Page 58 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica
               e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui
               sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto.””




               TAR Veneto Venezia, Sez. I, 21/6/2024, n. 1560


               Indicazioni su costo della manodopera e tutela dei lavoratori, in una logica di equiparazione tra lavoratori
               del concorrente e lavoratori dell’impresa subappaltatrice


               “In tema di indicazioni del costo della manodopera la giurisprudenza amministrativa ha chiarito (cfr. Cons.
               Stato, ad. plen., 2 aprile 2020, n. 8; Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1191):
               a) che la mancata separata indicazione dei costi della manodopera (dunque anche della sicurezza) comporta
               l’esclusione dell’impresa dalla gara;
               b)  che  tale  omissione  non  può  essere  sanata  mediante  la  procedura  del  soccorso  istruttorio  (dunque
               neppure mediante giustificativi presentati in sede di verifica di congruità dell’offerta);
               c) che l’esclusione dalla gara va spiccata anche in assenza di specificazione ossia di espressa comminatoria,
               in tal senso, ad opera della legge di gara. Ciò dal momento che la normativa italiana è sufficientemente
               chiara in ordine a tale formale obbligo;
               d)  che  in  questa  specifica  direzione,  i  suddetti  costi  della  sicurezza  e  della  manodopera  non  possono
               essere neppure ricostruiti in via postuma, sempre in sede di verifica di congruità, attraverso la eventuale
               dimostrazione  che  un  tale  dato  era  comunque  compreso  nell’offerta  economica  …  anche  se  non
               espressamente indicato (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 2 aprile 2020, n. 8, cit.). Tali costi debbono in altre
               parole essere espressamente “indicati” e giammai soltanto “considerati” o comunque contemplati (cfr., sul
               punto, la distinzione contenuta nella sentenza del TAR Sicilia, sez. III, 5 luglio 2018, n. 1553);
               e) che unica eccezione a tale regola generale (si ripete: esclusione dalla gara per omessa separata indicazione
               di costi sicurezza e manodopera senza soccorso istruttorio ed anche in assenza di espressa comminatoria
               di esclusione del bando di gara) è costituita dalla presenza di clausole e di modelli che non consentano ai
               concorrenti di indicare espressamente tali costi nell’ambito della propria offerta economica. Deve trattarsi in
               altre parole di disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da ingenerare “confusione” nel concorrente,
               nonché di modelli predisposti dalla stazione appaltante in modo tale da rendere materialmente impossibile
               (es. assenza di “spazio fisico” nella domanda di partecipazione e nel relativo schema di offerta) il loro
               effettivo inserimento. A tutela del “legittimo affidamento”, dunque, in siffatte ipotesi deve essere consentita
               una sanatoria o meglio rettifica postuma del dato (mediante soccorso istruttorio oppure giustificativi in
               sede di giudizio di anomalia).
               In tema di costo della manodopera delle prestazioni oggetto di subappalto, la giurisprudenza amministrativa,
               in relazione alla disciplina dettata dal d.l.gs. n. 50 del 2016, ha aggiunto che: “Il concorrente che intenda
               avvalersi del subappalto ha l’onere di rendere puntualmente edotta l’amministrazione dell’effettivo costo
               del personale fornitogli dal subappaltatore, al fine di consentirle un effettivo controllo della sostenibilità
               economica dell’offerta” (cfr. Cons. St., Sez. V, 8 marzo 2018, n. 1500; Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 7
               ottobre 2020, n. 348). Infatti, “la previsione (articolo 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016) non può che
               essere estesa a tutti i costi che l’offerente, direttamente o indirettamente, sostiene per adempiere alle
               obbligazioni contrattualmente assunte. La norma, invero, si presterebbe a facili elusioni, se si consentisse
               di scorporare dal costo totale della manodopera il costo sostenuto dai subappaltatori (cfr. TAR Milano, 6
               novembre 2018, n. 2515)” (TAR Veneto, Sez. II, 13 ottobre 2021, n. 1216).
               .... La stessa legge delega per la redazione del Codice (legge n. 78 del 21 giugno 2022) all’art. 1, comma
               2, lett. m), n. 2), poneva alle stazioni appaltanti l’obiettivo di “garantire l’applicazione dei contratti collettivi
               nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da
               eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
               comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché garantire le stesse tutele economiche e

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