Page 59 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 147 del 20 marzo 2024
               UPREC-PRE-0046-2024-S-PREC


               “In caso di modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sulla platea degli operatori economici
               potenzialmente  interessati  a  partecipare  alla  procedura  o  da  modificare  l’esito  della  gara,  la  stazione
               appaltante è tenuta alla ripubblicazione degli atti di gara e alla riapertura di tutti i termini previsti dalla lex
               specialis per la partecipazione”

               “… l’Autorità, con delibera n. 5 dell’11 gennaio 2023, sebbene relativa alla normativa previgente ma ancora
               attuale rispetto al nuovo quadro normativo di cui al d.lgs. n. 36/2023, ha precisato che: «in presenza di
               modifiche significative ai documenti di gara l’art. 79, comma 3, lett. b) del d.lgs. 50/2016 prevede l’obbligo
               per le Stazioni appaltanti di prorogare i termini per la ricezione delle offerte, in modo che gli operatori
               economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione
               delle offerte.

               Le modifiche «sostanziali» sono quelle in grado di incidere sui requisiti rilevanti ai fini della partecipazione
               alla procedura di gara in modo tale da determinare (anche solo potenzialmente) un ampliamento della
               platea dei soggetti interessati all’affidamento dell’appalto. […] In presenza di modifiche sostanziali, opera il
               cd. principio del ‘‘contrarius actus’’, in forza del quale dette modifiche devono avvenire con le stesse forme
               di pubblicità osservate in precedenza dalla Stazione appaltante per la pubblicazione del bando di gara.

               Peraltro, la giurisprudenza richiede, ai fini della legittimità della procedura, una riapertura dei termini per
               la presentazione delle offerte, non essendo sufficiente una mera proroga del termine originario, al fine di
               evitare discriminazioni partecipative e distorsioni della concorrenza, in violazione del principio fondamentale
               di tutte le procedure concorsuali consistente nella tutela della par condicio.

               La riapertura dei termini va intesa non solo come slittamento del termine per la presentazione delle offerte
               ma anche come automatica riapertura degli altri termini eventualmente previsti dalla lex specialis (es. il
               termine per effettuare il sopralluogo)» (cfr. Tar Veneto n. 940/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata;
               ANAC. Delibera n. 5 dell’11 gennaio 2023); ... per giurisprudenza pacifica, confermata anche dall’Autorità
               (cfr. in tal senso ANAC, delibera n. n. 5 dell’11 gennaio 2023 e n. 53 dell’8 febbraio 2023), i chiarimenti
               resi dalla stazione appaltante nel corso di una gara d’appalto non hanno alcun contenuto provvedimentale,
               non potendo costituire integrazione o rettifica della lex specialis di gara (cfr., da ultimo, Cons. giust. amm.
               Sicilia, 8 ottobre 2021, n. 841; 20 settembre 2021, n. 806, che richiama un’ampia giurisprudenza).


               I chiarimenti della stazione appaltante  sono ammissibili  solo se contribuiscono, con un’operazione di
               interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante
               l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis un significato ed una
               portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio
               formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, IV, 15
               dicembre 2020, n. 8031, che richiama anch’essa a corredo una vasta giurisprudenza).”














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