 55 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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Il Punto Mediappalti
nonché́ la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e dei criteri di selezione e di
aggiudicazione.
Dei 3 componenti, 2 sono nominati dalla SA ed il
terzo, per le opere di interesse nazionale dal MIT;
per quelle d’interesse locale, dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e Bolzano o dalle
città metropolitane con sostituzione di uno dei
componenti designati dalla SA con uno di nomina
privata. In tal caso, le funzioni di componente del
Collegio Consultivo Tecnico non sono incompatibili
con quelle di componente del Collegio ordinario
nominato ai sensi delle regole vigenti.
Il fatto che l’articolo 218 classifichi tali Collegi
come facoltativi pone l’interrogativo se siano, a
questo punto solo questi a poter essere definiti
tali, in tal modo azzerandosi l’ulteriore casistica di
quelli da costituire per scelta concorde delle parti a
margine di contratti di importo inferiore alle soglie
obbligatorie fissate dalla legge.
8. CCT facoltativi: due casi
Soccorre a chiarire il punto, non fosse altro che
sul piano della terminologia, l’articolo 219 comma
1, del nuovo codice che ripropone la previsione,
anch’essa già contenuta nel decreto legge 76, a
tenore della quale il Collegio Consultivo è sciolto
al termine dell’esecuzione del contratto o anche
in un momento anteriore su accordo delle parti
laddove non ne è obbligatoria la costituzione, ciò
che dimostra l’esistenza di due distinte ipotesi di
Collegi facoltativi: quelli ante contratto e quelli
sotto le soglie d’obbligo.
In entrambi i casi, ma soprattutto vale
conclusivamente sottolinearlo per i secondi,
operano le previsioni di tutela e salvaguardia
per i dipendenti pubblici fissate per le ipotesi di
costituzione obbligatoria.
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