Page 54 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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                   6. Le conferme della previgente disciplina  ad  iniziativa  della committenza,  prima  dell’avvio
                                                               dell’esecuzione o comunque non oltre 10 giorni da
               Venendo  ad  alcune  conferme  rispetto  alla   tale data, così come il fatto che l’inottemperanza o il
               previgente disciplina ed al di là della già evocata   ritardo, nel caso di affidamenti superiori alle soglie
               parziale  sopravvivenza  delle  Linee  Guida    d’obbligo, è valutabile sia ai fini della responsabilità̀
               ministeriali del 2022, in merito alla composizione   dirigenziale  ed erariale,  sia, nei rapporti tra
               dei Collegi, l’articolo 1, comma 1, dell’allegato V.2,   stazione appaltante ed operatore economico, sotto
               ribadisce la sua formazione, a scelta delle Stazioni   il profilo della buona fede contrattuale. Scompare,
               Appaltanti,  con 3 componenti,  o 5 se trattasi di   ovviamente la previsione che in origine ne imponeva
               opera complessa o siano richieste professionalità̀   l’immediata attivazione per i contratti in corso di
               eterogenee,  con  esperienza  e  qualificazione   esecuzione avviati in assenza dell’obbligo di legge;
               professionale adeguate alla tipologia dell’opera.   ciò in quanto si ritiene che da giugno 2020 ad oggi
                                                               i contratti nati in precedenza siano esauriti ciò che
               L’individuazione  dei  membri  va  effettuata  tra   peraltro potrebbe  non  esser  sempre  vero;  in tali
               ingegneri,  architetti,  giuristi ed  economisti  con   circostanze v’è da chiedersi se sussista tuttora un
               comprovata  esperienza  nel settore  degli  appalti,   obbligo o questo sia venuto meno in ragione del
               delle concessioni e  degli investimenti  pubblici,   superamento  della  norma  transitoria  del  decreto
               anche  in  relazione  all’oggetto  specifico  del   legge 76.
               contratto.
                                                               Ribadito dall’articolo 4 dell’allegato V.2 è che ogni
               Ai  sensi  del  successivo  comma  2,  i componenti   componente  non  può̀  ricoprire  più̀  di  5  incarichi
               possono essere scelti dalle parti di comune accordo,   contemporaneamente  e  comunque  non  può̀
               oppure queste possono concordare che ciascuna di   svolgerne più̀ di dieci ogni due anni e dall’articolo
               esse nomini 1 o 2 componenti, individuati anche   5 che, a tali fini, i Presidenti dei CCT trasmettono
               tra il proprio personale dipendente o tra persone   all’Osservatorio  permanente  per  il monitoraggio
               a  esse  legate  da  rapporti  di lavoro  autonomo  o   delle relative attività̀ costituito presso il Consiglio
               di collaborazione  anche  continuativa  in  possesso   Superiore dei Lavori Pubblici gli atti di costituzione
               dei prescritti requisiti e che il presidente sia scelto   e  di scioglimento del Collegio e  le principali
               dai componenti di nomina di parte; per l’ipotesi di   pronunce assunte.
               conflitto d’interessi si rinvia al recente parere MIT
               n. 2514, del 17 aprile 2024. In base al comma 4, i
               componenti non assumono la qualifica di pubblico    7. Conferma anche per i Collegi consultivi
               ufficiale o incaricato di pubblico servizio.           “ante contratto”

               Resta  altresì  confermato  dall’articolo  2,  comma   Confermata è altresì la facoltà di costituire Collegi
               5,  dell’allegato  V.2  che  in mancanza  di accordo   Consultivi  Tecnici prima  dell’individuazione del
               sulla designazione del presidente entro 10 giorni   contraente  privato,  ciò  che  il  codice  definisce
               dall’avvio dell’esecuzione del contratto, nei   all’articolo 218 come Collegi facoltativi.
               successivi 5  provvedono  il MIT  per  le opere  di
               interesse nazionale, le regioni, le province autonome   Trattasi  di  ciò  che  in  passato  veniva  definito
               di Trento e di Bolzano o le Città metropolitane per   come  Collegio “ante  operam”  e  che  oggi,  data
               le opere  di rispettivo  interesse;  resta  in parte   l’estensione dell’istituto alle forniture ed ai servizi
               scoperta la disciplina del caso di chi sia titolato a   possiamo definire “ante contratto”.
               decidere  in sostituzione laddove del contratto  di
               rilevanza locale risulti essere direttamente titolare   Dispone  la richiamata  norma  che  le stazioni
               una regione o una Città metropolitana.          appaltanti SA e gli enti concedenti, tramite il RUP,
                                                               possono  attivare  un  Collegio  Consultivo  Tecnico
               Nel caso in cui sia la designazione dei membri a   formato  da  3  componenti  per  risolvere  problemi
               mancare, la parte non inadempiente può̀ rivolgersi   tecnici o  giuridici  di ogni  natura  suscettibili
               al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la   di  insorgere  anche  nella  fase  antecedente
               SA, individuata quale sede del CCT.             alla  esecuzione  del  contratto,  ivi comprese  le
                                                               determinazioni delle caratteristiche delle opere  e
               Altresì confermato è che il Collegio va costituito,   le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito,

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