Page 60 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               TAR Campania, Sez. I, 13/06/2024, n. 3735

               CCNL e principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale

               “In particolare, l’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati
               senza  una  nuova  procedura  di  affidamento,  ove  la  necessità  di  modifica  è  determinata  da  circostanze
               impreviste o imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, tra le quali “la sopravvenienza di nuove
               disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi
               rilevanti” (co. 1, lett. c), n. 2).
               È da ritenersi che in quest’ambito vi debbano rientrare i contratti collettivi nazionali di lavoro, in ragione
               della loro inderogabilità e per la natura che rivestono (dall’art. 2 del d.lgs. n. 40/2006 che, modificando
               l’art. 360 c.p.c., ammette al n. 3 il ricorso per cassazione per violazione di norme dei contratti accordi
               collettivi nazionali di lavoro, la dottrina giuslavoristica ne ha finanche desunto la riconducibilità alle fonti
               di diritto).
               In conclusione, la questione prospettata dalla ricorrente rientra tra i rimedi manutentivi del contratto, di tal
               che non può essere predicata l’illegittimità dell’aggiudicazione.
               La giurisprudenza ha evidenziato che, anche prima della stipula del contratto, possa addivenirsi alle modifiche
               necessitate da particolari circostanze (cfr. TAR Piemonte - sez. II, 20/2/2023 n. 180: “la legislazione in
               materia  di appalti pubblici  è  sì ispirata  al rispetto del principio  di tutela  della concorrenza  e parità  di
               trattamento,  ma  è  anche  informata ai  criteri  di  efficacia ed  economicità  che,  in  presenza  di  particolari
               circostanze, possono condurre alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali sia in corso d’esecuzione
               che prima della stipula del contratto (Cons. Stato, sez. V, 11.04.2022, sent. n. 2709). Costituisce oramai
               consolidato principio quello secondo il quale l’immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto e
               le variazioni contrattuali non violano sempre e comunque i principi fondamentali in materia di evidenza
               pubblica (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. VIII, nella sentenza del 7 settembre 2016, in C. 549-14)”).
               Per inciso, va osservato che il riequilibrio contrattuale costituisce oggi principio espressamente affermato
               nel nuovo codice dei contratti pubblici (art. 9 del d.lgs. n. 36/2023).”








               TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 11/6/2024, n. 1778

               Affidamento diretto previa consultazione di preventivi e procedura negoziata sottosoglia: differenze

               “... non palesa la volontà di indire una procedura negoziata la decisione dell’amministrazione di interpellare
               cinque  operatori:  l’art.  50,  c.  1,  lett.  b),  d.lgs.  n.  36/2023  consente  l’affidamento  diretto  dei  servizi  e
               forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, “anche senza” consultazione di più operatori economici e
               l’art. 3, allegato I.1 del codice dei contratti prevede espressamente la facoltà per la stazione appaltante di
               interpellare più operatori.
               Inoltre, come già affermato dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe, “la mera procedimentalizzazione
               dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per
               la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute
               nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), non
               trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati
               a  contestare  le  valutazioni  effettuate  dall’Amministrazione  circa  la  rispondenza  dei  prodotti  offerti  alle
               proprie  esigenze”  (cfr.  Cons.  di  Stato,  Sez.  IV,  23.04.2021  n.  3287;  in  termini,  TAR  Venezia,  Sez.  I,
               13.06.2022 n. 981; TAR Basilicata, Sez. I, 11.02.2022 n. 108; TAR Marche, Sez. I, 07.06.2021 n. 468).
               Non assumono, pertanto, rilievo la richiesta di un’offerta tecnica e un’offerta economica, da formularsi
               previa effettuazione di un sopralluogo, l’indicazione di un importo “a base d’asta” e la predeterminazione

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