Page 58 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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Mediappalti Pareri & Sentenze
economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica
e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui
sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto.””
TAR Veneto Venezia, Sez. I, 21/6/2024, n. 1560
Indicazioni su costo della manodopera e tutela dei lavoratori, in una logica di equiparazione tra lavoratori
del concorrente e lavoratori dell’impresa subappaltatrice
“In tema di indicazioni del costo della manodopera la giurisprudenza amministrativa ha chiarito (cfr. Cons.
Stato, ad. plen., 2 aprile 2020, n. 8; Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1191):
a) che la mancata separata indicazione dei costi della manodopera (dunque anche della sicurezza) comporta
l’esclusione dell’impresa dalla gara;
b) che tale omissione non può essere sanata mediante la procedura del soccorso istruttorio (dunque
neppure mediante giustificativi presentati in sede di verifica di congruità dell’offerta);
c) che l’esclusione dalla gara va spiccata anche in assenza di specificazione ossia di espressa comminatoria,
in tal senso, ad opera della legge di gara. Ciò dal momento che la normativa italiana è sufficientemente
chiara in ordine a tale formale obbligo;
d) che in questa specifica direzione, i suddetti costi della sicurezza e della manodopera non possono
essere neppure ricostruiti in via postuma, sempre in sede di verifica di congruità, attraverso la eventuale
dimostrazione che un tale dato era comunque compreso nell’offerta economica … anche se non
espressamente indicato (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 2 aprile 2020, n. 8, cit.). Tali costi debbono in altre
parole essere espressamente “indicati” e giammai soltanto “considerati” o comunque contemplati (cfr., sul
punto, la distinzione contenuta nella sentenza del TAR Sicilia, sez. III, 5 luglio 2018, n. 1553);
e) che unica eccezione a tale regola generale (si ripete: esclusione dalla gara per omessa separata indicazione
di costi sicurezza e manodopera senza soccorso istruttorio ed anche in assenza di espressa comminatoria
di esclusione del bando di gara) è costituita dalla presenza di clausole e di modelli che non consentano ai
concorrenti di indicare espressamente tali costi nell’ambito della propria offerta economica. Deve trattarsi in
altre parole di disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da ingenerare “confusione” nel concorrente,
nonché di modelli predisposti dalla stazione appaltante in modo tale da rendere materialmente impossibile
(es. assenza di “spazio fisico” nella domanda di partecipazione e nel relativo schema di offerta) il loro
effettivo inserimento. A tutela del “legittimo affidamento”, dunque, in siffatte ipotesi deve essere consentita
una sanatoria o meglio rettifica postuma del dato (mediante soccorso istruttorio oppure giustificativi in
sede di giudizio di anomalia).
In tema di costo della manodopera delle prestazioni oggetto di subappalto, la giurisprudenza amministrativa,
in relazione alla disciplina dettata dal d.l.gs. n. 50 del 2016, ha aggiunto che: “Il concorrente che intenda
avvalersi del subappalto ha l’onere di rendere puntualmente edotta l’amministrazione dell’effettivo costo
del personale fornitogli dal subappaltatore, al fine di consentirle un effettivo controllo della sostenibilità
economica dell’offerta” (cfr. Cons. St., Sez. V, 8 marzo 2018, n. 1500; Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 7
ottobre 2020, n. 348). Infatti, “la previsione (articolo 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016) non può che
essere estesa a tutti i costi che l’offerente, direttamente o indirettamente, sostiene per adempiere alle
obbligazioni contrattualmente assunte. La norma, invero, si presterebbe a facili elusioni, se si consentisse
di scorporare dal costo totale della manodopera il costo sostenuto dai subappaltatori (cfr. TAR Milano, 6
novembre 2018, n. 2515)” (TAR Veneto, Sez. II, 13 ottobre 2021, n. 1216).
.... La stessa legge delega per la redazione del Codice (legge n. 78 del 21 giugno 2022) all’art. 1, comma
2, lett. m), n. 2), poneva alle stazioni appaltanti l’obiettivo di “garantire l’applicazione dei contratti collettivi
nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da
eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché garantire le stesse tutele economiche e
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