Page 60 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
P. 60
Mediappalti Pareri & Sentenze
TAR Campania, Sez. I, 13/06/2024, n. 3735
CCNL e principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale
“In particolare, l’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati
senza una nuova procedura di affidamento, ove la necessità di modifica è determinata da circostanze
impreviste o imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, tra le quali “la sopravvenienza di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti” (co. 1, lett. c), n. 2).
È da ritenersi che in quest’ambito vi debbano rientrare i contratti collettivi nazionali di lavoro, in ragione
della loro inderogabilità e per la natura che rivestono (dall’art. 2 del d.lgs. n. 40/2006 che, modificando
l’art. 360 c.p.c., ammette al n. 3 il ricorso per cassazione per violazione di norme dei contratti accordi
collettivi nazionali di lavoro, la dottrina giuslavoristica ne ha finanche desunto la riconducibilità alle fonti
di diritto).
In conclusione, la questione prospettata dalla ricorrente rientra tra i rimedi manutentivi del contratto, di tal
che non può essere predicata l’illegittimità dell’aggiudicazione.
La giurisprudenza ha evidenziato che, anche prima della stipula del contratto, possa addivenirsi alle modifiche
necessitate da particolari circostanze (cfr. TAR Piemonte - sez. II, 20/2/2023 n. 180: “la legislazione in
materia di appalti pubblici è sì ispirata al rispetto del principio di tutela della concorrenza e parità di
trattamento, ma è anche informata ai criteri di efficacia ed economicità che, in presenza di particolari
circostanze, possono condurre alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali sia in corso d’esecuzione
che prima della stipula del contratto (Cons. Stato, sez. V, 11.04.2022, sent. n. 2709). Costituisce oramai
consolidato principio quello secondo il quale l’immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto e
le variazioni contrattuali non violano sempre e comunque i principi fondamentali in materia di evidenza
pubblica (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. VIII, nella sentenza del 7 settembre 2016, in C. 549-14)”).
Per inciso, va osservato che il riequilibrio contrattuale costituisce oggi principio espressamente affermato
nel nuovo codice dei contratti pubblici (art. 9 del d.lgs. n. 36/2023).”
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 11/6/2024, n. 1778
Affidamento diretto previa consultazione di preventivi e procedura negoziata sottosoglia: differenze
“... non palesa la volontà di indire una procedura negoziata la decisione dell’amministrazione di interpellare
cinque operatori: l’art. 50, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 consente l’affidamento diretto dei servizi e
forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, “anche senza” consultazione di più operatori economici e
l’art. 3, allegato I.1 del codice dei contratti prevede espressamente la facoltà per la stazione appaltante di
interpellare più operatori.
Inoltre, come già affermato dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe, “la mera procedimentalizzazione
dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per
la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute
nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), non
trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati
a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle
proprie esigenze” (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 23.04.2021 n. 3287; in termini, TAR Venezia, Sez. I,
13.06.2022 n. 981; TAR Basilicata, Sez. I, 11.02.2022 n. 108; TAR Marche, Sez. I, 07.06.2021 n. 468).
Non assumono, pertanto, rilievo la richiesta di un’offerta tecnica e un’offerta economica, da formularsi
previa effettuazione di un sopralluogo, l’indicazione di un importo “a base d’asta” e la predeterminazione
60