Page 40 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Mediappalti Il Punto
Piuttosto, “l’obbligatorietà” del richiamato comma Se così non fosse, se, cioè, alla comunicazione
3 potrebbe giustificarsi alla luce di un elemento da parte dell’operatore economico dell’adozione
letterale del tutto assente nella corrispondente di eventuali provvedimenti giudiziari – anche
disposizione anticorruzione. antecedenti alla partecipazione alla gara di cui
si tratta, per taluno dei reati indicati nel patto di
Mentre, infatti, in quest’ultima, la facoltà si legalità (di norma, corrispondenti a quelli previsti
riferisce unicamente all’effetto escludente, dal vigente art. 94, co. 1, del Codice dei contratti)
nella disposizione antimafia si fa riferimento, – corrispondesse una automatica esclusione in fase
alternativamente, all’istituto della risoluzione del di gara del medesimo operatore, si preverrebbe
contratto, ovvero della esclusione dalla gara. alla surrettizia trasformazione di una causa di
esclusione facoltativa, attualmente prevista
Sicché, l’imperativo “prevedono” si riferisce alla dall’art. 98, co. 3, lett. g) del Codice dei contratti,
necessità che la stazione appaltante, una volta in automatica, oltreché sfociare nella violazione
adottato il protocollo di legalità di cui al comma 1 del principio di parità di trattamento, rispetto agli
dell’articolo 83 bis del Codice antimafia, sia tenuta operatori economici che partecipino a procedure di
ad integrare la disciplina di gara con la previsione gara per le quali non siano stati adottati protocolli
sanzionatorie previste per i casi di violazione degli di integrità o legalità.
obblighi assunti col patto di legalità.
Infine, deve pure ritenersi che l’effetto direttamente
escludente sia legato concretamente alla mancanza
di volontà dell’operatore di sottoscrivere il patto
medesimo, ovvero al venir meno agli obblighi di
comunicazione che, generalmente, costituiscono
l’essenza delle clausole risolutive e/o escludenti.
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