Page 39 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Il Punto Mediappalti
come causa di esclusione dalla gara, le stazioni 4. Conclusioni
appaltanti, nel rispetto del richiamato parametro
di proporzionalità, devono comunque “valutare Dalla lettura della sentenza in commento, si
l’idoneità della condotta a giustificare l’esclusione rilevano alcuni profili di indagine che meritano di
dalla gara” e adottare la sanzione espulsiva essere accennati, nell’attesa di ulteriori pronunce
“in ottemperanza ai canoni del procedimento in materia o di futuri interventi normativi,
amministrativo che richiedono la garanzia del anche di interpretazione autentica, che possano
contraddittorio e l’obbligo di idonea motivazione precisare il corretto ambito di applicazione dei
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delle scelte adottate” . Protocolli di legalità.
Anzitutto, emerge chiaramente come il legislatore
non abbia mai precisato quali siano i rapporti tra
l’articolo 1, co. 17, della Legge anticorruzione,
La pretesa di annettere, in forza ove viene contemplata la facoltà della stazione
della clausola risolutiva in esame, appaltante di prevedere che il mancato rispetto
un’attitudine immediatamente degli impegni assunti con la sottoscrizione del
Protocollo di legalità sia causa di esclusione
espulsiva all’operato pregresso dalla procedura di gara, e l’articolo 83 bis del
degli amministratori dell’operatore Codice antimafia, per cui le stazioni appaltanti
economico sottoposto alla “prevedono” negli avvisi, bandi di gara o lettere
valutazione contravviene ai di invito che il mancato rispetto dei protocolli
richiamati principi ordinamentali, in di legalità costituisce causa di esclusione dalla
quanto mira a dilatare, in modo non gara o di risoluzione del contratto.
consentito, il perimetro delle cause Ciò, naturalmente, non può non riverberarsi
tassative di esclusione. sul piano della interpretazione applicativa,
ove si ritenga che l’inserimento della clausola
escludente sia facoltativa nell’ambito dei
protocolli di legalità previsti dalla Legge
anticorruzione e obbligatorie in quelli disciplinati
Dal principio di tassatività delle cause di dal Codice antimafia.
esclusione si è desunto, inoltre, che il patto
d’integrità “fa sorgere obblighi connessi alla Una tale impostazione sarebbe del tutto illogica,
specifica procedura cui l’operatore economico oltreché frustrante della ratio sottesa alle due
partecipa e per la quale sottoscrive il patto e non previsioni normative che – evidentemente –
si riferisce a comportamenti tenuti dall’impresa deve desumersi essere la medesima.
in occasione di precedenti appalti, anche perché,
ad opinare diversamente, si determinerebbe una Probabilmente, parrebbe più coerente col dato
sovrapposizione di tale disciplina con quella dei normativo ritenere che in entrambi i casi si tratti
“motivi di esclusione”, ovvero della sussistenza di una facoltà rimessa alla stazione appaltante
dei requisiti di ordine generale”. e che questa, previa valutazione discrezionale
della sussistenza dei presupposti previsti dalla
In definitiva, la pretesa di annettere, in forza legge e dalla lex specialis, si determini per
della clausola risolutiva in esame, un’attitudine l’eventuale operatività della clausola escludente
immediatamente espulsiva all’operato pregresso nell’ambito del caso concreto.
degli amministratori dell’operatore economico
sottoposto alla valutazione, contravviene ai Oltretutto, il comma 3 dell’art. 83 bis del Codice
richiamati principi ordinamentali, in quanto mira antimafia non andrebbe letto atomisticamente e
a dilatare, in modo non consentito, il perimetro in contrapposizione al dettato dell’articolo 1, co.
delle cause tassative di esclusione. 17, della Legge anticorruzione.
3. Al riguardo, si rimanda a TAR Lazio, Roma, sez. II ter, 12 aprile 2022 n. 4384 e C.G.A.R.S., sez. giur., 12
gennaio 2022 n. 32, che, a sua volta, richiama la delibera ANAC 22.12.2020 n. 1120.
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