Page 40 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Mediappalti                                                                               Il Punto






               Piuttosto, “l’obbligatorietà” del richiamato comma   Se  così  non  fosse,  se,  cioè,  alla  comunicazione
               3  potrebbe  giustificarsi  alla  luce  di  un  elemento   da  parte  dell’operatore  economico  dell’adozione
               letterale  del  tutto  assente  nella  corrispondente   di eventuali provvedimenti giudiziari  – anche
               disposizione anticorruzione.                    antecedenti  alla partecipazione  alla gara  di cui
                                                               si tratta, per taluno dei reati indicati nel patto di
               Mentre,  infatti,  in  quest’ultima,  la  facoltà  si   legalità (di norma, corrispondenti a quelli previsti
               riferisce   unicamente   all’effetto   escludente,   dal vigente art. 94, co. 1, del Codice dei contratti)
               nella  disposizione  antimafia  si  fa  riferimento,   – corrispondesse una automatica esclusione in fase
               alternativamente,  all’istituto della  risoluzione del   di gara del medesimo operatore,  si preverrebbe
               contratto, ovvero della esclusione dalla gara.  alla  surrettizia  trasformazione  di  una  causa  di
                                                               esclusione   facoltativa,   attualmente   prevista
               Sicché,  l’imperativo  “prevedono”  si  riferisce  alla   dall’art. 98, co. 3, lett. g) del Codice dei contratti,
               necessità  che  la  stazione  appaltante,  una  volta   in  automatica,  oltreché  sfociare  nella  violazione
               adottato il protocollo di legalità di cui al comma 1   del principio di parità di trattamento, rispetto agli
               dell’articolo 83 bis del Codice antimafia, sia tenuta   operatori economici che partecipino a procedure di
               ad integrare la disciplina di gara con la previsione   gara per le quali non siano stati adottati protocolli
               sanzionatorie previste per i casi di violazione degli   di integrità o legalità.
               obblighi assunti col patto di legalità.

               Infine, deve pure ritenersi che l’effetto direttamente
               escludente sia legato concretamente alla mancanza
               di volontà  dell’operatore  di sottoscrivere  il patto
               medesimo, ovvero  al venir  meno  agli obblighi  di
               comunicazione  che,  generalmente,  costituiscono
               l’essenza delle clausole risolutive e/o escludenti.














































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