Page 55 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
P. 55

Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti





               Pareri &                     PARERI

               Sentenze                       E SEN
                                                TENZE




























               Consiglio di Stato, Sez. IV, 24/04/2024, n. 3738

               Sulla fissazione dei requisiti speciali

               “I requisiti speciali sono, infatti, previsti dalla singola stazione appaltante nella lex specialis per garantire
               che, in considerazione dell’oggetto e del valore del contratto, siano ammessi al procedimento comparativo
               esclusivamente soggetti ‘affidabili’ poiché professionalmente, finanziariamente e tecnicamente qualificati
               per lo svolgimento della specifica prestazione (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 27.3.2019, n. 6).

               In  linea  generale,  sul  tema  della  scelta  dei  requisiti  di  partecipazione  un  consolidato  orientamento
               giurisprudenziale  ha  chiarito  che:  “I  requisiti  di  partecipazione  ad  una  gara  sono  fissati  dall’autorità
               amministrativa con ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta arbitrarietà ed irragionevolezza.


               Detto  potere  discrezionale, lungi dall’essere  espressione  di mero  arbitrio dell’amministrazione
               aggiudicatrice, costituisce in realtà precipua attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon
               andamento  dell’azione  amministrativa,  predicati  dall’articolo  97  Cost.  e  si  sostanzia  quindi  nel  potere-
               dovere di apprestare (proprio attraverso la specifica individuazione degli specifici requisiti di ammissione
               e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed
               efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto
               da affidare.

               La scelta di fissare specifici requisiti di ammissione e/o di partecipazione ad una gara pubblica (rispetto,
               ad esempio, a quelli minimi stabiliti dalla legge e/o a quelli presuntivamente risultanti dalla certificazione
               di  iscrizione  in  un  elenco  ufficiale  di  prestatore  di  servizi)  ai  fini  della  dimostrazione  del  possesso
               dell’adeguata capacità economico-finanziaria è ampiamente discrezionale, impinge nel merito dell’azione
               amministrativa e si sottrae, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che essa non sia ictu
               oculi  manifestamente  irragionevole,  irrazionale,  arbitraria,  sproporzionata,  illogica  e  contraddittoria  (in
               termini, Cons. Stato, V, 1° giugno 2001, n. 2973; V, 31 dicembre 2003, n. 9305; VI, 10 ottobre 2002,
               n. 5442)” [in questi esatti termini: Cons. Stato, sez. V, 12 gennaio 2023, n. 431; Cons. Stato, sez. V, 11
               gennaio 2018, n. 116].”


                                                           55
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60