Page 37 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Il Punto Mediappalti
Nell’ambito delle procedure per la verifica del comportamento dell’aggiudicatario ai fini della
possesso dei requisiti prescritti ex lege e dalla successiva ammissione a procedure ristrette della
lex specialis, emergeva una dichiarazione resa medesima stazione appaltante in caso di mancata
ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, con la quale osservanza di tali prescrizioni”.
un concorrente, allegava la circostanza del rinvio
a giudizio per la fattispecie di cui all’art. 353, co. Successivamente, l’art. 120 del d.P.R. 5 ottobre
1, c.p. (turbata libertà degli incanti), disposto dal 2010, n. 207, statuiva che le stazioni appaltanti,
GUP presso il Tribunale di Padova, nei confronti del nell’ambito degli appalti da aggiudicare secondo
presidente e amministratore delegato della società, il criterio dell’offerta economicamente più
nonché di due amministratori cessati dall’incarico. vantaggiosa, potevano concludere “protocolli di
Nonostante tali dichiarazioni, l’amministrazione intesa” o “protocolli di intenti […] con soggetti
procedeva ad aggiudicargli, comunque, l’appalto. pubblici con competenze in materia di salute,
sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché
Avverso il provvedimento di aggiudicazione con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali”.
insorgeva il concorrente non aggiudicatario,
chiedendone l’annullamento per aver, Solo con la c.d. Legge anticorruzione, il legislatore
l’amministrazione aggiudicatrice violato: l’art. ha previsto l’operatività dei cosiddetti “Protocolli
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15 del disciplinare di gara in combinato disposto di seconda generazione” ; il riferimento è,
con gli artt. 2, 4.4 e 6 del patto di integrità; l’art. chiaramente, all’art. 1, co. 17, della Legge
83 bis del Codice antimafia; il principio della par n. 190/2012, a mente del quale: “Le stazioni
condicio, dell’auto-vincolo dell’amministrazione, appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi
del legittimo affidamento e del buon andamento di gara o lettere di invito che il mancato rispetto
della pubblica amministrazione. delle clausole contenute nei protocolli di legalità o
nei patti di integrità costituisce causa di esclusione
dalla gara”.
2. Il patto di legalità o di integrità. Il Con tale norma, dunque, il legislatore ha inteso
quadro normativo rafforzare le misure di prevenzione e contrasto
all’illegalità nel settore degli appalti pubblici,
Prima di addentrarsi nel merito della pronuncia inserendo nell’ordinamento giuridico una norma
in commento, appare utile riepilogare il dato attributiva di potere.
normativo in materia di protocollo di legalità.
Infine, nell’ambito della legislazione antimafia,
Sul piano del diritto positivo la prima previsione l’art. 3, co. 7, del Decreto semplificazioni ha
in materia era rinvenibile nell’art. 176, co. 3, lett. introdotto l’art. 83 bis del Codice antimafia,
e), d.lgs. n. 163/2006 come novellato dall’art. 3, rubricato “Protocolli di legalità”.
d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113 che aveva previsto
che i soggetti aggiudicatori di opere strategiche Il primo comma stabilisce che “Il Ministero
possano stipulare “appositi accordi con gli organi dell’interno può sottoscrivere protocolli, o altre
competenti in materia di sicurezza nonché di intese comunque denominate, per la prevenzione
prevenzione e repressione della criminalità, e il contrasto dei fenomeni di criminalità
finalizzati alla verifica preventiva del programma organizzata, anche allo scopo di estendere
di esecuzione dei lavori in vista del successivo convenzionalmente il ricorso alla documentazione
monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle antimafia di cui all’articolo 84. I protocolli di cui al
opere e dei soggetti che le realizzano” e che presente articolo possono essere sottoscritti anche
tali accordi dovessero prevedere “l’adozione con imprese di rilevanza strategica per l’economia
di protocolli di legalità che comportino clausole nazionale nonché con associazioni maggiormente
specifiche di impegno, da parte dell’impresa rappresentative a livello nazionale di categorie
aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi produttive, economiche o imprenditoriali e con le
di estorsione, con la possibilità di valutare il organizzazioni sindacali”.
2. Sulla distinzione tra Patto di legalità di prima e seconda generazione, si rinvia alle precisazioni del
Consiglio di Stato, Sez. V, 10 maggio 2022, n. 3646.
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