Page 62 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
P. 62

Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 278 del 05 giugno 2024
               UPREC-PRE- 0123-2024- L


               “In ragione della diversa funzione assolta dal subappalto necessario rispetto a quello facoltativo, l’operatore
               economico, sfornito dei requisiti per l’esecuzione in proprio delle lavorazioni scorporabili a qualificazione
               obbligatoria, è tenuto a rendere una chiara e univoca manifestazione di volontà circa l’intenzione di ricorrere
               al subappalto necessario.”

               “  ...  alla  luce  delle  diverse  funzioni  assolte  dal  subappalto  qualificante  rispetto  a  quello  facoltativo,  la
               giurisprudenza ha precisato che il concorrente è tenuto, in sede di presentazione dell’offerta, a dichiarare la
               volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante. “Detto più chiaramente,
               l’operatore  economico  deve  dichiarare  sin dalla  domanda  di partecipazione  la  volontà  di avvalersi  del
               subappalto c.d. necessario (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2022, n. 5491, ove è ben evidenziata
               la diversità di presupposti e di funzioni delle due dichiarazioni, di ricorrere al subappalto facoltativo oppure
               a quello necessario, in quanto “…nella dichiarazione di subappalto “necessario” viene in rilievo non una
               mera esternazione di volontà dell’operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto “facoltativo”,
               bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera di
               suo il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di
               par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche”; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 31 marzo
               2022, n. 2365) ... la mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario non
               può essere oggetto di soccorso istruttorio una volta che la stazione appaltante abbia accertato la carenza
               dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l’impresa s’è impegnata a realizzare
               (secondo  Cons.  Stato,  n.  5491  del  2022,  già  precedentemente  citata,  ove  fosse  consentito  il  soccorso
               istruttorio la stazione appaltante darebbe la facoltà ad un operatore di formare atti in data successiva a
               quella di scadenza del termine di presentazione dell’offerta in contrasto con la par condicio competitorum;
               nello stesso senso cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2019, n. 471) (Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre
               2022, n. 11596), (cfr. Delibera 506 dell’8.11.2023);”





































                                                           62
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67