Page 56 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               Consiglio di Stato, Sez. V, 22/4/2024 n. 3663

               Il principio sancito dall’art. 10, comma 3 del d.lgs. 36/2023, “introduce certamente un favor per l’accesso
               al mercato ma compatibilmente con l’oggetto del contratto e con l’esigenza di realizzare economie di scala
               funzionali alla riduzione della spesa pubblica”


               “Si evidenzia il “principio di proporzionalità contenuto nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs.
               n. 36 del 2023 e segnatamente nell’art. 10 comma 3 “Principi di tassatività delle cause di esclusione e di
               massima partecipazione” secondo cui “Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività
               professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere
               economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo
               presente  l’interesse  pubblico  al  più  ampio  numero  di  potenziali  concorrenti  e  favorendo,  purché  sia
               compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla
               riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie
               imprese”. Ed invero detto disposto, come evidenziato nella relazione al Codice, introduce certamente un
               favor per l’accesso al mercato ma compatibilmente con l’oggetto del contratto e con l’esigenza di realizzare
               economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica.””




               Consiglio di Stato, Sez. V, 18/04/2024, n. 3522


               “Non può ammettersi il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti”

               ““deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli
               elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si
               porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti” (Cons. Stato, V, 21 agosto 2023,
               n. 7870).

               “In sede di gara pubblica non può ammettersi il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti, attesa non
               solo l’inesistenza della carenza di un elemento formale della domanda, ma anche la natura perentoria del
               relativo termine, con conseguenze immediatamente escludenti, laddove, al contrario, il soccorso istruttorio
               equivarrebbe ad una sostanziale rimessione in termini” (Cons. Stato, V, 6 dicembre 2021, n. 8148).

               La “dichiarazione è stata resa dal concorrente del tutto consapevolmente, e della stessa lo stesso deve
               rispondere, in omaggio al principio generale di autoresponsabilità. Né, in seguito all’accertamento da parte
               della stazione appaltante del mancato possesso del requisito speciale di capacità tecnico professionale per
               come dichiarato dal concorrente nell’offerta, era esigibile l’esperimento del soccorso istruttorio, atteso che:
               “non è ... consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione
               prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella
               sua integralità” (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2021, n. 1540).

               Ed invero, nell’ambito del settore dell’evidenza pubblica, i principi del favor partecipationis e del risultato
               non possono mai confliggere con il principio della par condicio fra i concorrenti” (Cons. Stato, V, 12 febbraio
               2024, n. 1372).”











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