Page 61 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 174 del 10 aprile 2024
               UPREC-PRE-0077-2024-L


               “Appalto  pubblico –  Lavori  –  Bando  di gara  -  Importo  soggetto  a  ribasso  –  Costi della  manodopera  –
               Inclusione – Legittimità.”

               “Appalto  pubblico –  Lavori  –  Scelta  del contraente  –  Procedura  –  Gara  –  Fasi  –  Offerta  economica  -
               Corrispettivo a misura – Ribasso – Listino prezzi unitari – Costi della manodopera – Inclusione – Legittimità
               – Ragioni.”

               “I  costi  della  manodopera,  seppur  quantificati  e  indicati  separatamente  negli  atti  di  gara,  rientrano
               nell’importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire
               l’importo contrattuale.


               In un appalto di lavori a misura, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, è legittimo applicare la
               percentuale di ribasso offerta dal concorrente ai costi della manodopera stimati dalla Stazione appaltante,
               anche considerando che, nel caso di specie, la lex specialis di gara richiedeva espressamente di indicare il
               ribasso sul listino dei prezzi unitari posto a base di gara, comprensivi dei suddetti costi della manodopera.”




               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 175 del 10 aprile 2024
               UPREC-PRE-0064-2024-F-PREC - FASC. 914/2024

               “I chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso di una gara d’appalto non hanno alcun contenuto
               provvedimentale, non potendo costituire, per giurisprudenza consolidata, integrazione o rettifica della lex
               specialis di gara”


               “ ... è principio pacifico, valido anche con riferimento al nuovo Codice, che i chiarimenti resi dalla Stazione
               appaltante possono spingersi fino al limite dell’interpretazione autentica di una clausola del bando, allo
               scopo di rendere noto inequivocabilmente il modo di intendere la sussistenza di un requisito partecipativo
               previsto a pena di esclusione.

               Quando, invece, il chiarimento incide sull’essenza stessa di un requisito di partecipazione alla gara esso dà
               vita ad una modifica non consentita delle regole alla base della selezione pubblica, trattandosi di attività
               che si pone in contrasto con la par condicio. Tale risultato, oltre a ledere la par condicio, contrasta anche
               con il principio di buona fede e legittimo affidamento riposto dai concorrenti sulla lex specialis di gara,
               annoverato tra i principi fondamentali del nuovo Codice e positivizzato nell’art. 5 del D.lgs. n. 36/2023; ...
               i chiarimenti non sono lo strumento idoneo a modificare i requisiti di partecipazione, dovendo questi essere
               individuati nella lex specialis fin dall’avvio della procedura. Tanto più che, nel caso di specie, tale modifica
               si è tradotta in una restrizione del requisito partecipativo prescritto nel disciplinare (producendo un effetto
               di restrizione della concorrenza) ...”









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