Page 60 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
P. 60

Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 151 del 26 marzo 2024
               UPREC/PRE/0072/2024/S/PREC


               “Qualora  la  Stazione  appaltante,  nell’esercizio  della  sua  discrezionalità,  abbia  fissato  un  termine  entro
               il quale  effettuare  il sopralluogo  e  tale  termine  non  appaia  lesivo della concorrenza  in quanto  non
               manifestamente incongruo, la richiesta della visita dei luoghi tardivamente presentata dall’impresa deve
               ritenersi inammissibile”

               “… l’Autorità,  nella nota  illustrativa  al bando  tipo 1/2021,  in ordine  alle modalità  di svolgimento del
               sopralluogo, ha avuto modo di osservare che “rientra nella discrezionalità della stazione appaltante fissare
               la calendarizzazione del sopralluogo, dovendo la stessa poter organizzare la propria attività in modo da
               non distogliere i propri dipendenti dalle normali attività per periodi di tempo imprecisati» e, al riguardo, ha
               segnalato «che tale calendarizzazione dovrà essere effettuata nel rispetto della par condicio e dell’anonimato
               dei partecipanti» e che «dovrà contemperare, da un lato, l’esigenza di garantire la massima partecipazione
               alla gara, evitando di fissare date di sopralluogo troppo vicine alla data di pubblicazione del bando (ciò
               che potrebbe costituire una violazione del principio di proporzionalità e del termine di partecipazione alla
               gara); dall’altro, l’esigenza di garantire un lasso di tempo dopo lo svolgimento del sopralluogo che possa
               considerarsi congruo per la formulazione dell’offerta, evitando di fissare date troppo vicine al termine finale
               per la presentazione della domanda”.


               Tali considerazioni devono ritenersi valide anche per le procedure di gara soggette al d.lgs. 36/2023, attesa
               l’identica formulazione, in merito al Sopralluogo, dei bandi tipo n. 1/2023 e n. 1/2021; con particolare
               riferimento  alla  tempistica  del  sopralluogo,  l’Autorità  ha  ritenuto  che  le  informazioni  acquisite  in  sede
               di  sopralluogo  obbligatorio,  in  quanto  necessarie  ai  fini  della  formulazione  di  una  offerta  informata  e
               consapevole, sono da considerarsi alla stregua di informazioni complementari della lex specialis, sulle quali
               ciascun candidato dovrebbe essere posto nella condizione di formulare quesiti e richiedere informazioni
               supplementari entro il termine ultimo indicato dal bando (delibera n. 22/2021).

               Sulla scorta di tale principio, in una successiva pronuncia, l’Autorità ha ritenuto che “la fissazione, con
               una  settimana  di preavviso,  del sopralluogo  in una  data  antecedente  di 12  (dodici) giorni rispetto  alla
               scadenza del termine per la presentazione delle offerte non sia censurabile come contraria ai principi di
               correttezza, proporzionalità e parità di trattamento, perché avrebbe consentito all’operatore economico di
               formulare quesiti nel rispetto del termine del bando (pari a 10 giorni prima della scadenza dei termini per
               la presentazione delle offerte) e di ottenere risposte e informazioni supplementari entro 6 (sei) giorni prima
               del termine stabilito per la ricezione delle offerte, come richiesto dall’art. 79, comma 3, d.lgs. n. 50/2016
               come condizione per evitare la necessità della proroga di detto termine” (Delibera n. 280/2023);”






















                                                           60
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65