Page 35 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Il Punto Mediappalti
Patti di legalità o integrità. La corretta
interpretazione della clausola risolutiva
espressa e limitazione dell’effetto escludente.
Note a margine della Sentenza del TAR
Piemonte, Sez. II, 2 aprile 2024 n. 322
IL
PUN
di Giuseppe Totino e Aldo Cimmino
TO
Premessa In tale prospettiva, il legislatore ha inoltre
specificato che “Le stazioni appaltanti prevedono
Come è noto, il Legislatore italiano, nell’ambito negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito
delle riforme per la semplificazione e l’innovazione che il mancato rispetto dei protocolli di legalità
digitale, ha inserito, con l’art. 3, co. 7, del D.L. costituisce causa di esclusione dalla gara o di
n. 76/2020 (c.d. “Decreto semplificazioni”), risoluzione del contratto”.
l’art. 83 bis del D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. “Codice
antimafia”). L’inciso normativo ha destato non poche
La norma richiamata, rubricata “Protocolli di perplessità in ordine all’attitudine immediatamente
legalità” è stata prevista al fine di implementare le escludente delle clausole previste dal patto di
ordinarie tutele previste dalla disciplina dei contratti integrità (o di legalità), giacché non sono mancate
pubblici, consentendo di configurare, quale causa interpretazioni volte ad innalzare tali clausole a
di scioglimento del vincolo, provvedimenti di rilievo nuove ipotesi di cause di esclusione “necessitate”,
penale, pure non definitivi, che siano contestuali anche nella fase precedente alla stipula del
alla procedura di gara a cui il patto si riferisce. contratto di appalto .
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1. Al riguardo, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 10 maggio 2022, n. 3646 secondo cui “Limitare alla fase
esecutiva del contratto l’ambito di azione del patto di integrità sarebbe illogico prima che non rispondente
alle clausole della lex specialis, oltreché frustrante la stessa ratio di simili strumenti a disposizione delle
Stazioni appaltanti. Si arriverebbe, peraltro, all’assurdo, logico e teleologico, di aggiudicare la gara a favore
di un soggetto per poi risolvere il contratto dopo la stipula”.
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