Page 50 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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               contesto, assurge a bene giuridico autonomo.

               Sulla  scorta  di  quanto  sopra,  il  Collegio,
               svolgendo una ricognizione sul tema dell’accesso
               agli atti nel nuovo codice dei contratti pubblici in
               tema di accesso, ne ha cristallizzato le novità come
               segue:

                 •   con    la    comunicazione     digitale
                    dell’aggiudicazione, verranno rese note
                    anche le decisioni assunte dalla stazione
                    appaltante sulle richieste di oscuramento di
                    parti delle offerte, formulate dagli offerenti a
                    tutela dei loro segreti tecnici o commerciali.
                    In tal senso, gli operatori economici non
                    dovranno    necessariamente   formulare
                    una  formale  istanza  di  accesso,  e  ciò  –
                    secondo il TAR – in un’ottica acceleratoria
                    della  procedura  (si  tratterebbe,  quindi,  di
                    un  accesso  agli  atti  di  tipo  “automatico”,
                    analogo a quello che era stato a suo tempo
                    ragionevolmente  introdotto  dal  d.Lgs.  n.
                    163/2006, e che – poco comprensibilmente
                    – il d.Lgs. n. 50/2016 aveva eliminato);
                 •   ai  primi  cinque  classificati  in  graduatoria
                    sarà consentito di visionare reciprocamente
                    le  rispettive  offerte,  sempre  attraverso
                    le  piattaforme  “di  approvvigionamento
                    digitale”  (cioè,  le  piattaforme  digitali
                    che,  dal  1°  gennaio  2024,  dovranno
                    necessariamente essere impiegate dalle
                    stazioni  appaltante  per  la  gestione  della
                    procedura in base, alle nuove disposizioni
                    legislative sulla digitalizzazione dei contratti
                    pubblici);
                 •   ogni  decisione  in  merito  all’accesso
                    reciproco  alle  offerte  verrà  assunta  dalla
                    stazione appaltante al momento della
                    valutazione  delle  offerte,  senza  che  sia
                    indispensabile un preliminare avviso ai
                    concorrenti,  quali  controinteressati,  circa
                    l’intenzione  di  rendere  visibili  le  parti  di
                    offerte indicate come riservate, e senza che
                    sia necessario un contraddittorio sul punto
                    prima dell’aggiudicazione;
                 •   le   decisioni   sulle   richieste   di
                    oscuramento, comunicate contestualmente
                    all’aggiudicazione,  potranno    essere
                    contestate  dai  concorrenti  solamente  per
                    le  vie  giudiziali,  nel  brevissimo  termine
                    previsto  dal  nuovo  Codice  che,  sul  punto,
                    ha introdotto un apposito rito processuale.



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