Page 57 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Consiglio di Stato, Sez. IV, 15/4/2024, n. 3404
Distinzione tra opzione di proroga, proroga tecnica e rinnovo contrattuale
“Dal punto di vista sistematico, la distinzione tra opzione di proroga e proroga tecnica, già prevista dall’art.
106, comma 11, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stata ulteriormente precisata dal nuovo codice dei contratti
pubblici, che ha distinto le due fattispecie collocandole, rispettivamente, nel comma 10 (opzione di proroga)
e nel comma 11 (proroga tecnica) dell’art. 120, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, stabilendo che il contraente
originario, in entrambi i casi, è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali “ai prezzi, patti e condizioni
stabiliti nel contratto”, mentre solo nel caso di opzione di proroga troveranno applicazione le “condizioni di
mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante”, sempre che ciò sia previsto nei documenti di gara.
Pertanto, dall’analisi del citato art. 8 del contratto di appalto, emerge la chiara sussistenza di un obbligo
contrattuale di garantire il servizio oggetto di affidamento fino al subentro della nuova ditta aggiudicatrice
(c.d. proroga tecnica).
Tale previsione contrattuale, peraltro, è sufficiente a rendere irrilevanti le contestazioni avanzate dalla
parte resistente secondo cui, ai fini della proroga, sarebbe stato necessario un atto negoziale bilaterale,
rivestito di forma scritta ed adottato dallo stesso organo che aveva la competenza a stipulare l’originario
contratto.
Pertanto, deve ritenersi che l’ordinanza sindacale in esame, nella parte in cui ordina alla società appellante
di eseguire temporaneamente il servizio in questione per sei mesi (fino all’11 novembre 2018) “agli
stessi patti e condizioni di cui al Contratto Rep. n. 3 del 29.01.2009” con applicazione di una “clausola
di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio a seguito della gara ponte e/o del servizio unitario
dell’ARO 5/LE”, sia da qualificare come un atto avente natura ricognitiva di un obbligo già discendente dal
contratto, essendosi limitata a dare applicazione ad una proroga tecnica già prevista contrattualmente.
– Un’altra distinzione che assume rilievo nel caso di specie ai fini dell’applicabilità della clausola di revisione
dei prezzi è quella tra proroga e rinnovo contrattuale.
In particolare, è stato precisato che “Il rinnovo contrattuale si contraddistingue, sul piano sostanziale, per
la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti,
attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti
giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario; in assenza di tale negoziazione novativa, è
qualificabile come proroga contrattuale l’accordo con cui le parti si limitano a pattuire il differimento del
termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dall’atto originario; ed anche la
circostanza che in tale accordo sia riportato il prezzo del contratto originario, che quindi rimane immutato,
non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà negoziale, ma circostanza idonea ad avvalorare
ulteriormente l’intervenuta mera proroga del previgente contratto” (Cons. Stato, sez. III, 24 marzo 2022,
n. 2157; Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1635).”
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