Page 56 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Mediappalti Pareri & Sentenze
Consiglio di Stato, Sez. V, 22/4/2024 n. 3663
Il principio sancito dall’art. 10, comma 3 del d.lgs. 36/2023, “introduce certamente un favor per l’accesso
al mercato ma compatibilmente con l’oggetto del contratto e con l’esigenza di realizzare economie di scala
funzionali alla riduzione della spesa pubblica”
“Si evidenzia il “principio di proporzionalità contenuto nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs.
n. 36 del 2023 e segnatamente nell’art. 10 comma 3 “Principi di tassatività delle cause di esclusione e di
massima partecipazione” secondo cui “Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività
professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere
economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo
presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia
compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla
riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie
imprese”. Ed invero detto disposto, come evidenziato nella relazione al Codice, introduce certamente un
favor per l’accesso al mercato ma compatibilmente con l’oggetto del contratto e con l’esigenza di realizzare
economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica.””
Consiglio di Stato, Sez. V, 18/04/2024, n. 3522
“Non può ammettersi il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti”
““deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli
elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si
porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti” (Cons. Stato, V, 21 agosto 2023,
n. 7870).
“In sede di gara pubblica non può ammettersi il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti, attesa non
solo l’inesistenza della carenza di un elemento formale della domanda, ma anche la natura perentoria del
relativo termine, con conseguenze immediatamente escludenti, laddove, al contrario, il soccorso istruttorio
equivarrebbe ad una sostanziale rimessione in termini” (Cons. Stato, V, 6 dicembre 2021, n. 8148).
La “dichiarazione è stata resa dal concorrente del tutto consapevolmente, e della stessa lo stesso deve
rispondere, in omaggio al principio generale di autoresponsabilità. Né, in seguito all’accertamento da parte
della stazione appaltante del mancato possesso del requisito speciale di capacità tecnico professionale per
come dichiarato dal concorrente nell’offerta, era esigibile l’esperimento del soccorso istruttorio, atteso che:
“non è ... consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione
prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella
sua integralità” (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2021, n. 1540).
Ed invero, nell’ambito del settore dell’evidenza pubblica, i principi del favor partecipationis e del risultato
non possono mai confliggere con il principio della par condicio fra i concorrenti” (Cons. Stato, V, 12 febbraio
2024, n. 1372).”
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