Page 37 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               Nell’ambito  delle  procedure  per  la  verifica  del   comportamento  dell’aggiudicatario  ai  fini  della
               possesso  dei  requisiti  prescritti  ex  lege  e  dalla   successiva ammissione a procedure ristrette della
               lex specialis, emergeva  una dichiarazione resa   medesima stazione appaltante in caso di mancata
               ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, con la quale   osservanza di tali prescrizioni”.
               un concorrente, allegava la circostanza del rinvio
               a giudizio per la fattispecie di cui all’art. 353, co.   Successivamente, l’art. 120 del d.P.R. 5 ottobre
               1, c.p. (turbata libertà degli incanti), disposto dal   2010, n. 207, statuiva che le stazioni appaltanti,
               GUP presso il Tribunale di Padova, nei confronti del   nell’ambito degli appalti da aggiudicare secondo
               presidente e amministratore delegato della società,   il   criterio   dell’offerta   economicamente   più
               nonché di due amministratori cessati dall’incarico.   vantaggiosa,  potevano  concludere  “protocolli  di
               Nonostante  tali dichiarazioni, l’amministrazione   intesa”  o  “protocolli di intenti […] con soggetti
               procedeva ad aggiudicargli, comunque, l’appalto.  pubblici  con  competenze  in  materia  di  salute,
                                                               sicurezza,  previdenza,  ordine  pubblico  nonché
               Avverso  il provvedimento  di aggiudicazione    con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali”.
               insorgeva  il concorrente  non  aggiudicatario,
               chiedendone    l’annullamento   per    aver,    Solo con la c.d. Legge anticorruzione, il legislatore
               l’amministrazione aggiudicatrice violato: l’art.   ha previsto l’operatività dei cosiddetti “Protocolli
                                                                                       2
               15 del disciplinare di gara in combinato disposto   di  seconda  generazione” ;  il  riferimento  è,
               con gli artt. 2, 4.4 e 6 del patto di integrità; l’art.   chiaramente,  all’art.  1,  co.  17,  della  Legge
               83 bis del Codice antimafia; il principio della par   n.  190/2012,  a  mente  del  quale:  “Le stazioni
               condicio, dell’auto-vincolo dell’amministrazione,   appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi
               del  legittimo  affidamento  e  del  buon  andamento   di gara o lettere di invito che il mancato rispetto
               della pubblica amministrazione.                 delle clausole contenute nei protocolli di legalità o
                                                               nei patti di integrità costituisce causa di esclusione
                                                               dalla gara”.
                   2.  Il  patto  di  legalità  o  di  integrità.  Il   Con tale norma, dunque, il legislatore ha inteso
                      quadro normativo                         rafforzare  le  misure  di  prevenzione  e  contrasto
                                                               all’illegalità nel settore degli appalti pubblici,
               Prima di addentrarsi nel merito della pronuncia   inserendo nell’ordinamento giuridico una norma
               in  commento,  appare  utile  riepilogare  il  dato   attributiva di potere.
               normativo in materia di protocollo di legalità.
                                                               Infine,  nell’ambito  della  legislazione  antimafia,
               Sul piano del diritto positivo la prima previsione   l’art.  3,  co.  7,  del  Decreto  semplificazioni  ha
               in materia era rinvenibile nell’art. 176, co. 3, lett.   introdotto l’art. 83  bis  del  Codice  antimafia,
               e), d.lgs. n. 163/2006 come novellato dall’art. 3,   rubricato “Protocolli di legalità”.
               d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113 che aveva previsto
               che  i  soggetti  aggiudicatori  di  opere  strategiche   Il primo comma stabilisce che “Il Ministero
               possano stipulare “appositi accordi con gli organi   dell’interno  può  sottoscrivere  protocolli,  o  altre
               competenti in materia di sicurezza nonché di    intese comunque denominate, per la prevenzione
               prevenzione  e  repressione  della  criminalità,   e  il  contrasto  dei  fenomeni  di  criminalità
               finalizzati alla verifica preventiva del programma   organizzata,  anche  allo  scopo  di  estendere
               di esecuzione dei lavori in vista del successivo   convenzionalmente il ricorso alla documentazione
               monitoraggio  di  tutte  le  fasi  di  esecuzione  delle   antimafia di cui all’articolo 84. I protocolli di cui al
               opere  e  dei  soggetti  che  le  realizzano”  e  che   presente articolo possono essere sottoscritti anche
               tali accordi dovessero prevedere “l’adozione    con imprese di rilevanza strategica per l’economia
               di protocolli di legalità che comportino clausole   nazionale nonché con associazioni maggiormente
               specifiche  di  impegno,  da  parte  dell’impresa   rappresentative  a  livello  nazionale  di  categorie
               aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi   produttive, economiche o imprenditoriali e con le
               di  estorsione,  con la  possibilità  di  valutare  il   organizzazioni sindacali”.






               2.  Sulla distinzione  tra  Patto  di legalità di prima  e  seconda  generazione,  si rinvia  alle precisazioni del
               Consiglio di Stato, Sez. V, 10 maggio 2022, n. 3646.

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