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Pareri & Sentenze Mediappalti
normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare”.
... in attuazione di tali disposizioni il Nuovo Codice dei contratti, oltre a prevedere all’art. 108, comma 9,
che nelle offerte economiche presentate per l’aggiudicazione di pubblici appalti, l’operatore economico
concorrente è tenuto ad indicare - sotto espressa comminatoria di esclusione dal procedimento selettivo - i
costi della manodopera, ha altresì stabilito:
- all’art. 11, commi 4 e 5, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti “acquisiscono la dichiarazione
con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e
territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero
la dichiarazione di equivalenza delle tutele…”;
- al comma 5, del medesimo art. 11, che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i
casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto”;
- all’art. 102, comma 1, lett. b), che nella legge di gara le stazioni appaltanti devono richiedere agli operatori
economici di assumere l’impegno di “garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di
settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera
prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con
l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché
garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti
dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare”;
- all’art. 119, comma 12, che “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire
gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.
Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente
principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto
dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto
sociale del contraente principale. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso”.
Con tale complessivo assetto normativo, il Codice ha introdotto norme maggiormente pregnanti e vincolanti,
garantendo maggiore certezza nell’individuazione del contratto collettivo applicabile e assicurando un
più elevato livello di effettività alla tutela dei lavoratori, in una logica di equiparazione tra lavoratori del
concorrente e lavoratori dell’impresa subappaltatrice.”
TAR Campania, Sez. II, 13/06/2024, n. 3732
Ribassabilità dei costi della manodopera
“Come condivisibilmente affermato dal TAR Toscana (sent. 120/2024), “Se ne deduce che i costi della
manodopera sono assoggettabili a ribasso, come è del resto precisato dall’ultimo periodo del comma 14,
dell’art. 41 citato, secondo cui: “Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il
ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
Se, infatti, il legislatore avesse voluto considerare tali costi fissi e invariabili, non avrebbe avuto senso
richiedere ai concorrenti di indicarne la misura nell’offerta economica, né avrebbe avuto senso includere
anche i costi della manodopera tra gli elementi che possono concorrere a determinare l’anomalia dell’offerta.
Inoltre, la tesi sostenuta dal ricorrente, dell’inderogabilità assoluta dei costi della manodopera individuati
dalla stazione appaltante, determinerebbe un’eccessiva compressione della libertà d’impresa, in quanto
l’operatore economico potrebbe dimostrare ad esempio che il ribasso è correlato a soluzioni innovative
e più efficienti, oppure, soprattutto in ipotesi di appalto di servizi, come quello di cui si discute, alla sua
appartenenza ad un comparto, per il quale viene applicato un CCNL diverso da quello assunto come
riferimento dalla stazione appaltante.”
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