Page 39 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               come causa di esclusione dalla gara, le stazioni   4. Conclusioni
               appaltanti, nel rispetto del richiamato parametro
               di  proporzionalità,  devono  comunque  “valutare   Dalla lettura della sentenza in commento, si
               l’idoneità della condotta a giustificare l’esclusione   rilevano alcuni profili di indagine che meritano di
               dalla  gara”  e  adottare  la  sanzione  espulsiva   essere accennati, nell’attesa di ulteriori pronunce
               “in ottemperanza ai canoni del procedimento     in  materia  o  di  futuri  interventi  normativi,
               amministrativo che  richiedono  la garanzia  del   anche di interpretazione autentica, che possano
               contraddittorio e l’obbligo di idonea motivazione   precisare  il  corretto  ambito  di  applicazione  dei
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               delle scelte adottate” .                        Protocolli di legalità.
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                                                               non abbia mai precisato quali siano i rapporti tra
                                                               l’articolo  1,  co.  17,  della  Legge  anticorruzione,
                   La pretesa di annettere, in forza           ove viene contemplata la facoltà della stazione
                 della clausola risolutiva in esame,           appaltante di prevedere che il mancato rispetto
                   un’attitudine immediatamente                degli impegni assunti con la sottoscrizione del
                                                               Protocollo di legalità sia causa di esclusione
                   espulsiva all’operato pregresso             dalla  procedura  di  gara,  e  l’articolo  83  bis  del
                 degli amministratori dell’operatore           Codice  antimafia,  per  cui  le  stazioni  appaltanti
                      economico sottoposto alla                “prevedono” negli avvisi, bandi di gara o lettere
                     valutazione contravviene ai               di invito che il mancato rispetto dei protocolli
                richiamati principi ordinamentali, in          di legalità costituisce causa di esclusione dalla
                 quanto mira a dilatare, in modo non           gara o di risoluzione del contratto.
                 consentito, il perimetro delle cause          Ciò,  naturalmente,  non  può  non  riverberarsi
                       tassative di esclusione.                sul  piano  della  interpretazione  applicativa,

                                                               ove  si  ritenga  che  l’inserimento  della  clausola
                                                               escludente   sia   facoltativa   nell’ambito   dei
                                                               protocolli  di  legalità  previsti  dalla  Legge
                                                               anticorruzione e obbligatorie in quelli disciplinati
               Dal principio di tassatività delle cause di     dal Codice antimafia.
               esclusione si  è desunto, inoltre,  che il patto
               d’integrità  “fa  sorgere  obblighi  connessi  alla   Una tale impostazione sarebbe del tutto illogica,
               specifica  procedura  cui  l’operatore  economico   oltreché  frustrante  della  ratio  sottesa  alle  due
               partecipa e per la quale sottoscrive il patto e non   previsioni  normative  che  –  evidentemente  –
               si riferisce a comportamenti tenuti dall’impresa   deve desumersi essere la medesima.
               in occasione di precedenti appalti, anche perché,
               ad opinare diversamente, si determinerebbe una   Probabilmente,  parrebbe più  coerente  col  dato
               sovrapposizione di tale disciplina con quella dei   normativo ritenere che in entrambi i casi si tratti
               “motivi  di  esclusione”,  ovvero  della  sussistenza   di  una  facoltà  rimessa  alla  stazione  appaltante
               dei requisiti di ordine generale”.              e  che  questa,  previa  valutazione  discrezionale
                                                               della sussistenza dei presupposti previsti dalla
               In  definitiva,  la  pretesa  di  annettere,  in  forza   legge e  dalla  lex specialis,  si  determini per
               della  clausola  risolutiva  in  esame,  un’attitudine   l’eventuale operatività della clausola escludente
               immediatamente espulsiva all’operato pregresso   nell’ambito del caso concreto.
               degli amministratori dell’operatore economico
               sottoposto  alla  valutazione,  contravviene  ai   Oltretutto, il comma 3 dell’art. 83 bis del Codice
               richiamati principi ordinamentali, in quanto mira   antimafia non andrebbe letto atomisticamente e
               a dilatare, in modo non consentito, il perimetro   in contrapposizione al dettato dell’articolo 1, co.
               delle cause tassative di esclusione.            17, della Legge anticorruzione.





               3. Al riguardo, si rimanda a TAR Lazio, Roma, sez. II ter, 12 aprile 2022 n. 4384 e C.G.A.R.S., sez. giur., 12
               gennaio 2022 n. 32, che, a sua volta, richiama la delibera ANAC 22.12.2020 n. 1120.

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