Page 53 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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Il Punto Mediappalti
erariale e costituisce, salvo prova contraria, rispetto alla precedente formulazione legislativa di
grave inadempimento degli obblighi contrattuali; cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legge 76,
all’opposto, l’osservanza delle determinazioni è peraltro integrata conformemente al nuovo codice
causa di esclusione, per il soggetto agente, della dal punto 3.1.3 delle linee guida ministeriali.
responsabilità̀ per danno erariale, salva l’ipotesi di
condotta dolosa. Per quanto riguarda i pareri obbligatori, questi
vanno resi in tutti i casi di sospensione dell’attività
Tale aspetto, unitamente alla salvaguardia del esecutiva del contratto, volontarie o coattive che
profilo strettamente realizzativo destinato a siano, restando espressamente esclusa a priori, ai
garantire, anche per questa via, l’obiettivo primario sensi dell’articolo 217, comma 1, secondo periodo,
dell’efficace messa a terra degli investimenti, la possibilità che le relative indicazioni possano
continua a rappresentare l’elemento di maggior assumere valore di lodo per quelli resi a margine
interesse per l’impiego dell’istituto. di sospensioni coattive.
Ed infatti, una volta esaurito lo speciale regime Da sottolineare inoltre che, ai sensi del comma
fissato dall’articolo 21 del citato decreto legge 2 dell’articolo 215, è precisato che, laddove
n.76 del 2020, la disciplina applicabile in tema la pronuncia abbia valore di lodo, l’attività̀ di
di responsabilità erariale sarà quella da ultimo mediazione e conciliazione è comunque finalizzata
codificata dal comma 3 dell’articolo 2 del nuovo alla scelta della migliore soluzione per la celere
codice, secondo la quale tornerà rilevante la esecuzione dell’opera a regola d’arte, aspetto
colpa grave, esclusa solo laddove la violazione o questo che contribuisce a rendere speciale l’istituto
l’omissione dell’operatore risulti determinata dal in esame.
riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti
o a pareri delle autorità competenti.
5. Conseguenze della mancata
In quest’ottica, l’adesione alle indicazioni del applicazione delle indicazioni del CCT
Collegio costituisce, in prospettiva, l’unico confermate in sede giurisdizionale
elemento in grado di escludere con certezza, e a
priori, la responsabilità di chi opera sul fronte della Da sottolineare ancora sono poi le indicazioni di cui
amministrazione pubblica, in primo luogo dei RUP. all’articolo 3, comma 5, dell’allagato V.2, volte a
Passando ad esaminare gli ulteriori profili della regolare il caso in cui le parti che decidano di non
nuova disciplina codicistica, resta confermato che aderire alle indicazioni rivenienti dal Collegio e, di
il Collegio Consultivo Tecnico si esprime, secondo i conseguenza, affidino la definizione delle vicende
casi, con determinazioni o pareri. occorse agli organi della giurisdizione.
In tal senso si esprime il comma 2 dell’articolo 215 Stabilisce il relativo testo che laddove il
aggiungendo che, in assenza di espressa volontà̀ provvedimento che definisce il giudizio corrisponda
contraria delle parti, le determinazioni assumono interamente al contenuto della determinazione
natura di lodo contrattuale, ex art. 808-ter cpc. del Collegio, il giudice esclude la ripetizione delle
Analogamente dispone l’articolo 217, comma 1, spese sostenute dalla parte vincitrice che non
anche per i pareri non obbligatori. l’ha osservato, riferibili al periodo successivo
alla formulazione della stessa, e la condanna
al rimborso delle spese sostenute dalla parte
4. La facoltà̀ di limitare il CCT a sola soccombente relative allo stesso periodo, nonché́
funzione consultiva va esercitata a al versamento all’entrata del bilancio dello Stato
monte di un’ulteriore somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto.
Secondo quanto in termini generali conferma
l’articolo 2, comma 2, dell’allegato V.2, detta volontà Il tutto al netto della possibilità di applicare gli
contraria va formalizzata, a pena di decadenza, articoli 92 e 96 del codice di procedura civile,
successivamente alla nomina del Presidente e non rispettivamente in tema di responsabilità̀ aggravata
oltre il momento dell’insediamento del Collegio. per lite temeraria e condanna alle spese per singoli
In questo senso va rilevata l’indicazione più’ netta atti.
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