Page 58 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               Consiglio di Stato, Sez. IV, 15/04/2024, n. 3403

               Si ritiene applicabile la revisione dei prezzi alle proroghe negoziali, ma non anche ai rinnovi contrattuali

               “… la distinzione tra opzione di proroga e proroga tecnica, già prevista dall’art. 106, comma 11, d.lgs. 18
               aprile 2016, n. 50, è stata ulteriormente precisata dal nuovo codice dei contratti pubblici, che ha distinto le
               due fattispecie collocandole, rispettivamente, nel comma 10 (opzione di proroga) e nel comma 11 (proroga
               tecnica) dell’art. 120, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, stabilendo che il contraente originario, in entrambi i
               casi, è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali “ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto”,
               mentre  solo  nel  caso  di opzione  di  proroga  troveranno  applicazione le  “condizioni di  mercato  ove  più
               favorevoli per la stazione appaltante”, sempre che ciò sia previsto nei documenti di gara.

               Un’altra distinzione che assume rilievo nel caso di specie ai fini dell’applicabilità della clausola di revisione
               dei  prezzi  è  quella  tra  proroga  e  rinnovo  contrattuale.  In  particolare,  è  stato  precisato  che  “Il  rinnovo
               contrattuale si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni
               del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà,
               abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello
               originario; in assenza di tale negoziazione novativa, è qualificabile come proroga contrattuale l’accordo con
               cui le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad
               essere regolato dall’atto originario; ed anche la circostanza che in tale accordo sia riportato il prezzo del
               contratto originario, che quindi rimane immutato, non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà
               negoziale, ma circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente l’intervenuta mera proroga del previgente
               contratto” (Cons. Stato, sez. III, 24 marzo 2022, n. 2157; Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1635).

               Inoltre,  deve  ritenersi  consolidato  l’orientamento  della  giurisprudenza  di  questo  Consiglio  di  Stato  che
               ritiene  applicabile  la revisione  dei prezzi alle proroghe negoziali, ma non  anche ai rinnovi contrattuali:
               “In materia di appalti pubblici, presupposto per l’applicazione della norma di cui all’art. 115, d.lgs. n. 163
               del 2006 – secondo cui tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture
               debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo – è che vi sia stata mera proroga e non un
               rinnovo del rapporto contrattuale» (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2019, n. 5021; Cons.
               Stato, sez. III, 27 agosto 2018, n. 5059; Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo 2016, n. 1091).”





               TAR Napoli, Sez. V, 04/04/2024, n. 2200

               Presupposti per l’indizione della gara-ponte con le modalità previste dall’art. 76 D.lgs. n. 36/2023

               “l’art. 76 disciplina i casi e le circostanze in cui – a prescindere che si tratti di procedure sopra-soglia
               ovvero sotto-soglia – è ammesso l’affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
               di un bando di gara. Tale specifica procedura, nell’ambito del Codice previgente, era trattata all’art. 63
               in modo tendenzialmente analogo, individuando gli specifici e tassativi presupposti nonché i limiti entro
               i quali consentire il suo utilizzo. In particolare, la procedura in esame può essere utilizzata, fra l’altro,
               nella misura strettamente necessaria, in casi di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per
               l’Amministrazione  (ex  multis:  C.d.S.,  III,  26.4.2019,  n.  2687),  essendo  a  tal  fine  valorizzato  dal  dato
               normativo  l’onere  motivazionale  a  carico  dell’amministrazione  indicente,  in linea  con  l’orientamento
               pacifico della giurisprudenza euro-unitaria (per tutte la sentenza della CGCE 8.4.2008, causa C-337/05)
               secondo cui l’adozione di scelte limitative del confronto concorrenziale si giustifica solo se sostenuta da
               specifica motivazione sulla sostanziale impossibilità della stazione appaltante, rigorosamente accertata, di
               soddisfare le proprie esigenze rivolgendosi indistintamente al mercato.”



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