Page 52 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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Mediappalti Il Punto
1. La nuova disciplina come previsto dall’art.1, comma 3, ultimo periodo,
dell’allegato V.2, per lo meno per quanto riguarda
In attuazione del riferito principio di delega, il l’individuazione dei requisiti professionali e dei casi
d.lgs. 36/2023 dedica ben cinque articoli, dal 215 di incompatibilità̀ dei membri e del Presidente del
al 219, all’istituto del Collegio Consultivo Tecnico, Collegio consultivo, così come i criteri preferenziali
oltre ad un intero allegato, il V.2. per la loro scelta ed i compensi.
Espressi richiami ad esso compaiono, poi, nella Sottolinea, infine, la Relazione, l’ulteriore rilevante
nuova disciplina delle sospensioni dell’esecuzione aspetto per cui resta in facoltà̀ delle parti decidere
dei contratti, di cui all’articolo 121 ed in quella se limitare il Collegio Consultivo Tecnico ad una
del successivo 124 che si occupa dell’esecuzione funzione soltanto consultiva o attribuire alle sue
e del completamento di lavori, servizi e forniture, decisioni valore di determinazione direttamente
nell’ipotesi di insolvenza o impedimento alla costitutiva di diritti e obblighi in capo alle parti
prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore (vedi infra).
designato.
Tanto premesso, l’articolo 215 del d.lgs. 36/2023
Nel confermare come la stabilizzazione dell’istituto ribadisce, al comma 1, che per prevenire le
in parola corrisponda effettivamente all’attuazione controversie o consentire la rapida risoluzione delle
del menzionato criterio di delega, la relazione stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che
che accompagna il codice, ne evidenzia altresì possano insorgere nell’esecuzione dei contratti,
l’originaria ratio, quale rimedio generale destinato ciascuna parte può̀ chiedere la costituzione di un
a dirimere sul nascere i possibili contenziosi Collegio Consultivo Tecnico formato con le modalità̀
tra committente e appaltatore che, in quanto fissate nell’allegato V.2.
tali, rischierebbero di pregiudicare l’esecuzione
tempestiva e a regola d’arte del contratto di L’espressa e codificata attribuzione di detta facoltà
appalto. ad entrambe le parti contrattuali, da leggersi come
appaltatore e committente, potrebbe lasciare
spazio a considerazioni di ultroneità, considerato
2. Finalità dei CCT: evitare che dispute e che, in prima battuta sembrerebbe essere
contrasti ostacolino la messa a terra l’appaltatore il soggetto interessato all’attivazione
degli investimenti dello strumento e, d’altro canto, nella maggioranza
dei casi la sua costituzione per le stazioni
La creazione, obbligatoria per gli appalti sopra le appaltanti è un obbligo sanzionato per il caso di
individuate soglie, di un organismo definito come mancato seguito; cionondimeno, e come avrà
consultivo e di mediazione e conciliazione destinato modo di notarsi di seguito, l’interesse è comune
ad accompagnare l’esecuzione del contratto sin anche alla committenza, posto che sin dall’articolo
dal momento iniziale e per tutta la sua durata - 50 del decreto legge n.77 del 2021, comma 2,
continua la relazione - è finalizzata ad evitare che l’attivazione dei poteri sostitutivi poteva avvenire
dispute e contrasti che possono insorgere tra le anche d’ufficio.
parti ritardino o ostacolino l’esatto adempimento
delle prestazioni contrattuali.
3. CCT strumento di protezione
Altresì confermata dalla relazione è la lettura per dell’Amministrazione verso la
la quale il nuovo codice pone sostanzialmente a responsabilità erariale
regime il sistema già disegnato dagli articoli 5 e 6
del dl 16 luglio 2020, n. 76, come integrato dalle Al riguardo rileva, infatti, anche il tema della
linee guida predisposte dal Consiglio Superiore copertura dalla responsabilità amministrativa che
dei Lavori Pubblici e approvate con decreto del tale strumento offre.
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità
Sostenibili del 17 gennaio 2022, i cui contenuti Il comma 3 dell’articolo 215 conferma, infatti, che
sono in larga parte trasposti nell’allegato V.2. Dette l’inosservanza dei pareri o delle determinazioni
linee guida risultano, peraltro, tuttora direttamente del Collegio Consultivo è valutata ai fini della
vigenti, in attesa dell’emanazione delle nuove, responsabilità̀ del soggetto agente per danno
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