Page 53 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Il Punto Mediappalti
lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Rilevano i CCNL
stipulati dalle associazioni
In sostanza, la mancata verifica della congruità sindacali comparativamentepiù
della manodopera e della conseguente eventuale
regolarizzazione della posizione dell’operatore rappresentative sul piano nazionale
economico prima del pagamento del saldo, implica
per il personale dell’amministrazione preposto al
controllo, penalizzazioni di natura anche economica Trattasi di una precisazione non di poco conto
oltre alla segnalazione del fatto all’ANAC. che riporta in evidenza il tema del maggior
rilievo, in termini di tutele da riconoscere agli
esiti della contrattazione collettiva operata dalle
Rilievo nella valutazione di organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente
rappresentative, a livello nazionale, rispetto
performance e segnalazione all’ANAC a quelli scaturenti da una contrattazione di
rilievo puramente locale o comunque meno
rappresentativa, confermando e/o di fatto
integrando numerose previsioni del codice dei
Ulteriore previsione che, nell’ottica considerata, contratti riferite al tema.
apporta chiarimenti e modifiche alla disciplina
vigente riguarda l’identificazione del contratto di In questo senso è l’articolo 11 del decreto
lavoro rilevante ai fini del corretto trattamento legislativo n.36/23 che, in aderenza a quanto
economico dei lavoratori impiegati nei contratti in tal senso previsto anche dalla relativa legge
pubblici lungo l’intera filiera. delega, espressamente dispone, al comma 2,
che il contratto collettivo applicabile al personale
dipendente impiegato nell’appalto o nella
concessione, che le stazioni appaltanti e gli enti
Contratti collettivi nazionali concedenti sono tenuti ad indicare nei bandi e
per il trattamento economico negli inviti, è quello, riferito all’attività da svolgere,
e normativo dei lavoratori. stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente più̀ rappresentative
sul piano nazionale (i c.d. contratti leader).
Dispone il comma 2 dell’articolo 29 del decreto
legge 19, integrando con un nuovo comma 1 bis Modifica legislativa che rileva,
l’articolo 29 della legge Biagi, che al personale
impiegato nell’appalto di opere (recius: lavori) o in via interpretativa, anche
servizi e nel subappalto, spetta un trattamento nell’applicazione del Codice dei
economico e normativo complessivamente non contratti pubblici.
inferiore a quello previsto dal contratto collettivo
nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano A tale obbligo ne corrisponde uno a carico degli
nazionale, applicato nel settore e per la zona operatori economici, che possono indicare nella
strettamente connessi con l’attività oggetto propria offerta il differente contratto collettivo da
dell’appalto e del subappalto. essi applicato, purché garantisca ai dipendenti
le stesse tutele di quello indicato dalla stazione
Al riguardo è importante soprattutto la modifica appaltante o dall’ente concedente; alla luce delle
apportata al testo in sede di conversione, nel evocate previsioni del decreto-legge n.19/2024,
senso che la norma considera, ora, i contratti si ritiene che il differente contratto prescelto non
collettivi stipulati dalle associazioni sindacali dei possa che rientrare tra quelli definiti leader.
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, in luogo La questione del contratto applicabile si estende
di quelli maggiormente applicati nel settore e per all’intera filiera realizzativa anche nell’ipotesi
la zona. di subappalti a cascata, posto che, in base al
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