Page 61 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
P. 61

Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               di criteri di valutazione.
               Non  trasforma  certo  l’affidamento  diretto  in  una  procedura  di  gara  neppure  la  richiesta  del  possesso,
               in capo agli operatori, di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che è, anzi,
               conforme a quanto previsto all’art. 17, c. 2, d.lgs. n. 36/2023 in forza del quale, in caso di affidamento
               diretto,  la  decisione  di contrarre  “individua  l’oggetto,  l’importo  e  il contraente,  unitamente  alle  ragioni
               della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-
               finanziaria e tecnico-professionale”.”




               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 252 del 24 maggio 2024
               UPREC-PRE-0107-2024-S-PREC

               “L’eventuale aumento dei costi e/o dei prezzi in pendenza della gara non può in generale incidere sulla
               legittimità – o meno – dell’aggiudicazione, bensì eventualmente sulla successiva fase esecutiva, attenendo
               tale profilo all’istituto della revisione dei prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa,
               come noto, volto ad assicurare, in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni determinata
               dall’aumento  dei costi gravanti  sull’esecutore  privato,  il  mantenimento  della convenienza  del contratto
               per  il privato  medesimo  e,  correlativamente,  della  qualità  delle  prestazioni  a  favore  della  pubblica
               amministrazione, contestualmente evitando che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti
               incontrollati  nel  corso  del  tempo  tali  da  sconvolgere  il  quadro  finanziario  sulla  cui  base  è  avvenuta  la
               stipulazione del contratto.”

               “… la questione controversa sottoposta all’Autorità verte precipuamente sul duplice rilievo per cui il prezzo
               orario posto a base di gara, già ab origine, sarebbe stato non capiente rispetto al costo del personale ex CCNL
               di riferimento (che non avrebbe consentito di inserire gli ulteriori costi necessari a coprire efficacemente
               l’offerta tecnica), oltre al fatto che lo stesso CCNL di riferimento è stato aggiornato all’indomani del termine
               di scadenza delle offerte, con un aumento dei costi del personale di circa il 13%. ... con riferimento alla
               seconda questione, segnatamente basata sulle conseguenze scaturenti dalla approvazione del nuovo CCNL
               in pendenza  della procedura  di gara,  stante  l’intervenuta  sospensione  (...),  deve ritenersi  condivisibile
               quanto osservato da autorevole giurisprudenza secondo cui “l’eventuale aumento dei costi e/o dei prezzi
               in pendenza della gara non possa in generale incidere sulla legittimità – o meno – dell’aggiudicazione,
               bensì eventualmente sulla successiva fase esecutiva, attenendo a ben vedere la doglianza di cui si discorre
               all’istituto della revisione dei prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa, come noto,
               volto ad assicurare, in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni determinata dall’aumento
               dei  costi gravanti  sull’esecutore  privato,  il mantenimento  della  convenienza  del  contratto  per  il privato
               medesimo  e,  correlativamente,  della  qualità  delle  prestazioni  a  favore  della  pubblica  amministrazione,
               contestualmente evitando che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso
               del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto
               (in tal senso, ex multis, questo T.A.R., Sezione I, 9 novembre 2020, n. 11577)” (cfr. TAR Lazio n. 11309
               del 4.11.2021);”














                                                           61
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66