Page 62 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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Mediappalti Pareri & Sentenze
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 278 del 05 giugno 2024
UPREC-PRE- 0123-2024- L
“In ragione della diversa funzione assolta dal subappalto necessario rispetto a quello facoltativo, l’operatore
economico, sfornito dei requisiti per l’esecuzione in proprio delle lavorazioni scorporabili a qualificazione
obbligatoria, è tenuto a rendere una chiara e univoca manifestazione di volontà circa l’intenzione di ricorrere
al subappalto necessario.”
“ ... alla luce delle diverse funzioni assolte dal subappalto qualificante rispetto a quello facoltativo, la
giurisprudenza ha precisato che il concorrente è tenuto, in sede di presentazione dell’offerta, a dichiarare la
volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante. “Detto più chiaramente,
l’operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del
subappalto c.d. necessario (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2022, n. 5491, ove è ben evidenziata
la diversità di presupposti e di funzioni delle due dichiarazioni, di ricorrere al subappalto facoltativo oppure
a quello necessario, in quanto “…nella dichiarazione di subappalto “necessario” viene in rilievo non una
mera esternazione di volontà dell’operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto “facoltativo”,
bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera di
suo il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di
par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche”; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 31 marzo
2022, n. 2365) ... la mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario non
può essere oggetto di soccorso istruttorio una volta che la stazione appaltante abbia accertato la carenza
dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l’impresa s’è impegnata a realizzare
(secondo Cons. Stato, n. 5491 del 2022, già precedentemente citata, ove fosse consentito il soccorso
istruttorio la stazione appaltante darebbe la facoltà ad un operatore di formare atti in data successiva a
quella di scadenza del termine di presentazione dell’offerta in contrasto con la par condicio competitorum;
nello stesso senso cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2019, n. 471) (Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre
2022, n. 11596), (cfr. Delibera 506 dell’8.11.2023);”
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