Page 54 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Mediappalti Il Punto
comma 6 dell’articolo 119 del Codice dei contratti, Tale congruità, per i lavori edili, è verificata
l’appaltatore principale è responsabile in solido dalla Cassa edile in base all›accordo
con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e assunto a livello nazionale tra le parti sociali
contributivi, con espresso richiamo all’articolo 29 firmatarie del contratto collettivo nazionale
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, comparativamente più rappresentative per
deve allo scopo osservare, secondo il successivo l’ambito del settore edile ed il Ministero del
comma 7, il trattamento economico e normativo lavoro e delle politiche sociali; per i lavori
di cui ai contratti collettivi nazionali e territoriali non edili è verificata in comparazione con lo
in vigore per il settore e per la zona nella quale specifico contratto collettivo applicato.
si eseguono le prestazioni secondo le previsioni
dell’articolo 11 e nel rispetto delle disposizioni Le nuove norme dovrebbero, dunque, contribuire a
del comma 12 che richiama anche il direttore circoscrivere il problema del riferimento, da parte
dell’esecuzione al fine di verificare l’effettiva degli operatori economici, a contratti collettivi con
applicazione di detta normativa. minori garanzie rispetto al trattamento riveniente
dalle condizioni indicate dalle stazioni appaltanti,
Il comma 12 prevede infatti che il subappaltatore, vincolate dall’inizio all’indicazione dei contratti
da leggersi come di qualsiasi livello, per le leader.
prestazioni affidate in subappalto, debba garantire
gli stessi standard qualitativi e prestazionali Al di là dell’innegabile portata innovativa che
previsti nel contratto di appalto, e riconoscere ai il decreto legge 19 riveste in termini di tutela
lavoratori un trattamento economico e normativo della sicurezza e delle altre garanzie a favore
non inferiore a quello che avrebbe garantito il dei lavoratori impegnati nei cantieri privati, le
contraente principale, dovendo altresì applicare integrazioni della disciplina recate anche sul
i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro versante pubblicistico testimoniano della necessità
del contraente principale qualora le attività di procedere, ad un anno dalla sua adozione, su
oggetto di subappalto coincidano con quelle questo e su altri fronti, ad alcuni aggiustamenti
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto, oppure delle previsioni del nuovo codice dei contratti che,
riguardino le lavorazioni relative alle categorie senza snaturarne impostazione, logiche e principi,
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale chiarisca quei punti che, dall’applicazione pratica,
del contraente principale. emergano come abbisognevoli di chiarimento
operativo.
Nell’ottica di cui il decreto-legge 19 è portatore,
l’evocato richiamo ai contratti collettivi nazionali Iniziative in questo senso sembrano peraltro
non può che leggersi come riferito ai contratti leader, previste solo nella seconda metà dell’anno.
come peraltro conferma il successivo comma 14
dell’articolo 119, dove è detto che per contrastare
il fenomeno del lavoro sommerso irregolare, il
documento unico di regolarità̀ contributiva è
comprensivo della verifica della congruità
della incidenza della mano d›opera relativa
allo specifico contratto affidato.
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