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Pareri & Sentenze Mediappalti
di criteri di valutazione.
Non trasforma certo l’affidamento diretto in una procedura di gara neppure la richiesta del possesso,
in capo agli operatori, di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che è, anzi,
conforme a quanto previsto all’art. 17, c. 2, d.lgs. n. 36/2023 in forza del quale, in caso di affidamento
diretto, la decisione di contrarre “individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni
della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale”.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 252 del 24 maggio 2024
UPREC-PRE-0107-2024-S-PREC
“L’eventuale aumento dei costi e/o dei prezzi in pendenza della gara non può in generale incidere sulla
legittimità – o meno – dell’aggiudicazione, bensì eventualmente sulla successiva fase esecutiva, attenendo
tale profilo all’istituto della revisione dei prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa,
come noto, volto ad assicurare, in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni determinata
dall’aumento dei costi gravanti sull’esecutore privato, il mantenimento della convenienza del contratto
per il privato medesimo e, correlativamente, della qualità delle prestazioni a favore della pubblica
amministrazione, contestualmente evitando che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti
incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la
stipulazione del contratto.”
“… la questione controversa sottoposta all’Autorità verte precipuamente sul duplice rilievo per cui il prezzo
orario posto a base di gara, già ab origine, sarebbe stato non capiente rispetto al costo del personale ex CCNL
di riferimento (che non avrebbe consentito di inserire gli ulteriori costi necessari a coprire efficacemente
l’offerta tecnica), oltre al fatto che lo stesso CCNL di riferimento è stato aggiornato all’indomani del termine
di scadenza delle offerte, con un aumento dei costi del personale di circa il 13%. ... con riferimento alla
seconda questione, segnatamente basata sulle conseguenze scaturenti dalla approvazione del nuovo CCNL
in pendenza della procedura di gara, stante l’intervenuta sospensione (...), deve ritenersi condivisibile
quanto osservato da autorevole giurisprudenza secondo cui “l’eventuale aumento dei costi e/o dei prezzi
in pendenza della gara non possa in generale incidere sulla legittimità – o meno – dell’aggiudicazione,
bensì eventualmente sulla successiva fase esecutiva, attenendo a ben vedere la doglianza di cui si discorre
all’istituto della revisione dei prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa, come noto,
volto ad assicurare, in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni determinata dall’aumento
dei costi gravanti sull’esecutore privato, il mantenimento della convenienza del contratto per il privato
medesimo e, correlativamente, della qualità delle prestazioni a favore della pubblica amministrazione,
contestualmente evitando che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso
del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto
(in tal senso, ex multis, questo T.A.R., Sezione I, 9 novembre 2020, n. 11577)” (cfr. TAR Lazio n. 11309
del 4.11.2021);”
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