Page 36 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Mediappalti Il Punto
Al riguardo, tanto la giurisprudenza quanto l’ANAC Sulla scorta di tali premesse, la giurisprudenza
hanno da tempo chiarito che le conseguenze amministrativa è stata chiamata a rispondere
sanzionatorie previste dal patto di integrità, a due ordini di questioni. Da un lato, se la mera
derivanti dall’applicazione delle relative clausole, corrispondenza tra fattispecie incriminatrici
non contrastano con il principio della tassatività annotate nei certificati dei carichi pendenti –
delle cause di esclusione previsto dall’art. 83, co. 8, riferiti ad un operatore economico aggiudicatario
D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile ratione temporis), e da questi dichiarate ai fini dell’accertamento
oggi ricompreso nell’ambito dell’art. 10 del D.Lgs. dell’insussistenza di cause di esclusione previste
n. 36/2023 (c.d. “nuovo Codice dei contratti”), dal Codice dei contratti – e quelle riepilogate
giacché tali ipotesi sono prescritte dalla legge. nell’ambito delle clausole del patto di integrità,
comporti l’esclusione automatica dell’operatore
Più in particolare, è stato ribadito che la previsione economico medesimo; dall’altro se, anche in
eventualmente escludente affonda sempre le sue assenza di una espressa comminatoria espulsiva,
origini in una norma, rispettando il principio di l’esclusione di un operatore economico sia
riserva di legge sancito, oggi, all’art. 10 del “nuovo” comunque imposta dalla lettera della norma di cui
Codice dei contratti e dal già menzionato art. 83 all’articolo 83 bis del Codice antimafia per il caso di
bis del Codice antimafia, e che gli impegni assunti inosservanza dei protocolli di legalità.
nei protocolli e negli accordi non devono eccedere
quanto necessario per raggiungere l’obiettivo Muovendo da queste premesse, il presente
perseguito dal legislatore, conformemente al contributo mira ad emarginare la recente sentenza
principio di proporzionalità che, al pari della parità pronunciata dal TAR Piemonte, Sez. II, 2 aprile
di trattamento, non discriminazione e trasparenza, 2024 n. 322.
costituisce un principio generale del diritto, non
solo nazionale ma anche unionale.
1. La vicenda processuale
Con propria determinazione l’amministrazione
la giurisprudenza amministrativa è aggiudicataria disponeva di procedere
stata chiamata a rispondere a due all’affidamento del servizio di refezione scolastica
per gli alunni e il personale docente della locale
ordini di questioni. Da un lato, se la scuola primaria, con opzione di rinnovo per un
mera corrispondenza tra fattispecie ulteriore anno, mediante procedura aperta e
incriminatrici annotate nei certificati con il criterio dell’offerta economicamente più
dei carichi pendenti – riferiti ad un vantaggiosa.
operatore economico aggiudicatario Il disciplinare di gara richiedeva di allegare,
e da questi dichiarate ai fini all’interno della busta amministrativa, il patto
d’integrità, elaborato dalla stazione appaltante,
dell’accertamento dell’insussistenza sottoscritto da ciascun concorrente.
di cause di esclusione previste
dal Codice dei contratti – e quelle Il menzionato patto d’integrità – avente il
riepilogate nell’ambito delle dichiarato obiettivo di improntare i comportamenti
clausole del patto di integrità, dell’operatore economico e della stazione
comporti l’esclusione automatica appaltante a principi di lealtà, trasparenza e
concorrenza – veniva, a sua volta qualificato, come
dell’operatore economico medesimo; “parte integrante di ogni contratto affidato dalla
dall’altro se, anche in assenza stazione appaltante” e disponeva che “La stazione
di una espressa comminatoria appaltante […] si avvale della clausola risolutiva
espulsiva, l’esclusione di un espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta
operatore economico sia comunque nei confronti dell’operatore economico, di taluno
imposta dalla lettera della norma dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare
di cui all’articolo 83 bis del Codice o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
antimafia per il caso di inosservanza delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis,
dei protocolli di legalità. 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis,
353 e 353-bis”.
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