Page 59 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare”.
               ... in attuazione di tali disposizioni il Nuovo Codice dei contratti, oltre a prevedere all’art. 108, comma 9,
               che  nelle  offerte  economiche  presentate  per  l’aggiudicazione  di  pubblici  appalti,  l’operatore  economico
               concorrente è tenuto ad indicare - sotto espressa comminatoria di esclusione dal procedimento selettivo - i
               costi della manodopera, ha altresì stabilito:
               - all’art. 11, commi 4 e 5, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti “acquisiscono la dichiarazione
               con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e
               territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero
               la dichiarazione di equivalenza delle tutele…”;
               - al comma 5, del medesimo art. 11, che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i
               casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto”;
               - all’art. 102, comma 1, lett. b), che nella legge di gara le stazioni appaltanti devono richiedere agli operatori
               economici di assumere l’impegno di “garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di
               settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera
               prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
               rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con
               l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché
               garantire  le stesse  tutele  economiche  e  normative  per  i lavoratori  in subappalto  rispetto ai dipendenti
               dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare”;
               - all’art. 119, comma 12, che “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire
               gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
               trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.
               Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente
               principale,  qualora  le  attività  oggetto  di  subappalto  coincidano  con  quelle  caratterizzanti  l’oggetto
               dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto
               sociale del contraente principale. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
               alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso”.
               Con tale complessivo assetto normativo, il Codice ha introdotto norme maggiormente pregnanti e vincolanti,
               garantendo  maggiore  certezza  nell’individuazione del contratto  collettivo  applicabile e  assicurando  un
               più elevato livello di effettività alla tutela dei lavoratori, in una logica di equiparazione tra lavoratori del
               concorrente e lavoratori dell’impresa subappaltatrice.”





               TAR Campania, Sez. II, 13/06/2024, n. 3732

               Ribassabilità dei costi della manodopera

               “Come  condivisibilmente  affermato  dal  TAR  Toscana  (sent.  120/2024),  “Se  ne  deduce  che  i  costi  della
               manodopera sono assoggettabili a ribasso, come è del resto precisato dall’ultimo periodo del comma 14,
               dell’art. 41 citato, secondo cui: “Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il
               ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
               Se, infatti, il legislatore avesse voluto considerare tali costi fissi e invariabili, non avrebbe avuto senso
               richiedere ai concorrenti di indicarne la misura nell’offerta economica, né avrebbe avuto senso includere
               anche i costi della manodopera tra gli elementi che possono concorrere a determinare l’anomalia dell’offerta.
               Inoltre, la tesi sostenuta dal ricorrente, dell’inderogabilità assoluta dei costi della manodopera individuati
               dalla stazione appaltante, determinerebbe un’eccessiva compressione della libertà d’impresa, in quanto
               l’operatore economico potrebbe dimostrare ad esempio che il ribasso è correlato a soluzioni innovative
               e più efficienti, oppure, soprattutto in ipotesi di appalto di servizi, come quello di cui si discute, alla sua
               appartenenza  ad  un  comparto,  per  il  quale  viene  applicato  un  CCNL  diverso  da  quello  assunto  come
               riferimento dalla stazione appaltante.”

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